Forza maggiore e reato di evasione: l’analisi della Cassazione
Il concetto di forza maggiore rappresenta uno dei pilastri del diritto penale quando si parla di esclusione della punibilità. Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di evasione, chiarendo i limiti rigorosi entro cui questa esimente può essere invocata per evitare una condanna.
Il concetto di forza maggiore nel reato di evasione
Nel caso in esame, un cittadino era stato condannato per il reato di evasione. La difesa ha basato il proprio ricorso in Cassazione sulla presunta mancata applicazione dell’articolo 45 del Codice Penale, il quale stabilisce che non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore. Secondo la tesi difensiva, l’allontanamento dal luogo di detenzione sarebbe stato determinato da una forza esterna irresistibile.
La valutazione dei fatti
I giudici di merito avevano già analizzato la situazione, escludendo che vi fossero i presupposti per l’esimente. Il ricorrente, tuttavia, ha riproposto le medesime argomentazioni in sede di legittimità, senza apportare nuovi elementi critici o evidenziare vizi logici nella sentenza impugnata. La Cassazione ha sottolineato come il ricorso fosse una mera ripetizione di quanto già discusso e respinto nei gradi precedenti.
Quando la forza maggiore non esclude la punibilità
La Suprema Corte ha ribadito che la forza maggiore richiede la prova di un evento imprevisto e, soprattutto, irresistibile. Non basta una semplice difficoltà o una scelta soggettiva, ma occorre che il soggetto sia stato privato di ogni possibilità di agire diversamente. Nel caso di specie, l’interpretazione proposta dalla difesa è stata giudicata in palese contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza consolidata.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura del ricorso, giudicato inammissibile per difetto di specificità e per manifesta infondatezza. I giudici hanno rilevato che la sentenza della Corte d’Appello era immune da vizi, avendo correttamente riscontrato l’assenza degli elementi necessari per configurare l’esimente. La condotta del ricorrente non presentava quei caratteri di ineluttabilità richiesti dall’ordinamento per annullare la colpevolezza nel reato di evasione. Inoltre, la reiterazione degli stessi motivi d’appello in sede di legittimità impedisce un nuovo esame nel merito, rendendo l’impugnazione priva di pregio giuridico.
Le conclusioni
Le conclusioni della Corte di Cassazione portano alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Oltre alla conferma della condanna per evasione, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia conferma il rigore dei giudici di legittimità nell’accertare i presupposti della forza maggiore, impedendo che tale istituto venga utilizzato come mero espediente difensivo privo di riscontri oggettivi e fattuali.
Quando si può invocare la forza maggiore per evitare una condanna?
La forza maggiore può essere invocata solo se il fatto è stato causato da un evento esterno, imprevedibile e assolutamente irresistibile, che non ha lasciato al soggetto alcuna possibilità di scelta.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione ripete solo i motivi dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché considerato meramente reiterativo, in quanto la Cassazione non è un terzo grado di merito ma un giudizio di legittimità.
Quali sono le sanzioni in caso di ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre alla conferma della sentenza impugnata, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e solitamente al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42523 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42523 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Taranto il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26 gennaio 2023 della Corte d’appello di Milano;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso proposto avverso la condanna per il reato di evasione è inammissibile in quanto l’unico motivo di ricorso, che contesta la mancata
applicazione dell’esimente della forza maggiore di cui all’art. 45 cod. pen., oltre ad essere meramente reiterativo dell’atto di appello, prospetta un’interpretazione in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Sul punto, peraltro, la motivazione del provvedimento impugnato risulta immune da vizi, avendo correttamente riscontrato l’assenza degli elementi necessari ai fini dell’esclusione della punibilità per forza maggiore (cfr. p. 2 della sentenza).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 luglio 2023
Il Consigliere estensore
Il frrsidente