Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39997 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39997 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
Insenga COGNOME NOME nato a Noto il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/3/2024 del Tribunale di Siracusa udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e del decreto di sequestro preventivo, limitatamente al sequestro dell’immobile denominato RAGIONE_SOCIALE e dell’annesso terreno ad uso agricolo ed il rigetto nel resto dei ricorsi;
ricorsi trattati con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D. L. 137/2020 e successive modifiche e integrazioni.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 25/3/2024, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa il 1/3/2024 nei confronti di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, avente ad oggetto beni immobili e crediti.
Gli indagati, a mezzo del difensore, hanno proposto ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo deducono la violazione di legge con riferimento RAGIONE_SOCIALE competenza per territorio, evidenziando che erroneamente sarebbero state applicate le regole suppletive di cui all’art. 9 cod. proc. pen., alle quali invece fa ricorso solo in via residuale, quando non sia possibile determinare la competenza territoriale secondo le regole generali; che nel caso di specie la competenza territoriale deve essere incardinata nel luogo in cui è stato conseguito il profitto o il vantaggio patrimoniale ingiusto, che è il luogo in cui h sede la società cooperativa che beneficia dei crediti di imposta nel proprio cassetto fiscale, avendo gli indagati optato per lo sconto in fattura; che detta società cooperativa ha sede legale in Comiso, di talchè la competenza per territorio dovrebbe radicarsi innanzi al Tribunale di Ragusa; che, qualora non si dovesse ritenere che il profitto dell’operazione si consegua nel momento in cui i crediti giungono nel cassetto fiscale della società, la competenza territoriale si radicherebbe in Palermo, luogo in cui è stata presentata la domanda di ammissione al beneficio fiscale per il reato più grave, nonché dove è stato compiuto l’ultimo atto esecutivo o comunque in cui si è compiuta parte dell’azione del reato più grave di truffa consumata.
2.2. Con il secondo motivo eccepiscono, in relazione al reato di cui al capo a), violazione di legge e motivazione apparente o mancante in ordine RAGIONE_SOCIALE sussistenza del fumus commissi delicti. Sostiene la difesa che il Tribunale del riesame non abbia motivato né in ordine RAGIONE_SOCIALE fittizietà del frazionamento, costituente l’artificio della contestata truffa, né con riferimento RAGIONE_SOCIALE sussistenza dell’elemento soggettivo del reato; che non vi è stato alcun frazionamento fittizio, tenuto conto che è stato effettuato dai precedenti proprietari al solo fin di adeguare la situazione catastale allo stato dei luoghi in funzione della stipula della compravendita; che sul punto la motivazione è apparente, in quanto la mancanza di distinti impianti idraulici ed elettrici è connaturale a tutti g immobili collabenti, trattandosi di fabbricati fatiscenti ed inagibili; che, quant RAGIONE_SOCIALE sussistenza dell’elemento psicologico, benché espressamente sollecitato, non ha considerato che il frazionamento è stato posto in essere prima della entrata in vigore della normativa che prevedeva i benefici fiscali oggetto del Decreto rilancio; che, infine, nemmeno è stato considerato che la legge consente il frazionamento prima della fruizione del cosiddetto Superbonus 110%.
2.3. Con il terzo motivo lamentano, in relazione al reato di cui al capo b), violazione di legge e motivazione apparente o mancante in ordine RAGIONE_SOCIALE sussistenza del fumus commissi delicti. Evidenzia la difesa come il provvedimento impugnato si limiti a ricostruire i fatti ed a ribadire la loro liceit asserendo che la condotta fraudolenta sia consistita nella presunta falsità del frazionamento, con riferimento all’immobile sito in Scoglitti, della particella 937
in quarantuno subalterni; che, dunque, non è dato rinvenire la motivazione in ordine RAGIONE_SOCIALE sussistenza degli elementi costitutivi del tentativo di truffa, in quant la fittizietà del frazionamento è solo presunta e non è spiegato perché si sarebbe in presenza di un frazionamento fraudolento e da quali elementi si desumerebbe la sussistenza dell’elemento psicologico del reato; che, viceversa, il frazionamento, peraltro, effettuato dai precedenti proprietari, si è reso necessario per superare le difformità urbanistico catastali al fine di poter stipulare l’atto di compravendita; che il frazionamento è stato oggetto di attestazione di conformità da ben due pubblici ufficiali, il notaio ed il funzionari dell’RAGIONE_SOCIALE del territorio di Ragusa.
2.4. Con il quarto motivo si dolgono della mancanza di motivazione in ordine al periculum in mora. Osserva il difensore che il provvedimento impugnato contiene una motivazione apparente in relazione al pericolo di una eventuale dispersione dei beni sottoposti a sequestro, poiché utilizza mere clausole di stile; che, in buona sostanza, ha ritenuto che i beni immobili ed il credito di imposta potrebbero essere ceduti a terzi in buona fede, in tal modo rendendo impossibile poi aggredirli; che il Tribunale del riesame erra laddove definisce i beni in sequestro profitto del reato, in quanto la truffa non ha come corrispettivo l’ottenimento della proprietà degli immobili, ma eventualmente i presunti crediti maggiori di quelli che si sarebbero potuti ottenere senza il frazionamento, qualora si dovesse ritenere quest’ultimo fraudolento; che vi è poi carenza di motivazione in ordine alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca, atteso che non vi sono agli atti elementi che lascino fondatamente temere il compimento di atti dispositivi comportanti il depauperamento del patrimonio degli indagati; che in ogni caso l’eventuale alienazione sarebbe effettuata dietro corrispettivo economico, con la conseguenza che non vi sarebbe il pericolo della dispersione patrimoniale. CONSIDERATO IN DIRITTO Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1. I ricorsi sono inammissibili.
1.1. Manifestamente infondato è il primo motivo in tema di competenza per territorio. Invero, con motivazione adeguata, diffusa ed immune da vizi logici il provvedimento impugnato – dopo aver ritenuto la connessione tra i due reati ed aver applicato la regola fissata dall’art. 16 cod. proc. pen., secondo la quale il reato più grave, la truffa consumata di cui al capo a), attrae quello meno grave ai fini della competenza per territorio – ha individuato la competenza territoriale del Tribunale di Siracusa, facendo applicazione dei criteri sussidiari di cui all’art 9 cod. proc. pen., segnatannente tenendo conto del luogo di residenza degli
indagati, Noto, che rientra appunto nel circondario del Tribunale di Siracusa e delle modalità di ottenimento del beneficio fiscale, realizzato attraverso il caricamento della domanda di riconoscimento dei crediti da remoto sul server dell’RAGIONE_SOCIALE delle Entrate ed il successivo riconoscimento del credito di imposta nel cassetto fiscale dei due ricorrenti. Ciò il Tribunale ha desunto sia dal verbale di assemblea condominiale San RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE del 27/11/2020, dove al punto 3) è riportata l’opzione del condominio per il riconoscimento del credito di imposta da cedere poi all’appaltatore che avrebbe svolto i lavori, sia dRAGIONE_SOCIALE documentazione allegata RAGIONE_SOCIALE comunicazione della notizia di reato. Tale dato non è preso in considerazione dal ricorso, che dunque sotto questo profilo risulta anche aspecifico, posto che si limita ad affermare che il condominio aveva optato per lo sconto in fattura, senza contraddire puntualmente sul dato evidenziato dal Tribunale, che smentisce radicalmente tale assunto.
1.2. Il secondo ed il terzo motivo, che sviluppano il tema del fumus commissi delicti, rispettivamente in relazione al reato di cuikl capo a) ed a quello di cui al capo b), non sono consentiti, perché aspecifici, atteso che si confrontano solo in apparenza con la struttura argomentativa del provvedimento impugnato, che ha dato conto degli elementi sui quali ha fondato il fumus dei reati contestati. Il Tribunale del riesame, invero, ha valorizzato la fittizietà d frazionamento, solo apparentemente realizzato dai venditori, fondandola sul plurinne circostanze: i) il tecnico che si è occupato del frazionamento dei due immobili, siti in Noto ed in Scoglitti, avvenuto a circa un anno di distanza l’uno dall’altro, è il medesimo e fa parte di uno studio di professionisti di Noto che ha seguito la progettazione, la direzione dei lavori ed il successivo collaudo della ristrutturazione della struttura turistico ricettiva San RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE; NOME COGNOME e NOME COGNOME, rispettivamente proprietaria e procuratore RAGIONE_SOCIALE vendita della particella 513 dell’RAGIONE_SOCIALE, sita in Noto, i quali risultano in apparenza aver conferito mandato per il frazionamento all’ing. NOME COGNOME, hanno riferito di non conoscere detto professionista e di non avergli mai conferito alcun mandato, aggiungendo che non avrebbero avuto interesse di sorta al frazionamento dell’immobile; anzi, il COGNOME ha precisato di essersi reso conto dell’avvenuto frazionamento solo in un secondo momento, quando cioè aveva ricevuto la copia dell’atto di compravendita. La fittizietà del frazionamento – che risulta, oltre da quanto appena detto, anche dRAGIONE_SOCIALE circostanza per cui sono state realizzate un numero significativamente inferiore di unità immobiliari rispetto ai settantasette subalterni in cui veniva frazionata la particella 153 su cui insiste la RAGIONE_SOCIALE ed ai quarantuno subalterni in cui veniva divisa la particella 937 sita in Scoglitti – unitannente RAGIONE_SOCIALE fitt costituzione di due distinti condomini, il RAGIONE_SOCIALE ed il Corte di Cassazione – copia non ufficiale
RAGIONE_SOCIALE, nei giorni immediatamente successivi ai rispettivi acquisti, ha consentito ai due odierni ricorrenti di ottenere un beneficio fiscale di gran lunga superiore a quello al quale avrebbero avuto diritto senza l’artificio posto in essere. Invero, se il richiedente il beneficio è un condominio non sussiste il limite di due unità immobiliari pro capite previsto dall’art. 119, comma 10, D. L. n. 34/2020
Quanto all’elemento soggettivo, il provvedimento impugnato evidenzia che anche prima del cosiddetto Decreto rilancio erano previste agevolazioni e benefici per il miglioramento dell’efficienza energetica (Ecobonus) e per gli interventi volti al consolidamento statico ed RAGIONE_SOCIALE riduzione del rischio sismico (Sismabonus), per cui il Superbonus 110% ha solo unificato detti benefici fiscali, altresì, maggiorandoli nelle percentuali, di talchè è irrilevante che i frazionamento della RAGIONE_SOCIALE sia avvenuto prima dell’entrata in vigore della normativa sul Superbonus 110%. In altri termini, rileva il Tribunale del riesame che il cosiddetto Decreto rilancio non ha introdotto un diverso e sconosciuto beneficio fiscale, ma si è limitato a richiamare bonus già preesistenti, di cui gli odierni ricorrenti avrebbero comunque fruito in misura non dovuta.
Ebbene, tutte queste stringenti argomentazioni sono totalmente ignorate dai due motivi di ricorso in esame, che si sono limitati a reiterare pedissequamente le doglianze avanzate in sede di riesame, risolte con motivazione rispettosa dei canoni della logica dal Tribunale di Siracusa.
Come reiteratamente affermato dRAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dai giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dRAGIONE_SOCIALE decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, COGNOME, Rv. 268385 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 – 01).
1.3. Il quarto motivo è manifestamente infondato.
Ed invero, il percorso logico argomentativo seguito dRAGIONE_SOCIALE difesa, che individua il profitto dei reati nei crediti di imposta eccedenti rispetto a quelli c si sarebbero potuti ottenere senza l’artificioso frazionamento, non tiene in considerazione, la circostanza (dirimente) che la condotta fraudolenta contestata “inquina” l’intera procedura, sicché il credito di imposta ottenuto deve considerarsi integralmente illecito. Invero, le condotte poste in essere rendono illecito l’intero contributo ottenuto e non solo parte di esso, non essendo possibile, data l’unicità del procedimento, individuare frazioni lecite della
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procedura. In conclusione, deve essere considerato illecito l’intero credito di imposta lucrato e non solo una parte di esso (Sez. 2, n. 53650 del 5/10/2016, COGNOME, in motivazione, con riferimento ai contributi erogati dall’Unione Europea). L’immobile di Noto è stato sottoposto a sequestro perché frutto dell’indebito vantaggio fiscale conseguito, stante il pericolo della sua dispersione per mezzo di trasferimenti a titolo oneroso, mentre il credito di imposta ancora non ottenuto dal RAGIONE_SOCIALE NOME, relativo all’immobile di Scoglitti, è stato sequestrato quale futuro profitto del reato tentato, per evitare che il suo utilizzo potesse portare RAGIONE_SOCIALE consumazione della truffa.
In ogni caso, rileva il Collegio che la doglianza avanzata in sede di riesame in punto di esigenze cautelari era particolarmente generica, come evidenziato anche nel provvedimento impugnato, di talchè l’onere motivazionale del Tribunale – comunque sussistente, in considerazione dell’effetto interamente devolutivo del gravame – era attenuato. In proposito, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che, in tema di impugnazioni cautelari reali, il tribunale del riesame, in difetto di specifici motivi di doglianza in relazione al profilo d periculum in mora, può motivare in maniera succinta, eventualmente richiamando per condividere quanto argomentato dal primo giudice nel provvedimento genetico (Sez. 3, n. 1465 del 10/11/2023, dep. 2024, Orza, Rv. 285737 – 03).
Orbene, nel caso di specie, il provvedimento impugnato, seppur sinteticamente, motiva in punto di esigenze cautelari, anche rinviando RAGIONE_SOCIALE motivazione del provvedimento genetico, per cui l’onere motivazionale può dirsi soddisfatto.
All’inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inarnmissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 12 settembre 2024.