Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2845 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2845 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Cosenza il 29/04/1980 avverso l’ordinanza emessa il 4 giugno 2024 dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; udite le richieste del difensore, Avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro che ha confermato l’ordinanza applicativa della custodia in carcere in relazione al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, con l’aggravante dell’art.
416-bis.1 cod. pen. (capo 1), nonché per i reati fine di cui ai capi da 234 a 238 e al capo 252 dell’imputazione provvisoria.
Deduce quattro motivi di ricorso di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
1.1 Violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto mancante e illogica, in relazione al giudizio di gravità indiziaria. Rileva il ricorrente che l’ordinanza impugnata si fonda su una motivazione apparente, che richiama per la quasi integralità quella genetica, omettendo di dare una risposta ai rilievi critici formulati con la memoria depositata il 4 giugno 2024. Ad avviso del ricorrente, infatti, gli elementi a suo carico consentono di ravvisare esclusivamente un rapporto di natura bilaterale con il solo COGNOME, avente ad oggetto la cessione di modeste quantità di sostanza stupefacente; tale diversa qualificazione giuridica del rapporto può desumersi dal limitato contesto temporale delle condotte (settembre/ottobre 2021), dai suoi rapporti con il solo COGNOME, dall’assenza di una sua partecipazione a riunioni o alla distribuzione degli utili, o di contatti con altri sodali, nonché dagli altri reati contestati ai capi 234, 236, 237, 238 e 252.
Tali elementi erano stati rappresentati con la memoria citata, ma il Tribunale, senza tenere in alcuna considerazione quanto dedotto dalla difesa, si è limitato, con argomentazione illogica, a considerare quale riscontro della tesi accusatoria un dialogo intercorso con altro pusher. Si aggiunge, inoltre, che l’ordinanza ha omesso di considerare l’assenza degli indicatori che, secondo la giurisprudenza di legittimità, consentono di ravvisare nella fornitura abituale di sostanze stupefacenti, una forma di partecipazione al sodalizio, difettando, in particolare, oltre agli elementi gi indicati, il carattere dì stabilità e continuità del contributo adesivo.
1.2. Violazione di legge e mancanza di motivazione in merito alle censure difensive relative alla insussistenza dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa per difetto dell’elemento psicologico.
1.3. Vizio di motivazione, in quanto illogica e contraddittoria, in relazione alla richiesta di riqualificazione del reato ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, del quale ricorrono tutti i presupposti indicati dalla norma.
1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, ritenute sussistenti in considerazione della gravità del fatto e del contesto criminoso in cui è avvenuto, senza alcuna considerazione, della concreta pericolosità del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Prima di procedere all’analisi delle questioni poste con il primo motivo, giova rammentare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio pienamente condivisa, l’associazione per delinquere, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, è configurabile non solo nel caso in cui i sodali agiscono, in via parallela, per la realizzazione di uno scopo comune (i profitti derivanti dallo spaccio della droga), ma anche in relazione al vincolo derivante da un rapporto continuativo di fornitura di sostanze stupefacenti in cui le parti perseguano propri interessi di profitto (Sez. 6, n. 3509 del 10/01/2012, COGNOME, Rv. 251574; Sez. 5, n. 1291 del 17/03/1997, COGNOME, Rv. 208231)
Né la diversità di scopo personale o la diversità dell’utile che i singoli partecipi si propongono di ricavare, né l’eventuale contrasto di interessi economici sono, infatti, ostativi alla configurabilità e persistenza del vincolo associativo.
Ciò che, invece, determina il salto di qualità del rapporto di fornitura, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, è la presenza di specifici elementi fattuali, la cui individuazione è rimessa alla valutazione del giudice di merito sulla base delle circostanze della fattispecie concreta, che siano sintomatici della configurabilità dell'”affectio societatis”, quali, in particolare, la durata dell’accordo criminoso tra i soggetti, le modalità dell’approvvigionamento continuativo di stupefacenti, il contenuto economico delle transazioni, la rilevanza obiettiva che il contraente riveste per il sodalizio criminale (cfr. Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, COGNOME, Rv. 275719; Sez. 3, n. 21755 del 12/03/2014, COGNOME, Rv. 259881).
Occorre, dunque, non una mera reiterazione della fornitura, elemento, questo non dirimente ai fini della “novazione” del rapporto, quanto, piuttosto che tale fornitura, per le sue caratteristiche di stabilità e continuità, per le modalità attravers le quali si esplica, per la sua rilevanza quantitativa ed economica, assuma le connotazione di una somministrazione, sia pure illecita, la cui interruzione comporterebbe, alla stregua di un ragionamento controfattuale di cui il giudice dovrà dare conto nella motivazione, un prevedibile effetto destabilizzante per l’operatività del sodalizio e per la sua capacità di soddisfare la sua fetta di mercato.
Peraltro, come già affermato da questa Corte, non si richiede che tale rapporto di fornitura sia anche connotato da esclusività (cfr. Sez. 6, n. 566 del 29/1.012015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265764).
Con riferimento all’elemento psicologico, è, inoltre, necessario che tutti i soggetti abbiano la consapevolezza di agire nell’ambito di una organizzazione, nella quale l’attività dei singoli si integrano strumentalmente per la finalità perseguita e che l’acquirente e il rivenditore siano stabilmente disponibili a ricevere/cedere le sostanze stupefacenti con tale continuità da proiettare il singolo atto negoziale oltre la sfera individuale, come elemento della complessiva ed articolata struttura organizzativa.
Si è, infatti, affermato che integra la condotta di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell’associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga (Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279249).
Solo a tali condizioni è, dunque, possibile proiettare il singolo atto negoziale di esecuzione del rapporto sinallagmatico di fornitura oltre la sfera dell’attività individuale, per sussumerlo nell’ambito di un rapporto societario, quale elemento costitutivo della complessiva ed articolata struttura organizzativa di cui costituisce, analogamente a quanto accade nell’ambito delle organizzazioni complesse, lecite o illecite, una sorta di «ramo di azienda» che, benchè dotato di una propria autonomia organizzativa e gestionale, concorre stabilmente al perseguimento del progetto criminoso proprio del reato ex art.74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.
Va, pertanto, ribadito che in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, può ritenersi avvenuto solo qualora risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale, trasformandosi nell’adesione dell’acquirente al programma criminoso, desumibile dalle modalità dall’approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l’acquirente riveste per i sodalizio criminale (Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, COGNOME, Rv. 275719).
L’ordinanza impugnata, disallineandosi da tali coordinate ermeneutiche, ha desunto la gravità degli indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, al quale si è attribuito il ruolo di stabile fornitore del c.d. gruppo Meduri, da una sorta di sillogismo
in forza del quale, senza alcuna considerazione relativa alla sussistenza degli indici sintomatici della partecipazione, esemplificativamente indicati dalla giurisprudenza di questa Corte analizzata nel precedente paragrafo, ogni rapporto di fornitura avvenuto nell’ambito del territorio di operatività dell’associazione di cui al capo 1 comporta automaticamente l’assunzione in capo al fornitore del ruolo di partecipe.
In particolare, si è trascurato di valutare l’incidenza sul giudizio di gravità indiziaria delle peculiari connotazioni della fornitura ascritta al ricorrente, avut riguardo alla sua durata, al quantitativo modesto delle cessioni ed alla rilevanza economica delle transazioni valorizzate nell’ordinanza.
Anzi, il Tribunale, rispondendo ad una specifica obiezione difensiva, si è limitato a ritenerne la valenza “neutra” sulla base di un argomento non particolarmente persuasivo, ovvero il fatto che il ricorrente agiva su incarico di NOME COGNOME.
Va, inoltre, aggiunto che l’equivocità dell’elemento rappresentato dalle peculiari connotazioni del rapporto di fornitura intercorso tra il ricorrente e Meduri non appare superata dagli ulteriori elementi considerati dal Tribunale, compatibili anche con la sinallagmaticità di detto rapporto, quali la conoscenza da parte del ricorrente delle due basi operative del gruppo (le abitazioni dei Meduri) o il fatto che lo stesso comprendesse il linguaggio criptico adottato nelle conversazioni intercettate.
Si tratta, infatti, di elementi non decisivi, inidonei a rivelare, sia pure nei termi di elevata probabilità propri del giudizio cautelare, l’intervenuta trasformazione del rapporto negoziale in un vincolo stabile di partecipazione all’associazione di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.
L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento delle altre questioni dedotte con il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, che andranno rivalutate dal Giudice del rinvio all’esito delle sue determinazioni in merito alla configurabilità, secondo i criteri ermeneutici indicati nel par. 2, di una partecipazione del ricorrente al sodalizio di cui al capo 1 dell’imputazione provvisoria.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte va disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 309, co. 7., cod. proc. pen.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 30 ottobre 2024
Il Consigliere estensore