Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40521 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40521 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/04/2024 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO
La sesta sezione penale di questa Corte di Cassazione con sentenza in data 10/1/2024 ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro che in data 8/6/2023 aveva confermato il decreto di sequestro preventivo ex artt. 321 co. 2 cod. proc. pen. e 240, 322 te 640 quater cod. pen. disposto dal GIP del medesimo tribunale con ordinanza dell’8/4/2023 nei confronti di COGNOME NOME con riferimento ai reati di cui agli artt. 81 cpv. e 640 bis cod. (capo M, relativo al mendacio nella presentazione di istanze per di contributi per le annuali relative alle campagne agrarie dal 2020 al 2022) ed 81 cpv., 61 n. 2 e 483 cod. pen. in relazione all’art. 76 DPR 445/2000 (capo N, relativo a false attestazioni nelle Domande Uniche di Pagamento), sequestro finalizzato alla confisca delle somme di denaro insistenti su conti corrent e/o depositi, titoli ed altre disponibilità finanziarie nella titolarità del predett concorrenza della somma di euro 60.359,53; lo stesso provvedimento aveva disposto anche, in via subordinata, il sequestro per equivalente dei beni e di qualsiasi altra utilità nella dispon del predetto, sino a concorrenza della predetta somma.
Premesso che, secondo l’accusa, il ricorrente mediante la mendace attestazione del possesso dei requisiti per essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse aveva ottenuto in affitto un terreno agricolo da “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe”, azienda in house della regione RAGIONE_SOCIALE, così costituendosi il presupposto per percepire aiuti economici stanziati dall’Unione Europea ed erogatigli su sua domanda dall’ente regionale “RAGIONE_SOCIALE“, la sesta sezione della Corte di Cassazione ha annullato la suddetta ordinanza del Tribunale del riesame rilevando che andavano tenute ben distinte due diverse procedure amministrative interessanti il ricorrente: 1) quel finalizzata ad ottenere la concessione in affitto “RAGIONE_SOCIALE” con l’azienda “RAGIONE_SOCIALE (nella quale ci sarebbe stato il mendacio relativo al regolare pagamento di imposte e tasse, non avendo pagato, invece, tasse per 1000 euro circa); 2) quella attivata con il DUP (domanda unica di pagamento) e finalizzata ad ottenere dall’RAGIONE_SOCIALE/RAGIONE_SOCIALE il pagamento dei contributi, condizionati alla disponibilità giuridica o di fatto dei fondi agricoli.
Giacché la falsità nella prima procedura non può estendersi automaticamente alla seconda, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio il primo provvedimento del Tribunale del riesame, chiedendo di verificare se ci fosse stata un’attività decettiva anche nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, o vi fosse comunque un collegamento di tipo funzionale tra le due procedure nel senso che la fase istruttoria di entrambe fosse rimessa solo a “RAGIONE_SOCIALE” senza alcun ulteriore controllo d parte di “RAGIONE_SOCIALE“.
Il Tribunale di Catanzaro, in sede di rinvio, con l’ordinanza in epigrafe ha confermato decreto impugnato, ritenendo “concretamente fittizio” il possesso, da parte dello COGNOME, de requisito soggettivo di imprenditore agricolo e del titolo per la conduzione di terren riconoscendo nell’operato del predetto un unico disegno criminoso disvelatosi mediante distinti
passaggi amministrativi “ripercuotendosi necessariamente anche nei rapporti tra il prevenuto a RAGIONE_SOCIALE“.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione lo COGNOME, a mezzo del difensore, deducendo, con unico articolato motivo di ricorso, l’illogicità della motivazione anc sotto il profilo del travisamento del fatto, per avere il Tribunale del riesame di Catanzaro ome di uniformarsi alla questione di diritto posta dalla Corte di Cassazione, confermando sussistenza del fumus commissi delicti pur in assenza di una condotta decettiva nei confronti dei soggetti erogatori.
La Corte di cassazìone, infatti, aveva anche enunciato uno schema in base al quale l’estensione della valenza decettiva dell’attestazione resa a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe avrebbe potuto giustificarsi ove si fosse verificato che: a) ci sia stata un’attività decettiva anche nei c dell’RAGIONE_SOCIALE; b) oppure vi sia un collegamento nel senso che la fase istruttoria di entrambe le procedure fosse rimessa solo a “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe”; c) vi sia stata una falsa attestazione circa l regolarità della posizione fiscale anche a corredo della domanda di erogazione dei contributi. Ad avviso del ricorrente, invece, il sequestro sarebbe stato disposto senza procedere alla disamina più approfondita richiesta intorno agli aspetti fattuali specificamente indicati, senza cioè verificato la sussistenza di alcuna di tali ipotesi.
Il pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, con requisitoria scritta ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, in quanto l’ordinanza impugnata non risulta essersi uniformata all sentenza rescindente n. 13056/2024 pronunciata della Corte di Cassazione il 10/1/2024 per quanto concerne la questione di diritto da questa decisa, così come prescritto dall’art. 627 cod proc. pen., non avendo colmato le lacune segnalate da tale pronuncia.
La Sentenza rescindente era stata esplicita nel rilevare che, “trattandosi … di procedure distinte ed autonome, il mendacio riguardante la prima, e strumentale alla realizzazione di un fatto – la conduzione in affitto dei terreni – che costituiva presupp legittimante per accedere alla seconda” non poteva di per sé estendersi all’attestazione rilascia dall’interessato nell’ambito del successivo e separato procedimento volto ad ottenere i finanziamenti, ed altrettanto esplicitamente aveva, quindi, affermato il principio secondo cui “s in ipotesi, il requisito da attestare per poter accedere a tali sovvenzioni fosse stato solt quello di esercitare l’attività agricola e di avere la disponibilità effettiva dei terren destinati, nessuna falsa attestazione avrebbe reso l’indagato agli organi deputati alla erogazion di quelle”.
Questa Corte di Cassazione evidenziava anche che “la falsa attestazione dell’interessato circa la regolarità della sua posizione fiscale rileverebbe qualora resa – anche – a corredo de domanda di erogazione dei contributi”, e chiedeva, pertanto, di chiarire se la falsa attestazio «sia stata commessa anche “successivamente in sede di DUP” (acronimo di “domanda unica
di pagamento”, cioè – parrebbe di capire – la richiesta di contributo per gli anni 2020e 2021 che, come tale, sarebbe comunque relativa solo ad una parte dei finanziamenti ottenuti)».
Nessuno dei chiarimenti così richiesti emerge dall’ordinanza impugnata che, invece, alla pag. 3, sembra imputare al ricorrente la mancata allegazione al negozio dell’atto di notoriet previsto dal regolamento contrattuale, attestante il possesso di una serie di condizioni persona e giuridiche, anche se, poi, alla pagina successiva, sembra nuovamente affermare l’esistenza di una non meglio precisata “falsa attestazione in sede di atto di notorietà e, successivamente in sede di DUP”.
Quel che più rileva, però, è che la decisione del Tribunale del riesame si fonda esplicitamente sul rilievo che è proprio il possesso del requisito soggettivo di imprenditore agricolo e del t per la conduzione di terreni a risultare nel caso di specie “concretamente fittizio” ed a dispieg i suoi effetti anche nella seconda procedura, “trattandosi dunque di un unico disegno criminoso disvelatosi poi mediante distinti passaggi amministrativi ripercuotendosi necessariamente anche nei rapporti tra il prevenuto e l’RAGIONE_SOCIALE“.
Pur accennando ad un “apposito e distinto controllo da parte di RAGIONE_SOCIALE“, il Tribunale non ne ha, però, in alcun modo chiarito l’oggetto, apparendo genericamente riproporre, quindi, quella sorta di equiparazione tra le due procedure che la sentenza rescindente aveva escluso con chiarezza, quasi che entrambe si fondassero sui medesimi presupposti o sulle medesime dichiarazioni.
L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, affinché questo si uniformi ai principi di diritto già espressi dalla senten 13056/2024 pronunciata da questa Corte di Cassazione il 10/1/2024.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell’art. 324,comma 5 1 cod. proc. pen.
Così deliberato in camera di consiglio, il 17 settembre 2024
NOME COGNOME