Frode assicurativa: i termini per la querela
La gestione dei tempi processuali rappresenta un pilastro fondamentale del diritto penale, specialmente in relazione a reati come la frode assicurativa. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i criteri per individuare il momento esatto in cui sorge il diritto-dovere di presentare querela, respingendo il ricorso di un imputato che lamentava un presunto ritardo della compagnia assicurativa.
Il caso della frode assicurativa e il ricorso
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per il reato di frode assicurativa, previsto dall’articolo 642 del codice penale. L’imputato, dopo la conferma della condanna in secondo grado, ha proposto ricorso per Cassazione basandosi su un unico motivo: l’asserita intempestività della querela.
Secondo la difesa, la compagnia assicurativa avrebbe presentato l’atto oltre il termine di tre mesi previsto dalla legge, rendendo l’azione penale improcedibile. Tuttavia, la Suprema Corte ha rilevato come tale censura fosse una mera riproposizione di argomenti già ampiamente vagliati e respinti dai giudici di merito.
La contestazione sulla tempestività della querela
Il punto centrale del contendere riguardava l’individuazione del cosiddetto dies a quo, ovvero il giorno da cui far partire il conteggio dei tre mesi per la presentazione della querela. La difesa sosteneva che l’assicurazione fosse a conoscenza dei fatti ben prima della data dichiarata, ma tale ipotesi non ha trovato riscontro nelle prove documentali.
Quando decorre il termine per la querela?
La giurisprudenza è costante nel ritenere che il termine per la querela non decorra dal semplice sospetto di un illecito, ma dalla piena cognizione del fatto-reato. Nella frode assicurativa, questo momento coincide spesso con la conclusione di accertamenti interni volti a verificare la veridicità di un sinistro.
Il ruolo della relazione investigativa
Nel caso analizzato, la Corte ha stabilito che la compagnia assicurativa è venuta a conoscenza degli elementi costitutivi del reato solo nel momento in cui ha ricevuto la relazione redatta dalla propria agenzia investigativa. Prima di quel documento, non vi erano elementi certi per procedere penalmente. Pertanto, la querela presentata subito dopo la ricezione del report è stata considerata pienamente tempestiva.
Le motivazioni
I giudici di legittimità hanno sottolineato che il ricorso era inammissibile poiché non si confrontava criticamente con le motivazioni della sentenza d’appello. La Corte territoriale aveva già spiegato con chiarezza perché non vi fossero ragioni per dubitare della data di conoscenza del reato. La riproposizione degli stessi dubbi in sede di Cassazione, senza nuovi elementi, determina inevitabilmente il rigetto del ricorso.
Le conclusioni
La decisione conferma un orientamento rigoroso: chi intende contestare la procedibilità di un reato deve fornire prove concrete di una conoscenza anticipata del fatto da parte della vittima. In assenza di tali prove, prevale la data in cui la parte offesa ha acquisito ufficialmente gli esiti delle indagini interne. L’inammissibilità del ricorso ha comportato per l’imputato anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Da quando decorre il termine di tre mesi per sporgere querela?
Il termine inizia a decorrere dal giorno in cui la persona offesa ha notizia certa e completa del fatto che costituisce reato, non dal momento del semplice sospetto.
Perché una relazione investigativa è importante per la querela?
Perché fornisce alla compagnia assicurativa gli elementi tecnici e fattuali necessari per avere piena conoscenza della frode, fissando così il momento di inizio del termine legale.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
Oltre al rigetto del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma variabile, solitamente tra i mille e i tremila euro, alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1540 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1540 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AVEZZANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 21 febbraio 202 in parziale riforma della sentenza resa dal G.i.p. del Tribunale del mede capoluogo in data 25 maggio 2021, ha rideterminato la pena nei confronti COGNOME, con cui l’imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al concorso nel reato di frode RAGIONE_SOCIALE, di cui all’art. 642 cod.
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’erronea applicazio della legge penale ed il vizio motivazionale in relazione all’art. 124 cod. supposta intempestività della querela, non è consentito dalla legge in s legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatam vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi: sul punto, si particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sulla tempestività della qu atteso che la Corte territoriale non ha ritenuto di dubitare della corrette data di presentazione della querela da parte della RAGIONE_SOCIALE (dies a quo coincidente, peraltro, con il giorno in cui l’Assicurazione ha preso con della relazione redatta dalla agenzia investigativa ed è venuta a piena conos degli elementi costitutivi del reato); sicché, pertinentemente, i giudici del non hanno trovato ragioni di dubbio nella individuazione di tale data, tampoco poter legittimamente sospettare che la RAGIONE_SOCIALE fosse a conoscenza della fro RAGIONE_SOCIALE in un momento antecedente alla presentazione della querela;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 novembre 2022.