Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1263 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1263 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da NOMECOGNOME nato a Casola di Napoli (Na) il 27/10/1950 NOMECOGNOME nata a Lettere (Na) il 14/11/1957
avverso l’ordinanza del 22/5/2023 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 30/5/2023, la Corte di appello ch Napoli dichiarava inammissibile l’istanza di sospensione dell’ordine di demolizione avanzata da NOME COGNOME e NOME COGNOME in ordine alla sentenza n. 58/2000 del Tribunale di Torre Annunziata – quanto alla porzione di immobile di cui al permesso di costruire n. 3/2017, rilasciato dal Comune di Casoria, e la rigettava quanto alla residua parte di cui al permesso di costruire n. 4/2017, emesso dal medesimo Comune.
Propongono congiunto ricorso per cassazione i due istanti, deducendo i seguenti motivi:
inosservanza o erronea applicazione della legge penale; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Premesso l’iter amministrativo e giudiziario della vicenda, si evidenzia che il TAR Campania avrebbe sospeso l’esecuzione dell’ordine di demolizione con riguardo agli immobili oggetto di entrambi i permessi di costruire rilasciati (e poi annullati in autotutela non solo di quello n. 3/2017, fissando per il merito l’udienza del 31/10/2023; ebbene, pur a fronte di due sospensive amministrative, la Corte di appello avrebbe rigettato l’analoga istanza formulata al giudice ordinario, con inaccettabile conflitto giurisdizionale a fronte di provvedimenti contrastanti. Le ordinanze di annullamento in autotutela, peraltro, sarebbero illegittime, perché emesse ben oltre il termine di 18 mesi di cui all’art. 21-nonies, I. n. 241 del 1990;
sotto altro profilo, si evidenzia che la Corte di appello di Napoli, con precedente ordinanza del 29/6/2019, avrebbe sì rigettato la richiesta di revoca di un’ingiunzione a demolire, ma non avrebbe disapplicato gli atti amministrativi rilasciati dal Comune di Casoria, pur potendo provvedere, così da consentire, poi, il contestato annullamento in autotutela. La Corte di appello’ pertanto, avrebbe errato nell’affermare che non vi sarebbe alcun provvedimento nuovo, risultando, per contro, ben due ordinanze amministrative di sospensione, delle quali il Collegio non avrebbe tenuto conto, pur in presenza di un situazione giuridica incompatibile 2z-e/vio GLYPH d144… e( Ce con l’ordine di demolizione emesso dalla Procura Generale della Repu -bblica Napoli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi risultano infondati.
Con riguardo, innanzitutto, alla dichiarazione di inammissibilità dell’incidente di esecuzione quanto al permesso di costruire n. 3/2017 dell’8/6/2017, il Collegio richiama il contenuto dell’ordinanza impugnata, nella quale si afferma che i ricorrenti avevano documentato l’ordinanza sospensiva del TAR Campania limitatamente al ricorso n. 5073/2020, relativo al permesso di costruire n. 4/2017 rilasciato dal Comune di Casoria 1’8/6/2017. La circostanza, peraltro, è stata riscontrata da questa Corte: l’istanza di sospensione, infatti, citava il provvedimento del Tar Campania del 6/3/2023, indicato quale allegato 13, dalla cui lettura – pag. 1 – emerge evidente il riferimento al solo provvedimento di “annullamento d’ufficio in autotutela del permesso di costruire in sanatoria n. 4 del 2017”.
4.1. Per quanto, dunque, i ricorrenti sostengano ed oggi documentino che il TAR Campania aveva sospeso l’ordine di demolizione anche quanto al ricorso n. 5049/2020, relativo al permesso di costruire n. 3/2017, la diversa affermazione contenuta nell’ordinanza impugnata non può essere censurata in questa sede.
In senso contrario, peraltro, non si possono qui apprezzare gli argomenti sollevati dai ricorrenti. La Corte di appello, infatti, ha esaminato l’ordinanz sospensiva del TAR Campania, ma ne ha correttamente evidenziato l’irrilevanza nell’incidente di esecuzione in esame, alla luce delle considerazioni già riportate.
6.1. Ancora, non possono esser qui considerate le critiche mosse ai provvedimenti di annullamento in autotutela emessi dal Comune di Casoria il 15/9/2020, perché sostenute da argomenti da spendere innanzi al Giudice amministrativo, con rituale ricorso.
6.2. Infine, non assume alcun rilievo la circostanza che la Corte di appello, con la precedente ordinanza del 29/6/2019, non avesse “disposto circa la pur possibile disapplicazione degli atti amministrativi rilasciati dal Comune di Casoria” (i permessi di costruire nn. 3 e 4/2017), in quanto – per costante indirizzo di questa Corte – la revoca/sospensione dell’ordine di demolizione (e anche di rimessione in pristino) può essere disposta dal giudice dell’esecuzione previo accertamento di una situazione (presentazione di istanza di condono o provvedimento stesso) che lo renderebbero incompatibile (Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015, Rv 266763). Il rilascio della concessione in sanatoria, dunque, non produce automaticamente la caducazione dell’ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna per il reato edilizio, atteso che il giudice dell’esecuzione ha il dovere di controllare la legittimità dell’atto concessorio sotto il duplice prof della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio (Sez 3, n. 47402 del 21/10/2014, COGNOME, Rv. 260972; Sez. 3, n. 42164 del 9/7/2013, COGNOME, Rv. 256679); tantomeno un tale effetto può prodursi nel caso – come quello di specie – in cui i permessi di costruire in sanatoria (e le autorizzazion paesaggistiche) siano stati annullati in autotutela con provvedimento non superato – per quanto documentato dai ricorrenti – da alcuna pronuncia di merito.
Le impugnazioni, pertanto, debbono essere rigettate, ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2023
Il – C Rsigliere estensore
COGNOME Il Presidente