Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26968 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26968 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/03/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INDIRIZZO NOME nato a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso ·
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RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Trapani in data 3 luglio 2019 con la quale NOME COGNOME è stato dichiarato responsabile dei reati di cui all’ar 75 commi primo e secondo, d. Igs. 159/2011, perché, essendo sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, si associava abitualmente· frequentava non occasionalmente NOME COGNOME, pluripregiudicato ed a sua volta sottoposto a misura di prevenzione.
Ricorre NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento della sentenza impugnata, sviluppando due motivi di ricorso.
2.1. Il primo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento all’art. 75 comm 2, d. Igs. 159/2011: i giudici di merito hanno erroneamente affermato la responsabili del COGNOME ritenendo provati i tre episodi di cui alla contestazione, mentre, sulla sco delle risultanze dibattimentali, gli incontri effettivi con l’COGNOME furono solo d avvenuti peraltro in modo del tutto occasionale (uno presso l’attività ortofrutticola padre di COGNOME, l’altro presso la parrocchia Maria Santissima Consolatrice in occasione della messa domenicale). Richiamando la Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione secondo cui per l’integrazione del contestato delitto sono necessari pluri e stabili contatti con soggetti pregiudicati (Cass. , sez. I, 30/04/2019 n. 17881; C sez. 1, 09/05/2017 n. 27049), il ricorrente insiste per l’annullamento dell’impugn sentenza.
2.2. Il secondo motivo denuncia la violazione di legge, in relazione agli artt. 1 comma 2, 195 comma 4 cod. proc. pen.; 351 e 357 cod. proc. pen.
La Corte d’Appello ha errato nel respingere le doglianze difensive che invocavano l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in dibattimento dall’Ufficiale dì P.G. COGNOME questi in particolare aveva riferito durante il suo esame dibattimentale quanto appre dal parroco COGNOME, con ciò violando il divieto sancito dall’art. 195 comma 4 cod. pro pen; le sue dichiarazioni sono pertanto affette da inutilizzabilità patologica.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott.ssa NOME COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigett ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto aspecifico e meramente reiterativo di doglianze avanzate in appello e disattese dal giudice di secondo grado c motivazione congrua e prova di aporie logiche.
1.1. COGNOME La Corte territoriale ha in particolare evidenziato gli elementi emersi carico del ricorrente, giungendo ad una pacifica ricostruzione dei fatti, ed ha qu valutato tali emergenze in maniera adeguata e puntuale: in particolare, nel ripercorr le risultanze dibattimentali costituenti il substrato probatorio dei tre specifici contestati, La Corte di Palermo dava atto di come le emergenze avessero portato ad accertare la abitualità e non occasionalità della frequentazione tra l’odierno ricorre COGNOME NOME, pluripregiudicato ed a sua volta sottoposto a misura di prevenzione.
Ebbene, ciò premesso, non è compito del giudice di legittimità compiere una rivalutazione di tale compendio probatorio, sulla base delle prospettazioni d ricorrente, avendo questa Corte chiarito già da tempo che esule dai suoi poteri u «rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutaz è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il v legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adegu valutazione delle risultanze processuali» (Sez. Un. n. 41476 del 25/10/2005, Misiano Sez. Un. n. 6402 del 2.7.1997, COGNOME, Rv. 207944; Sez. Un. n. 930 del 29.1.1996, COGNOME, Rv. 203428). Il compito del giudice di legittimità non consiste quindi n sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito; tale compi si sostanzia invece esclusivamente nel fatto di stabilire se questi ultimi abb esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corre interpretazione degli stessi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni de parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo d argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenz di altre (Sez. U, n, 930 del 13/12/1995 dep. 1996, COGNOME, Rv. 203428; Sez. 5, n. 100 del 30/11/1999 dep. 2000, COGNOME G, Rv. 215745; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 dep. 2004, COGNOME, Rv. 229369). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.1. COGNOME Dall’affermazione di questo principio, si traggono alcuni corollari. Ad eccezione del caso in cui il ricorso prospetti compiutamente l’esistenza di «ragionevole dubbio», esula dai poteri della Corte di cassazione, nell’ambito del contro della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché t attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudiz legittimità solo la verifica dell’iter argomentativo di tale giudice, accertan quest’ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto privo di specificità.
Si ricorda che, per orientamento costante della giurisprudenza di legittimit nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si deduca l’inutilizzabilità della p motivo di impugnazione, a pena di inammissibilità per difetto di specificità, de illustrare l’incidenza della sua eventuale eliminazione sul complessivo compendio
probatorio ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, che consiste nella verifica tenuta della motivazione privandola della prova inutilizzabile (Sez. 5, n. 31823 d 06/10/2020, COGNOME, Rv. 279829; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, COGNOME, Rv. 270303), evenienza che non si riscontra nel caso di specie: il ricorrente si è limit riproporre, in sede di legittimità, l’eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni teste operante AVV_NOTAIO, senza tuttavia nulla argomentare in merito alla decisività ditale deduzione.
3.1. COGNOME Nel caso in esame peraltro, la Corte d’appello di Palermo ha condivisibilmente ritenuto la piena utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal operante AVV_NOTAIO COGNOME, osservando come egli si fosse limitato a riferire di un su intervento effettuato il 22/03/2017 su richiesta del parroco COGNOME e di avere reda una relazione di servizio in cui aveva rassegnato una serie di fatti- riferitigli dal pa non oggetto tuttavia della sua deposizione.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. p la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibili (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31/03/2023