Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25784 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25784 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/12/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente al punto 2.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 637 del 19 giugno 2023 la Terza Sezione penale di questa aL GLYPH J.( Corte di legittimità ha annullato con rinvio per nuovo esame di Napoli l’ordinanza emessa in data 8 novembre 2022 dal Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, con la quale era stata rigettata la revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione disposto con la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Pozzuoli in data 26 marzo 1999, nei confronti di NOME COGNOMECOGNOME dante causa di COGNOME Rosa ria. .ie tlorir ms .-49~0 1 0 4 11u,
L’annullamento era stato disposto limitatamente alle censure mosse con l’originario terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il quarto, con il quale s era contestata la ritenuta illegittimità del permesso di costruire in sanatoria, deducendo l’omessa motivazione in ordine alla insussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria. Infatti, secondo la Terza Sezione, l’ordinanza impugnata, in termini assai sintetici, si era limitata ad affermare che “l’originario unico immobile abusivo è stato oggetto di frazionamento, con conseguente richiesta di condono autonomo per ciascun cespite derivante dal frazionamento stesso”, senza precisare né quale fosse la volumetria illecitamente realizzata né le ragioni per le quali dovesse ritenersi un “frazionamento artificioso” della domanda di sanatoria.
2. Il Tribunale di Napoli, in sede di rinvio, ha rigettato l’istanza proposta dalla COGNOME rilevando che: a) l’intero manufatto è stato abusivamente realizzato da COGNOME NOME al quale è stata applicata, giusta sentenza del 26.3.1999 del Tribunale di Napoli, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno e mesi tre di reclusione e un milione di multa, disponendo la demolizione di quanto edificato; b) che il suddetto manufatto è stato oggetto di due distinte istanze di condono ai sensi della L. n. 724/94: una da parte di COGNOME NOME, madre dell’esecutato COGNOME NOME, per un’unità abitativa costituita da piano terra e primo piano di mq. 189,52 e volumetria di 713 mc.; altra istanza, a nome di COGNOME NOME aveva ad oggetto una unità abitativa costituita da piano terra e primo piano di mq. 175,48 e volumetria pari a mc. 750. La prima istanza, relativa all’immobile acquistato da COGNOME NOME, si concludeva in data 17.1.2019 con rilascio di permesso di costruire in sanatoria n. 7/2019. La seconda, a nome di NOME COGNOME, divenuta di proprietà di NOME, si concludeva con il rilascio di permesso di costruire n. 179/2021 in data 13.10.2021. Il Tribunale richiamando giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 3 20.5.2016 n. 44596), ha concluso nel senso che le due istanze, riferibili all’intero manufatto
realizzato da COGNOME NOME su terreno di sua proprietà, non avrebbero potuto essere esitate favorevolmente atteso che sommando le cubature di entrambe venivano ampiamente superato il limite dei 750 mc. di cui all’art. 39 L. n. 724/94.
Avverso il provvedimento adottato dal Tribunale di Napoli è stato proposto ricorso per cassazione articolando due motivi.
3.1 Con il primo si denuncia la violazione di legge in riferimento all’art. 606 co. 1 lett. b) ed e) in relazione all’art. 39 L. n. 724/1994 nella interpretazione data dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 302/1996.
L’ordinanza impugnata, secondo la difesa, non tiene conto dei principi offerti dalla Corte Costituzionale in ossequio ai quali non è esclusa in modo assoluto la possibilità di presentare diverse istanze di condono relative a porzioni di un medesimo immobile in modo che la volumetria dovrà essere calcolata rispetto ad ogni singola istanza. Il limite dettato dalla Corte Costituzionale attiene, infatti, soggetto che utilizza più domande di condono. Il Giudice dell’esecuzione muove in maniera suggestiva dal presupposto che le due istanze proposte si riferiscono all’intero manufatto abusivo oggetto di sentenza, accertato come interamente edificato dallo COGNOME, unico proprietario dell’area, pervenendo così alla conclusione che le cubature oggetto delle due istanze di condono devono sommarsi.
Ad avviso della difesa l’ordinanza impugnata non colma le lacune riscontrate poiché non risponde alla richiesta di chiarire “perché deve parlarsi di artificioso frazionamento della domanda di sanatoria” e, pur di non muovere dalla verifica della legittimazione di chi ha presentato domanda di condono, fornisce argomenti contraddittori. Il provvedimento, infatti, si limita ad affermare che le due istanze erano riferite all’intero manufatto, senza verificare se la qualità di promittente acquirente di un immobile possa rientrare nella categoria descritta dall’art. 31 co. 3 L. n. 47/1985 per effetto del richiamo operato dalla L. n. 24/1994,” di ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria”. Promissario acquirente sarebbe stata la qualità di chi aveva presentato in data 23 febbraio 1995 l’istanza di permesso in sanatoria per l’immobile poi acquistato dalla ricorrente. Solo una volta verificata la legittimazione avrebbe preso corpo la possibilità prevista dalla Corte Costituzionale, in funzione derogatoria, di calcolare la volumetria per singola richiesta di concessione in sanatoria. Tutto ciò, tenuto conto – come dimostrato con la CT- che l’immobile acquistato dalla COGNOME e quello del proprietario confinante presentano autonomia strutturale desunta da una serie di indicatori tale da concludere che le due unità immobiliari siano nate singole ed indipendenti.
3.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 606 co. 1 lett. c) in relazione all’art. 125 co. 3 cod. proc. pen. per omessa pronuncia sul motivo n. 4 del ricorso deciso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 26282 del 2023.
In particolare, richiamando il quarto motivo del ricorso per cassazione originariamente articolato, la difesa rammenta che era stata denunciata la violazione di legge con riferimento all’art. 7 u.c., legge n. 47/85 e art. 8 CEDU nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606 comma 1 lett. c) ed e) c.p.p. avuto riguardo alla violazione del principio di proporzionalità, come elaborato alla giurisprudenza della Corte EDU. In particolare l’ordinanza originariamente impugnata non teneva conto: a) della mancata conoscenza da parte dell’istante, all’atto dell’acquisto dell’immobile, dell’ordine di demolizione; b) della conoscenza, da parte della stessa, all’atto dell’acquisto della avvenuta presentazione dell’istanza di condono; c) dell’attivazione da parte di costei, di conseguire la legalizzazione dell’immobile.
Il P.G. in persona del sostituto NOME COGNOME, ha concluso per iscritto chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente al punto 2 del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato nei limiti che di seguito verranno precisati.
La Terza Sezione di questa Corte, con la sentenza n. 26282/23 ha annullato il precedente provvedimento rilevando che il giudice dell’esecuzione si era limitato ad affermare che “l’originario unico immobile abusivo è stato oggetto di frazionamento, con conseguente richiesta di condono autonomo per ciascun cespite derivante dal frazionamento stesso”, senza indicare né la volumetria illecitamente realizzata “né perché deve parlarsi di artificioso frazionamento della domanda di sanatoria”.
Il giudice dell’esecuzione, in sede di rinvio, ha rilevato che per l’interno manufatto erano state presentate due distinte istanze di condono da parte di soggetti, diversi da COGNOME NOME, unico proprietario dell’area, che aveva riportato condanna definitiva per l’abuso edilizio realizzato, ciascuna avente ad oggetto unità immobiliari aventi cubatura inferiore a 750 mc.. Le suddette istanze sono state ritenute dal decidente 15 riferibili all’intero manufatto abusivamente edificato dal proprietario dell’area con la conseguenza che le due cubature dovevano essere sommate così superando il limite di cui all’art. 39 L. 724/94.
Il giudice dell’esecuzione che pure ha fatto espresso richiamo a giurisprudenza di questa Corte (Cass. Pen. Sez. 3 n. 44596 del 20/5/2016) secondo la quale “ogni edificio va inteso come complesso unitario qualora faccia capo ad un unico soggetto legittimato alla proposizione della domanda di condono”, non si è fatto carico di valutare la legittimazione dei soggetti che avevano presentato le due istanze di condono ai sensi della legge 724/94 ossia la madre dell’esecutato,
COGNOME NOME (relativamente all’unità immobiliare divenuta di proprietà della COGNOME che subentrava nell’istanza) e , 4i COGNOME NOME (con riferimento all’unità immobiliare venduta nel prosieguo a NOME NOME).
2. E’ del pari fondato il secondo motivo. La difesa ha riportato il quarto motivo di ricorso che era stato sviluppato nella impugnazione relativa al provvedimento annullato con rinvio, relativamente al denunciato mancato rispetto del principio di proporzionalità nell’attuazione dell’ordine di demolizione dell’immobile illegalmente edificato ma adibito a luogo di abitazione come desumibile dalla giurisprudenza della Corte EDU.
La Terza Sezione di questa Corte, con la sentenza n. 26282/2023 sopra richiamata, ha ritenuto fondato il terzo motivo di ricorso e dichiarato, in quella sede “l’assorbimento delle censure proposte con il quarto motivo” sancendo che “il giudice del rinvio esaminerà il tema della legittimità o meno del permesso di costruire in sanatoria relativo all’immobile oggetto di sanatoria relativo all’immobile oggetto dell’ordine di demolizione dando compiutamente conto in motivazione delle ragioni poste a fondamento delle conclusioni cui riterrà di dover pervenire” e concludeva nel senso che “Alla luce di tali conclusioni, poi, se ancora necessario, esaminerà il profilo della denunciata violazione del principio di proporzionalità dell’ordine di demolizione, anche confrontandosi .con le osservazioni esposte nell’ordinanza impugnata”.
Questa Corte ha ripetutamente precisato che “nel caso in cui la Corte di cassazione accolga una parte dei motivi di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, il giudice del rinvio è tenuto a riesaminare e a decidere senza alcun vincolo, le questioni oggetto dei motivi assorbiti purché queste siano state ritualmente devolute alla cognizione del giudice di secondo grado attraverso i motivi di appello” (Sez. 4 sent. n. 49875 del 20.9.2018).
Nel caso di specie, il giudice del rinvio, non avendo condiviso le ragioni di legittimità del permesso di costruire in sanatoria e della sua idoneità a caducare l’ingiunzione a demolire aveva l’obbligo di esaminare il profilo della denunciata violazione del principio di proporzionalità. Il mancato riferimento a tale profilo di censura ritualmente devoluto alla cognizione del giudice con i motivi di impugnazione appare sostanziare il vizio di motivazione dedotto dal ricorrente.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
Così deciso il 9 maggio 2024 Il Con GLYPH estensore GLYPH
Il Presidente