Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 45669 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 45669 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME NOME, nato a Sant’Agata di Militello il DATA_NASCITA, contro l’ordinanza del Tribunale di Messina del 28.2.2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 28.2.2923 il Tribunale di Messina ha respinto l’istanza di riesame che era stata proposta nell’interesse di NOME COGNOME contro il decreto del GIP del Tribunale di Patti che aveva disposto il sequestro preventivo RAGIONE_SOCIALE somme e dei rapporti finanziari riferibili all’odierno ricorrente ovvero, in caso
di incapienza, dei beni e dei titoli di pagamento nella disponibilità del predetto, sino a concorrenza della somma di euro 402.849,43, in relazione al delitto di cui all’art. 640-bis cod. pen.;
ricorre per cassazione il COGNOME tramite il difensore deducendo:
2.1 violazione degli artt. 273, 292, comma 2 -ter e 358 cod. proc. pen. per vizio di motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nonostante le allegazioni documentali prodotte: denunzia l’illegittimità del provvedimento per aver mantenuto la misura cautelare sulla scorta di mere deduzioni investigative e con motivazione carente e contraddittoria; rileva che il Tribunale ha omesso di vagliare le argomentazioni difensive e di valutare le prove a sostegno prodotte dalla difesa;
2.2 erronea applicazione della legge, con riguardo all’art. 60 del Reg. CE n. 1112/2009 del 30.11.2009: ricostruisce l’evoluzione della normativa comunitaria sfociata nel sistema PAC ed il “disaccoppiamento”; evidenzia i requisiti necessari e ne ribadisce il possesso nel caso di specie con riguardo vuoi alla qualifica soggettiva che alla superficie ammissibile le cui eventuali erronee indicazioni comporterebbero semmai soltanto la riduzione RAGIONE_SOCIALE erogazioni, come stabilito dagli artt. 57 e 58 del Reg. CE 1122/2009 ed alla stregua della interpretazione fornitane dal RAGIONE_SOCIALE con decreto 1922 del 20.3.2015 e la circolare 979 dell’11.10.2013 dell’RAGIONE_SOCIALE; sottolinea l’errore in cui è incorso il Tribunale nel richiamare l’art. 60 del Reg. UE ribadendo, a tal proposito, di non aver posto in essere alcuna occupazione abusiva o illegittima e facendo riferimento ad allegazioni intenzionalmente non veritiere senza motivare sul perché esse sarebbero tali;
la Procura AVV_NOTAIO ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell’art. 23 del DL 137 del 1990 concludendo per l’inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, come la deduzione difensiva sia manifestamente infondata avendo il Tribunale del riesame di Messina richiamato gli esiti investigativi che avevano evidenziato la falsità della dichiarazione relativa alla disponibilità di alcuni terreni, tra cui i fo mai attribuiti ai COGNOME “in sede di scioglimento della comunione perché sempre rimasti intestati ai COGNOME“, nonché dei fondi rustici detenuti in virtù di contratto di comodato di affitto assolutamente falso, perché apparentemente stipulato in data 10/04/2013 da COGNOME NOME, deceduta in epoca antecedente; osserva che, come correttamente ritenuto dal Tribunale, la falsificazione è una condotta artificiosa idonea ad ingannare l’Autorità concedente circa l’esistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni per l’erogazione del contributo, precisando che il vantaggio ingiusto generato dalla condotta decettiva si identifica con l”intero” contributo lucrato e non, come preteso dal ricorrente, limitato ad una parte soltanto di esso; segnala,
a tal proposito, che l’interpretazione fornita dal collegio di merito non è distonica rispetto alle indicazioni della normativa europea che, pur non disciplinando la materia penale, distingue tra allegazioni “colposamente” inesatte, cui consegue un ridimensionamento del contributo (art. 58 Reg. CE n. 11229) ed allegazioni “intenzionalmente” non corrispondenti al vero, cui segue, invece, la perdita dell’intero contributo (art. 60 Reg. CE n. 11229); rileva che, nel caso di specie, la condotta fraudolenta contestata “inquina” l’intera procedura, sicché il contributo ottenuto deve considerarsi integralmente illecito, conclusione che è in linea la giurisprudenza della Corte;
4. la difesa del COGNOME ha trasmesso una articolata memoria di replica alle considerazioni della Procura AVV_NOTAIO contestando, in particolare, il rilievo relativo al mancato rispetto del principio di autosufficienza, da ritenersi assolutamente infondato, ed alla natura RAGIONE_SOCIALE censure articolate con il ricorso, che ribadisce essere censure di legittimità e non di fatto; insiste, quindi, sulla argomentazione relativa alla erronea applicazione dell’art. 60 del Regolamento (CE) n. 1122/2009 e della Commissione del 30.11.2009 ed al superamento dei precedenti criteri di erogazione dei contributi ora fondati sul “disaccoppiamento” ovvero sulla entità della superficie aziendale destinata ad attività agricola per la quale occorre mantenere le buone condizioni agronomiche ed ambientali; ribadisce che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici della cautela, nel caso di specie sussistevano tutti i requisiti indicati quanto alla superficie ammissibile e di cui era in possesso in forza di regolari titoli di conduzione; sottolinea, ancora, come eventuali errori o vizi sulla superficie disponibile comporterebbero semmai la limitazione o la riduzione della erogazione del contributo, nei limiti stabiliti dall normativa, ai sensi degli artt. 57 e 58 del Reg. cit. e, anche, della normativa interna, con particolare riguardo al decreto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Agricole e RAGIONE_SOCIALE del 21.1.2015 n. 162. CONSIDERATO IN DIRITTO Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate o non consentite in questa sede.
1.1 Il GIP del Tribunale di Patti, con decreto del 6.12.2022, aveva disposto il sequestro preventivo RAGIONE_SOCIALE somme e dei rapporti finanziari nella disponibilità e riconducibili a NOME COGNOME sino a concorrente di euro 402.849,43 e, in caso in incapienza, dei beni del medesimo sino a concorrenza dell’importo suindicato; il sequestro, finalizzato alla confisca, era stato adottato in relazione al delitto d
cui all’art. 640-bis cod. pen., trattandosi di somme ritenute profitto del delitto di truffa aggravata in danno dell’Unione Europea che, secondo la prospettazione accusatoria, sarebbero state indebitamente conseguite dall’indagato all’esito di diverse domande di pagamento e di aiuto/pagamento (F.E.A.G.A. e F.E.A.S.R.) per le campagne 2012-2013.
1.2 Con l’istanza di riesame, la difesa aveva lamentato il difetto del fumus del reato ipotizzato atteso che quelli denunziati ai fini dell’ottenimento del contributo erano terreni effettivamente coltivati mentre le eventuali discrepanze erano minime e rientranti nei limiti di “tolleranza”: in particolare, aveva fatto presente che i terreni risultanti di proprietà di COGNOME NOME erano comunque condotti dalla famiglia COGNOME sin dagli anni ’70 sia a titolo di proprietà che di affitto; che nel contratto relativo ai terreni di proprietà di NOME COGNOME era stat inserita per mero errore materiale la particella 5 del fg. 49 di cui la COGNOME non ne era proprietaria) e che, in ogni caso, si sarebbe trattato di erronee indicazioni quantificabili nei limiti della tolleranza del 3%.
1.3 Il Tribunale ha preso in esame i rilievi difensivi osservando che le indagini compendiate nella CNR del 18.10.2022 dalla GdF avevano consentito di accertare che i contratti di affitto, attraverso i quali il ricorrente aveva avuto l possibilità di accedere ai contributi comunitari, erano palesemente falsi; ha spiegato, quanto ai terreni di NOME COGNOME, che costei, sentita a sit, aveva negato di averne stipulati non rilevando in alcun modo la controversia civilistica tra i COGNOME e gli eredi COGNOME ed oggetto di divisione giudiziale intervenuta con sentenza del Tribunale di Mistretta del 31.3.2004.
Ha motivato sulla differenza tra la posizione del COGNOME e quella di un congiunto che aveva dispiegato difese simili in altro procedimento atteso che, nel caso di specie, l’indagato aveva indicato un titolo inesistente (cfr., pag. 2) e non già la mera conduzione, con atteggiamento “colposo”, ovvero in totale buona fede, di un terreno altrui.
I giudici del riesame hanno poi evidenziato che le medesime indagini avevano portato a verificare che le domande di contributi avevano riguardato non soltanto la particella n. 5 del foglio 49, ma anche le particelle 3, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 47, 125, 127, 135 del foglio 32, oggetto di un contratto apparentemente stipulato in data 10.4.2013 e sottoscritto in pari data da NOME COGNOME risultata tuttavia deceduta in data 5.9.2012.
Hanno fatto presente che il riferimento, contenuto nel contratto intercorso con COGNOME NOME dell’8.5.2020, alla part. 5 del fg. 49 (di proprietà, invece, di NOME COGNOME) non poteva essere frutto di un errore materiale mentre proprio
la considerazione RAGIONE_SOCIALE particelle suindicate esclude la possibilità di ritenere la scarsa incidenza, in percentuale, RAGIONE_SOCIALE false dichiarazioni sull’intero contributo percepito.
2.1 Tanto premesso, va rilevato come il primo motivo sia evidentemente inammissibile avendo il ricorrente espressamente dedotto vizio di motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
È appena il caso, infatti, di ribadire che il ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in siffatta nozione dovendosi peraltro comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione che risultino così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (cfr., in tal senso, tra le tante Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, COGNOME Napoli COGNOME ed COGNOME altro, COGNOME Rv. 269656 COGNOME –COGNOME 01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, COGNOME, Rv. 254893 01; Sez. 5, n. 43068 de113/10/2009, COGNOME, Rv. 245093 – 01 e, in ogni caso, già Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692 – 01).
2.2 Il secondo motivo, con cui si deduce l’erronea applicazione della legge penale, è manifestamente infondato.
E’ infatti consolidato l’orientamento di questa Corte nel senso che il giudice del riesame, nella valutazione del fumus, deve tener conto, in modo puntuale e coerente, RAGIONE_SOCIALE concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile o meno l’impostazione accusatoria, ma non può sindacare la fondatezza dell’accusa (cfr., ad es., Sez. 1, n. 18941 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 269311; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927; Sez. 6, n. 9991 del 25/01/2017, COGNOME, Rv. 269311; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, COGNOME, Rv. 265433; Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677).
Va rilevato, a questo punto, come la censura difensiva, diffusamente articolata sia nel ricorso che nella memoria trasmessa a questa Corte nei termini di legge ed in replica alle considerazioni della Procura AVV_NOTAIO, si fonda, in realtà, su una lettura parziale del provvedimento impugnato laddove si insiste sulla interpretazione della normativa comunitaria (con riguardo, in particolare, all’art. 60 Regolamento CE n. 1122/2009) allorquando la difesa sostiene che “… la suddetta disposizione non può trovare applicazione nel caso di specie in quanto … il sig. COGNOME non ha posto in essere occupazione abusiva o illegittima …” (cfr.,
pag. 10); in tal modo, la difesa ha fatto riferimento ai terreni che, secondo la sua ricostruzione, sarebbero stati “storicamente” condotti dalla famiglia del COGNOME senza, tuttavia, accennare ai terreni oggetto del contratto apparentemente sottoscritto dalla RAGIONE_SOCIALE.
Sulla scorta di tali rilievi in punto di fatto, il collegio non può che richiamare la giurisprudenza di questa Corte che, proprio con riguardo a condotte caratterizzate dalla allegazione di contratti “falsi”, ha chiarito che “… il vantaggi ingiusto generato dalla condotta decettiva sia l’intero contributo lucrato e non … solo una parte di esso (ovvero quella riferibile ai terreni riconducibili alla parte del contratto falsificata)” (cfr., così, in motivazione di Sez 2, n. 53650 del 05/10/2016, Maiorano, Rv. 268853 – 01); nell’occasione, la Corte aveva avuto modo di spiegare che siffatta soluzione si fonda su “… una interpretazione della normativa penale nazionale che non è distonica rispetto alle indicazioni contenute nella normativa amministrativa europea” in quanto “… questa, pur non disciplinando la materia penale, distingue tra allegazioni colposamente inesatte, cui consegue un ridimensionamento del contributo (art. 58 Reg. CE n. 11229) ed allegazioni intenzionalmente non corrispondenti al vero, cui segue, invece, la perdita dell’intero contributo per l’anno civile considerato (art. 60 Reg. CE n. 11229)”.
Si è chiarito, tuttavia, “… che il regolamento europeo non individua alcuna sanzione penale, ma si limita a disciplinare gli effetti amministrativi che conseguono alla irregolarità (colposa o intenzionale) dell’allegazione” mentre “… la definizione dell’area di penale rilevanza RAGIONE_SOCIALE condotte fraudolente finalizzate all’ottenimenti di contributi dell’Unione, resta infatti affidata alla competenza del legislatore nazionale” alla luce della quale “… è pertanto alla condotta descritta nell’art. 640-bis cod. pen., ed alla conseguente nozione di profitto, che deve farsi riferimento per verificare l’esistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni che consentono l’attivazione della cautela reale” non potendosi distinguere la parte del contributo riferibile ai terreni effettivamente (e legittimamente) nella disponibilità del COGNOME e le somme non dovute, in quanto riferite a terreni non effettivamente detenuti ma artatamente fatti figurare come tali.
Ciò in quanto “… la condotta fraudolenta contestata “inquina” l’intera procedura, sicché il contributo ottenuto deve considerarsi integralmente illecito” (cfr., ivi) e, dovendo essere “… inquadrata correttamente nella fattispecie prevista dall’art. 640-bis cod. pen., rende illecito l’intero contributo ottenuto e non solo parte di esso, non essendo possibile, data l’unicità del contratto, individuare frazioni lecita della procedura; pertanto deve essere considerato illecito l’intero contributo lucrato e non solo una parte di esso”.
In tal senso, peraltro, si registrano altre decisioni più recenti (cfr., ad esempio, Sez. 2, 55463 del 29.11.2018, NOME COGNOME, resa su un caso del tutto simile a quello che ci occupa ma, anche, più in generale, Sez. 2, 33497 del 28.5.2021, Gaiti).
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – di euro 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE non ravvisandosi alcuna ragione d’esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 20.9.2023