Frode Assicurativa: Anche chi non è Titolare della Polizza può essere Condannato
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i contorni del reato di frode assicurativa, stabilendo che la responsabilità non è limitata al solo assicurato. La pronuncia sottolinea inoltre i limiti invalicabili del giudizio di legittimità, che non può trasformarsi in una nuova valutazione delle prove. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso: un Ricorso contro una Condanna
Tre individui, condannati nei gradi di merito per un reato legato a una denuncia di sinistro, hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione. La loro difesa si basava su due argomenti principali:
1. Una richiesta di ‘rilettura’ degli elementi di fatto che avevano portato alla loro condanna, sostenendo che una diversa valutazione delle prove avrebbe portato a un esito differente.
2. Una tesi giuridica secondo cui la responsabilità per il reato di denuncia di un sinistro mai accaduto (previsto dall’art. 642 del codice penale) dovrebbe ricadere unicamente sul soggetto che presenta materialmente la denuncia, e non su chi semplicemente la inoltra alla compagnia di assicurazione.
La parte civile, una nota compagnia assicurativa, ha depositato una memoria difensiva per contrastare le argomentazioni dei ricorrenti.
La Questione Giuridica: Limiti del Giudizio e Natura della Frode Assicurativa
La Corte è stata chiamata a pronunciarsi su due questioni distinte. La prima, di natura procedurale, riguarda i poteri della Corte di Cassazione: può il giudice di legittimità entrare nel merito delle prove e sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti? La seconda, di natura sostanziale, attiene alla configurazione del reato di frode assicurativa: si tratta di un ‘reato proprio’, che può essere commesso solo dal titolare del contratto assicurativo, oppure di un reato comune, a cui chiunque può concorrere?
La Decisione della Corte: Ricorsi Inammissibili
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Di conseguenza, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre disposto la rifusione delle spese legali sostenute dalla parte civile.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Corte sono chiare e si articolano su due pilastri fondamentali.
Il Ruolo della Corte di Cassazione
In primo luogo, la Corte ribadisce un principio consolidato: il giudizio di Cassazione è un controllo di legittimità, non un terzo grado di merito. Al giudice di legittimità è precluso ‘riesaminare gli elementi di fatto’ o adottare ‘nuovi e diversi parametri di valutazione’. Prospettare una ricostruzione dei fatti alternativa a quella del giudice di merito, per quanto plausibile, non costituisce un vizio di legittimità della sentenza, ma un tentativo inammissibile di ottenere una nuova valutazione del caso.
La Natura del Reato di Frode Assicurativa
In secondo luogo, e con particolare rilevanza, la Corte ha definito ‘manifestamente infondata’ la tesi difensiva sulla natura del reato. Citando una precedente sentenza (Cass. Sez. 2, n. 43534 del 19/11/2021), i giudici hanno chiarito che la fattispecie prevista dall’art. 642 del codice penale costituisce un’ipotesi speciale di truffa. Non si tratta, quindi, di un ‘reato proprio’ che può essere commesso esclusivamente dal titolare del rapporto assicurativo.
Al contrario, può essere ritenuto responsabile chiunque ponga in essere un’azione fraudolenta diretta a ledere il patrimonio della compagnia assicurativa attraverso la manipolazione del rapporto contrattuale. Questo include anche soggetti ‘estranei al sinallagma’, ovvero terze persone che, pur non essendo parti del contratto di assicurazione, contribuiscono all’inganno.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza consolida due principi importanti. Da un lato, ricorda ai difensori che il ricorso in Cassazione non è la sede per ridiscutere le prove, ma solo per contestare violazioni di legge. Dall’altro, estende in modo chiaro la portata del reato di frode assicurativa, confermando che chiunque partecipi, a qualsiasi titolo, a un disegno fraudolento ai danni di un’assicurazione può essere chiamato a risponderne penalmente. La responsabilità non è un’esclusiva dell’assicurato, ma si estende a tutti i complici dell’azione illecita.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, alla Corte di Cassazione è preclusa la rilettura degli elementi di fatto e l’autonoma adozione di nuovi parametri di valutazione delle prove. Il suo compito è controllare la corretta applicazione della legge (controllo di legittimità), non riesaminare il merito della vicenda.
Il reato di frode assicurativa (art. 642 c.p.) può essere commesso solo da chi ha firmato il contratto di assicurazione?
No. La Corte ha stabilito che non si tratta di un ‘reato proprio’ attribuibile solo al titolare del rapporto assicurativo. Può essere commesso da chiunque ponga in essere un’azione fraudolenta per ledere il patrimonio della compagnia assicuratrice, anche se estraneo al contratto.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna diventa definitiva. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, oltre all’eventuale rifusione delle spese alla parte civile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20429 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20429 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CREVALCORE il 30/09/1963 COGNOME NOME nato a MODENA il 06/07/1974
NOME nato a PARMA il 01/04/1983
avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME e NOME COGNOME NOME, presentati con unico atto a mezzo del comune difensore, e di COGNOME NOME;
letta la memoria della parte civile RAGIONE_SOCIALE
considerato che entrambi i ricorsi prospettano una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004, NOME Rv. 229369).
Al Giudice di legittimità è infatti preclusa – in sede di controllo del motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudi del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa;
che anche la prospettazione, da parte dei COGNOME, della punibilità soltanto del soggetto che presenta una denuncia di sinistro non accaduto, e non già anche di chi inoltra alla Compagnia di assicurazione tale denuncia, deve ritenersi manifestamente infondata, alla lucew della giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui la fattispecie prevista dall’art. 642 cod. pen. costituisc un’ipotesi di truffa e non integra un reato “proprio” attribuibile esclusivamente al titolare del rapporto assicurativo, potendo essere ravvisata in ogni azione fraudolenta diretta a ledere il patrimonio delle compagnie assicuratrici attraverso la manipolazione illecita del rapporto contrattuale, attuabile anche da soggetti estranei al sinallagnna (Cass. Sez. 2, n. 43534 del 19/11/2021);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna inoltre gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Unipol
RAGIONE_SOCIALE in persona del leg. Rappr. P.t. che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
Così deciso, il 4 febbraio 2025.