Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50661 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50661 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Capizzi il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 27/04/2023 del Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria difensiva; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. NOME COGNOME, che ha insistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 27 aprile 2023 con la quale il Tribunale di Caltanissetta, ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta, in data 14 marzo 2023, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di esercizio dell’attività di impresa in relazione ai reati di cui agli artt. 110 e 640-bis cod. pen.
Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta la violazione del principio di autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità e delle esigenze cautelari.
2.1. Il primo giudice si sarebbe limitato ad una formale rassegna delle fonti di prova a carico dell’indagato «in assenza di qualsiasi riferimento contenutistico e
di enucleazione degli specifici elementi ritenuti indizianti», l’ordinanza genetica, diversamente da quanto affermato in modo apodittico dai giudici dell’appello, sarebbe priva di un autonomo apprezzamento della richiesta cautelare avanzata dalla Procura Europea.
Anche l’ordinanza impugnata, limitandosi a riportare pedissequamente il contenuto del provvedimento cautelare, sarebbe carente in quanto i giudici dell’appello non avrebbero valutato e confutato le specifiche deduzioni difensive contenute nell’atto di impugnazione e la copiosa documentazione prodotta dall’indagato che smentirebbe quanto affermato nelle ordinanze emesse dai giudici di merito, con particolare riferimento alla sussistenza dei presupposti del reato di cui all’art. 640-bis cod. pen.
La motivazione sarebbe, inoltre, astratta e congetturale in ordine alla dimostrazione della consapevolezza dell’indagato dell’avvenuta violazione da parte di NOME COGNOME COGNOME delle clausole di indivisibilità e non trasferibilità contenute nell’atto di acquisto e della reale partecipazione dell’indagato alle ipotizzate condotte concorsuali.
2.2. Il ricorrente ha eccepito, inoltre, la genericità della motivazione relativa alla concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione criminosa.
I documenti prodotti dalla difesa dimostrerebbero che il ricorrente e la coindagata COGNOME non sarebbero più nelle condizioni di reiterare analoghe condotte delittuose; il sequestro preventivo disposto dal giudice per le indagini preliminari ed il blocco generale dell’istruttoria e della liquidazione da parte dell’AGEA avrebbero, infatti, neutralizzato il pericolo di reiterazione del reato, impedendo agli indagati di presentare per il futuro ulteriori DUP ed ottenere l’assegnazione di ulteriori titoli AGEA.
In data 18 luglio 2023 il difensore del ricorrente ha depositato memoria conclusiva e prodotto il provvedimento con il quale il Tribunale di Enna ha annullato l’ordinanza di sequestro preventivo per equivalente emessa nei confronti del ricorrente «per carenza di indizi significativi in ordine alla funzione di amministratore di fatto» della società RAGIONE_SOCIALE
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.
1.1. La prima doglianza è manifestamente infondata. Il Tribunale ha correttamente rilevato che il giudice che aveva emesso il provvedimento genetico non si era limitato a recepire acriticamente le richieste del pubblico ministero, ma aveva espresso valutazioni indicative dell’effettivo vaglio del compendio indiziario raccolto. Si tratta di una valutazione coerente con la struttura del provvedimento
a
genetico che, pur riportando l’esito dell’attività investigativa, si caratterizza per la presenza di autonome valutazioni del giudicante con conseguente mancanza delle lamentate violazioni del principio di autonoma valutazione.
1.2. Anche l’ulteriore doglianza con la quale il ricorrente lamenta la carenza della motivazione in ordine al suo coinvolgimento nella commissione delle condotte delittuose rubricate non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa degli elementi indiziari raccolti, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015-01, Rv. 262965).
Il Tribunale ha offerto una motivazione esaustiva e non censurabile rilevando come dal compendio indiziario raccolto era emerso che COGNOME, unitamente alla COGNOME, avevano ideato ed attuato un consolidato sistema per trarre in inganno l’ente pagatore, che prevedeva compravendite simulate poste in essere dai parenti della ricorrente e successivi contratti di locazione dei beni così compravenduti, il tutto per ottenere la fittizia disponibilità dei fondi necessari per ottenere i contributi AGEA.
Le modalità della frode, effettuata in modo reiterato e seriale, ed i rapporti di parentela sono stati considerati elementi incompatibili con l’assenza dell’elemento soggettivo con motivazione priva di contraddizioni e manifeste illogicità (pag. 13 del provvedimento impugnato), e, di conseguenza, non rivalutabile in sede di legittimità.
Il provvedimento di annullamento prodotto dalla difesa è del tutto inconferente in considerazione del fatto che le argomentazioni ivi contenute non riguardano l’ipotizzata responsabilità concorsuale del ricorrente nella commissione di cui all’art. 640-bis cod. pen. (condotta concorsuale posta a fondamento della misura cautelare personale) ma esclusivamente la ritenuta mancata dimostrazione del ruolo di amministratore di fatto della società RAGIONE_SOCIALE «RAGIONE_SOCIALE» svolto dall’odierno ricorrente e la conseguente carenza dei presupposti per l’emissione del sequestro preventivo per equivalente (vedi pagg. da 3 a 5 dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Enna).
2.3. La doglianza con la quale il ricorrente lamenta la genericità della motivazione in ordine all’attualità delle esigenze cautelari è manifestamente infondata.
Il Tribunale, con motivazione ineccepibile in punto di logica e priva di contraddizioni ed aporie, ha rilevato come la reiterazione delle condotte e le modalità delle stesse indicava chiaramente il pericolo di reiterazione contestato, a nulla rilevando il fatto che le pratiche pendenti per ottenere i contributi fossero state sospese dall’RAGIONE_SOCIALE, in quanto il rischio di reiterazione riguarda condotte
fraudolente “in genere” e non necessariamente “le stesse” condotte per le quali si procede.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso, il 20 settembre 2023.