Frequentazioni con pregiudicati: quando l’abitudine diventa reato secondo la Cassazione
Le misure di prevenzione impongono spesso a chi vi è sottoposto di non avere contatti con persone che hanno precedenti penali. Ma cosa succede quando questi contatti avvengono? Un singolo incontro è sufficiente a far scattare il reato, o è necessaria una vera e propria consuetudine? La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 48248/2023, offre un chiarimento decisivo sulla differenza tra contatto occasionale e frequentazioni con pregiudicati penalmente rilevanti, sottolineando l’importanza del concetto di ‘abitualità’.
I Fatti del Caso in Esame
Il caso riguarda un individuo che ha impugnato una sentenza della Corte d’Appello, la quale lo aveva condannato per aver violato le prescrizioni imposte. L’imputato sosteneva che i suoi incontri con persone gravate da precedenti penali fossero stati sporadici e non indicativi di un legame stabile. Inoltre, lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche, ritenendo la pena eccessivamente severa.
La difesa ha tentato di minimizzare la gravità dei fatti, descrivendo gli incontri come casuali e privi di una programmazione sottostante. Tuttavia, le prove raccolte nel corso del processo di merito dipingevano un quadro differente, che la Corte di Cassazione è stata chiamata a valutare sotto il profilo della legittimità.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle frequentazioni con pregiudicati
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione della Corte d’Appello. Gli Ermellini hanno ritenuto che i motivi del ricorso fossero generici e che, in sostanza, chiedessero una rivalutazione dei fatti, attività preclusa nel giudizio di legittimità. La Corte ha stabilito che la sentenza impugnata aveva correttamente applicato la legge, motivando in modo logico e coerente le ragioni della condanna. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni: l’Abitualità come Elemento Chiave
Il cuore della decisione risiede nell’analisi del concetto di ‘abitualità’ richiesto dall’art. 75 del D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia). La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: per integrare il reato di violazione delle prescrizioni, non basta un singolo o isolato contatto, ma è necessaria una ‘abitualità o serialità di comportamenti’.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente valorizzato una serie di elementi fattuali che, nel loro insieme, escludevano la casualità degli incontri. Questi elementi erano:
* Il numero degli incontri: Non si trattava di un episodio isolato, ma di una pluralità di contatti.
* La concentrazione temporale: Gli incontri erano avvenuti in un arco di tempo ristretto, suggerendo una certa regolarità.
* Le modalità e il luogo: Le circostanze degli incontri erano oggettivamente evocative di una programmazione precedente. In un’occasione, i soggetti coinvolti, sentendosi scoperti, si erano dati alla fuga, un comportamento che mal si concilia con un incontro fortuito.
Questi fattori, letti congiuntamente, dimostravano l’esistenza di un rapporto di frequentazione stabile e non occasionale, integrando così pienamente la fattispecie di reato.
Per quanto riguarda le attenuanti generiche, la Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito di non concederle. La motivazione si basava sulla spiccata capacità a delinquere dell’imputato, desunta dai suoi numerosi e gravi precedenti penali, e sull’assenza totale di elementi favorevoli che potessero giustificare una riduzione della pena.
Conclusioni: le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame rafforza un punto fondamentale per chi è sottoposto a misure di prevenzione: la legge non punisce il contatto casuale con un pregiudicato, ma la costruzione di un legame stabile e continuativo. La decisione chiarisce che la ‘abitualità’ non è un concetto astratto, ma viene accertata attraverso l’analisi di precisi indicatori fattuali come la frequenza, la concentrazione e le modalità degli incontri.
Questa pronuncia serve da monito: le prescrizioni imposte dalle misure di prevenzione devono essere rispettate con rigore. Tentare di mascherare frequentazioni stabili come incontri casuali è una strategia destinata a fallire di fronte a prove concrete che dimostrino una programmazione e una serialità nei contatti. La valutazione del giudice si baserà sempre su un’analisi complessiva del comportamento, dove ogni dettaglio può contribuire a definire la natura, abituale o meno, della frequentazione.
Quando frequentare una persona con precedenti penali diventa un reato?
Secondo questa ordinanza, la frequentazione diventa reato quando non è occasionale ma dimostra ‘abitualità o serialità’. Ciò si verifica in presenza di contatti plurimi, stabili e programmati che indicano un rapporto consolidato, non un semplice incontro casuale.
Cosa valuta un giudice per stabilire se le frequentazioni con pregiudicati sono ‘abituali’?
Il giudice analizza un insieme di elementi fattuali, tra cui il numero degli incontri, la loro concentrazione in un breve lasso di tempo, il luogo in cui avvengono e le modalità specifiche, come ad esempio il comportamento elusivo tenuto dai soggetti, che possono rivelare una programmazione precedente.
È possibile ottenere le attenuanti generiche se si hanno numerosi precedenti penali?
L’ordinanza chiarisce che è estremamente difficile. La Corte ha confermato la decisione di negare le attenuanti sulla base della significativa capacità a delinquere dell’imputato, provata dai suoi gravi e numerosi precedenti penali e dalla totale assenza di elementi positivi a suo favore.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48248 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48248 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Ritenuto che nessuno dei motivi posti da NOME COGNOME a sostengo dell’impugnazione superano il vaglio preliminare di ammissibilità.
1.1. Il primo ed il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente in relazione alla connessione logica delle questioni poste, reiterando rilievi già disattesi, con argomentazioni non illogiche e giuridicamente ineccepibili, finisce con il sollecitare, attraverso censure in larga parte generiche, apprezzamenti, estranei al giudizio di legittimità, da sovrapporre a quelli della sentenza impugnata che ha escluso il carattere occasionale degli incontri con più pregiudicati – non solo con i fratelli – per ritenerli, invece, sintomatici di precedente programmazione nell’ambito di un rapporto di frequentazione da una pluralità di elementi fattuali. Al riguardo, ha valorizzato il numero degli incontri, il luogo dove avvenivano, la loro concentrazione in un arco temporale ristretto e le modalità, oggettivamente evocative di una precedente programmazione (in una occasione tutti i protagonisti, vistisi scoperti, si erano prontamente dileguati).
Risulta rispettato, pertanto, il principio, ripetutamente affermato da questa Corte di legittimità, secondo cui l’integrazione del reato di cui all’art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, postula “un’abitualità o serialità di comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati” (da ultimo, Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942 – 01).
1.2. Il terzo motivo, oltre ad essere formulato in termini generici, non è consentito risolvendosi nella censura della motivazione sul trattamento sanzionatorio, che, invece, appare immune da vizi logici manifesti. La Corte distrettuale ha, infatti, disatteso le deduzioni difensive, riproposte con il ricorso, osservando che le invocate attenuanti generiche non potevano essere riconosciute alla luce della capacità a delinquere dell’imputato, desunta dai numerosi e gravi precedenti penali, e dall’assenza di elementi favorevoli, invero nemmeno prospettati in questa sede.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannaìlzi ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 26 ottobre 2023.