Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17371 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17371 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a Camandona il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 15/09/2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell’art. 23 d.l. n. 137 del 2020 succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria del difensore AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza pronunciata il giorno 21 novembre 20:16 il Tribunale di Imperia aveva condannato NOME COGNOME, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi otto di reclusione (con il beneficio della sospensione condizionale della pena) avendolo riconosciuto colpevole del delitto di cui agli artt. 113, 426 e 449 cod. pen., commesso in Sanremo il giorno 25 dicembre 2009.
1.1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova, a seguito dell’appello proposto dall’imputato, ha confermato la decisione di primo grado. 1.2. La contestazione riguardava il delitto di cui agli artt.113,426 e 449 cod. pen. perché NOME COGNOME (imputato assieme a NOME COGNOME ed a NOME COGNOME prosciolti in primo grado), quale progettista dei lavori – nell’interess della RAGIONE_SOCIALE – per la realizzazione di box interrati per auto nel cantiere sito al di sotto della strada di Borgo Ponente di Sanremo, non faceva precedere la progettazione esecutiva da un congruo numero di prospezioni geognostiche e non descriveva a progetto il collegamento tra paratia e sistemi di ancoraggio, facendo altresì porre in opera, in conseguenza di ciò, barre filettate con relativi bulloni di ancoraggio anziché, in relazione all’ampio fronte di scavo ed al prevedibile prolungamento dei lavori sino alla stagione invernale, normalmente caratterizzata da intense precipitazioni atmosferiche, più appropriati tiranti e perché, quale direttore dei lavori, ometteva di verificare la corretta esecuzione del collegamento tra la paratia e i sistemi di ancoraggio, determinava per colpa il cedimento della paratia stessa e la conseguente frana del fronte di scavo e della superiore sede stradale, con pericolo di crollo per gli edifici ubicati in prossimità dell’area di cantiere. In Sanremo il 25 dicembre 2009. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.2. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto infondato il gravame proposto dall’imputato osservando, anzitutto, che nel caso di specie – al contrario di quanto sostenuto con l’appello – si era di fronte ad una frana (e non già ad un semplice smottamento) viste le considerevoli dimensioni del cedimento del terreno. La Corte di appello ha poi escluso che le precipitazioni piovose verificatesi il giorno 24 dicembre 2006, seppure intese, avessero rivestito carattere di eccezionalità e che, quindi, trattandosi di un evento prevedibile esse avrebbero richiesto che le strutture di contenimento tenessero conto di tale
fattore atmosferico, al contrario di quanto avvenuto nel caso in esame; analogamente, sulla base delle risultanze dela consulenza tecnica espletata, è stata anche esclusa la correttezza della progettazione effettuata dall’imputato.
La Corte distrettuale non ha ritenuto possibile derubricare il reato contestato in quello previsto dall’art.676 cod. pen. vertendosi, invece, nella ipotesi di frana colposa ed infine ha considerato infondata la richiesta difensiva di declaratoria di intervenuta prescrizione atteso che l’art.156, comma sesto, cod. pen. prevede il raddoppio dei termini di prescrizione per una serie di reati, tra cui anche quello oggetto di contestazione.
Avverso la predetta sentenza NOME COGNOME, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad otto motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo l’annullamento del provvedimento impugnato.
2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., l’omessa acquisizione di una prova decisiva ed il mancato espletamento di un accertamento peritale, svolto in contraddittorio con la difesa, per accertare la correttezza delle disposizioni tecniche dettate dall’imputato.
2.2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., l’omessa acquisizione di una prova decisiva ed il mancato espletamento di un accertamento peritale, svolto in contraddittorio con la difesa, per appurare la rilevanza dello stato dei luoghi e la concomitanza con altri fattori nella produzione dell’evento franoso.
2.3. Con il terzo motivo deduce, ai sensi Cell’art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’ errata applicazione delle legge penale con riferimento alla insussistenza del reato di cui agli artt. 426 e 449 cod. pen. per l’assenza degli elementi previsti dalla fattispecie colposa.
2.4. Con il quarto motivo lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’ errata applicazione delle legge penale rispetto alla contestazione del reato di cui agli artt. 426 e 449 cod. pen., anziché quello previsto dagli artt. 434 e 449 cod. pen.
2.5. Con il quinto motivo deduce, ai sensi dell’art.606, comrna 1, lett. b), cod. proc. pen., l’ errata applicazione delle legge penale in ordine alla contestazione del reato di cui agli artt. 426 e 449 cod. pen. anziché quello previsto dall’art.676 cod. pen.
2.6. Con il sesto motivo il ricorrente censura, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l’omessa motivazione, considerazione e valutazione rispetto al fatto costituito dal provvedimento ministeriale, che aveva decretato lo stato di emergenza per gli eccezionali eventi metereologici nel momento del fatto oggetto di contestazione.
2.7. Con il settimo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l’omessa motivazione, considerazione e valutazione della presenza in atti della relazione geologica erroneamente ritenuta mancante.
2.8. Con l’ ultimo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l’omessa motivazione, considerazione e valutazione del carattere provvisionale dell’opera in questione e delle funzione tecnica in genere delle opere provvisionali e delle loro prescrizioni tecniche.
CONSIDERATO IN ‘DIRITTO
1.11 ricorso, i cui motivi sono in parte inammissibili ed in parte infondati, va respinto.
2.Anzitutto deve ricordarsi che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta “doppia conforme” (come nel caso di specie) e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (ex multis Cass. Sez. 5, Sentenza n.48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).
2.1. Orbene, come chiarito in seguito, le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili in fatto, coerentemente sc:rutinati nel corpo della decisione impugnata e la cui riproposizione è tesa – in tutta evidenza – ad una rivalutazione
del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, quindi il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità.
2.2. E’ costante, infatti, l’ insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l’analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell’atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178). Così come va ribadito che l’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità a riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999 Rv. 214794; Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074).
Con riferimento ai primi due motivi (che possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione), deve ricordarsi che nel giudizio di appello, l’espletamento di una perizia può essere disposta solo se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, ed il rigetto dell relativa richiesta, se logicamente e congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità, trattandosi di un giudizio di fat (Sez. 1 – , Sentenza n. 11168 del 18/02/2019′ Rv. 274996 – 02).
Ciò posto la Corte di appello, con motivazione adeguata e ncn contraddittoria, ha ritenuto il quadro probatorio acquisito esaustivo ai fini della conferma della gravata sentenza, escludendo la necessità di una perizia, dando particolare rilievo alla consulenza tecnica del Pubblico ministero dalla quale era emerso che il difetto progettuale e di realizzazione delle opere consentiva di escludere la rilevanza causale determinante di fattori esterni alla causazione dell’evento come, ad esempio, l’intensa pioggia caduta la notte del 24 dicembre 2006. Inoltre, la Corte
territoriale ha osservato che la difesa, pur criticando le conclusioni cui erano pervenuti i consulenti del Pubblico ministero, si era limitata a generiche osservazioni, prive di supporto tecnico scientifico idoneo a porre in dubbio la correttezza delle argomentazioni poste a fondamento della consulenza medesima e senza fornire elementi concreti a supporto delle proprie tesi.
Ne consegue che il ricorrente vorrebbe pervenire ad una differente (e non consentita) valutazione degli elementi processuali, coerentemente valutati dal giudice a quo per escludere la necessità di una perizia.
Le notevoli dimensioni della frana (visibili dalle fotografie scattate dagli operanti ed acquisite agli atti) trovavano conferma anche dal fatto che, a seguito della distruzione, il trascinamento a valle della sede stradale soprastante il fronte scavo crollato aveva precluso la percorribilità dei quel tratto di strada per circa un paio di mesi.
Ne consegue che il ricorrente, pur lamentando la violazione di legge, anche in questo caso suggerisce una lettura alternativa degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a quo per confermare la sussistenza del reato contestato.
Inammissibili risultano COGNOME gli ultimi tre motivi trattandosi di questioni sollevate per la prima volta in questa sede di legittimità; come noto con il ricorso per cassazione non possono essere dedotte questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame o che non sia state dedotte nel giudizio di merito al fine di evitare che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di merito (Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316). In questa impugnazione non viene dedotto in alcun modo che le relative questioni siano state prospettate all’esame della Corte di appello ed, inoltre, di esse manca qualsiasi riferimento nella sentenza impugnata.
5.1. In ogni caso, deve rilevarsi che con essi il ricorrente vorrebbe pervenire ad una differente valutazione degli elementi probatori rispetto a quella non illogicamente effettuata dalla Corte territoriale. Al riguardo deve ribadirsi che, anche per la verificazione dell’evento “frana” di cui all’art. 426 cod. pen., i momento di consumazione del reato coincide con l’evento tipico della fattispecie e, quindi, con il verificarsi della frana, da intendersi come fatto distruttivo d proporzioni straordinarie dal quale deriva pericolo per la pubblica incolumità, non dissimilmente dagli altri disastri previsti dal Capo Primo del Titolo VI, parimenti richiamati dall’art. 449 cod. pen.
5.2. Come chiarito, rispetto a tale evento, sono effetti estranei ed ulteriori il persistere del pericolo o il suo inveramento nelle forme di una concreta lesione. L’evento si verifica, cioè, qualora si realizzi un fatto che espone realmente a rischio la pubblica incolumità, mettendo in effettivo pericolo un numero indeterminato di persone. Pertanto, nella verifica giudiziale della sussistenza dell’evento “frana” di cui all’art. 426 cod. pen., non è richiesta l’analisi a posterior di specifici decorsi causali che è invece propria degli illeciti che coinvolgono una o più persone determinate. Non di meno, secondo l’orientamento consolidato, i reati di disastro colposo richiamati dall’art. 449 cod. pen., richiedono un avvenimento grave e complesso con conseguente pericolo per la vita o l’incolumità delle persone indeterminatamente considerate; di talché è necessaria una concreta situazione di pericolo per la pubblica incolumità, nel senso della
ricorrenza di un giudizio di probabilità relativo all’attitudine di un certo fatto ledere o a mettere in pericolo un numero non individuabile di persone, anche se appartenenti a categorie determinate di soggetti; e l’effettività della capacita diffusiva del nocumento (cosiddetto pericolo comune) deve essere accertata in concreto.
6. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell’art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25 gennaio 2024.