Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 45512 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 45512 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, n. Francavilla Fontana (Br) DATA_NASCITA avverso l’ordinanza n. 132/23 del Tribunale di Lecce del 21/04/2023
letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; sentito il pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; sentito per il ricorrente l’AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Lecce ha rigettato l’istanza di riesame presentata da NOME COGNOME avverso l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere disposta con ordinanza del G.i.p. dello stesso Tribunale in data 17 marzo 2023 riguardo alle accuse provvisorie di partecipazione ad associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, capo 1) e di consumazione di plurimi episodi di traffico illecito delle medesime (art. 73 st. d.P.R., capi 2, 3, 5, 6).
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato che deduce i seguenti motivi di censura.
Violazione degli artt. 273, 292, comma 2, lett. c) e c-bis) cod. proc. pen. e dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990,nonché motivazione illogica e contraddittoria in tema di ritenuta gravità indiziaria per la partecipazione all’associazione finalizzata al narcotraffico contestata al capo 1.
Si discute in questa sede di una presunta partecipazione del ricorrente e del fratello NOME ad un’associazione criminale nata ed operativa in terra tarantina in cui i due avrebbero assunto il ruolo di stabili, ancorché non esclusivi, fornitori di droga del sodalizio.
Militano, tuttavia, a loro carico solo mere congetture rimaste prive di riscontri probatori, difettando, per contro, prova della sussistenza del richiesto vincolo reciproco e durevole tra gli associati, che superi la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni illecite e che si trasformi nell’adesione dei presunti fornitori al programma criminoso.
Deduce, inoltre, il ricorrente che la condotta associativa viene contestata a partire dal mese di marzo 2019, mentre i reati fine sono tutti contestati nell’arco di soli sei mesi, dall’aprile all’ottobre 2020, sicché deve desumersi quantomeno che per oltre un anno, da aprile 2019 all’aprile 2020 e da ottobre 2020 fino ad oggi, il ricorrente non sia stato il fornitore dell’associazione e men che mai il fornitore esclusivo della stessa.
Violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. e insussistenza delle esigenze cautelari / nonché illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta inadeguatezza della misura cautelare gradata in relazione al lungo tempo trascorso dai fatti materiali in addebito ed alla possibilità di neutralizzare il ruolo di asserito fornitore con la
misura cautelare attenuata, suscettibile anche di sterilizzare il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2. Vale ricordare che le censure che il ricorrente muove all’ordinanza del Tribunale di Lecce si appuntano esclusivamente sulla ritenuta partecipazione, per quanto in forza della contestazione provvisoria, al gruppo criminale dedito al narcotraffico, costituitosi ed operante nel territorio del Comune di Sava (Ta), facente capo a tale COGNOME NOME e ai coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME; secondo la prospettazione accusatoria il ricorrente avrebbe ricoperto il ruolo di stabile, ancorché non esclusivo, fornitore del gruppo, operante unitamente al fratello NOME nel territorio del diverso Comune di Francavilla Fontana (Br).
Dalla stessa ordinanza si ricava che il protagonista delle operazioni di rifornimento di sostanze droganti sarebbe stato COGNOME NOME (fratello di NOME), incaricato di recarsi al bisogno in trasferta dai fratelli COGNOME per approvvigionarsi di sostanze stupefacenti.
I gravi indizi di colpevolezza constano negli esiti di attività di intercettazion (telefonica ed ambientale), in servizi di osservazione, controllo e pedinamento (OCP), in immagini captate da telecamere installate dagli inquirenti, in particolar modo presso il cimitero del Comune di Sava, dove gli associati sembrano avere installato il proprio ufficio direttivo (procedendo, ad es. al conteggio dell cospicue somme di denaro ricavato dai traffici illeciti, circa 25.000 euro); non constano, invece, sequestri di sostanze stupefacenti.
Sempre dal provvedimento impugnato risulta, infine, che le condotte afferenti ai reati fine di narcotraffico provvisoriamente ascritti a NOME COGNOME sono statecommesse da aprile ad ottobre 2020, nel quadro di una contestazione associativa avente come limite temporale inziale di operatività il mese di marzo 2019 fino all’attualità.
Tanto premesso, nella fattispecie non viene certo in discussione né il ricorrente, invero, lo contesta, l’inquadramento giuridico della condotta di partecipazione al sodalizio di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 che da tempo
la giurisprudenza di questa Corte di legittimità reputa compatibile con il ruolo di stabile fornitore, ancorché non esclusivo, del gruppo criminale.
Può, infatti, integrare la condotta di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell’associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga (tra molte v. Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279249).
Viene, piuttosto, in rilievo nella fattispecie – come segnalato dalla difesa che ha parlato anche di partecipazione a tempo determinato del ricorrente alla associazione – la natura meramente assertiva della statuizione del Tribunale che, nel descrivere l’operatività del gruppo facente capo al RAGIONE_SOCIALE in una realtà territoriale circoscritta come il Comune di Sava (Ta) e nell’indicare le modalità di approvvigionamento delle sostanze stupefacenti dell’emissario (v. supra), non si avvede di delineare una fattispecie che, al di là della sua astratta riconducibilità ad alcune pronunce giurisprudenziali, non sembra superare i limiti del tipico rapporto sinallagmatico che normalmente si instaura tra fornitore e acquirente di sostanze stupefacenti, quand’anche caratterizzato da ripetitività nel tempo delle . condotte illecite.
Una cosa è, del resto, ravvisare la partecipazione dello stabile fornitore nel gruppo associativo quando al profilo della reiterazione delle condotte illecite si accompagnino consistenti dimensioni del traffico (ad es. transfrontaliero e addirittura transcontinentale), profilo denotante in maniera quasi conseguenziale la sussistenza della coscienza e volontà di contribuire alle finalità del sodalizio criminale rifornito ed altra è all’evidenza individuarla non solo quando le forniture avvengano in realtà territoriali oltre modo circoscritte ma anche in un contesto temporale di non totale sovrapposizione tra i singoli fatti di traffico ed operatività del gruppo associativo.
È di questi due aspetti che l’ordinanza mostra di non essersi fatta carico se non in maniera del tutto apodittica l mediante mero rinvio alle condotte afferenti ai singoli reati di traffico illecito.
Spetterà, dunque, al Tribunale, cui gli atti vanno rinviati per nuovo esame, procedere a rinnovato vaglio dello specifico profilo del dolo di partecipazione del ricorrente alla contestata associazione dedita al narcotraffico, questione direttamente rifluente sul profilo dell’adeguatezza della misura cautelare in atto.
P. Q. M.
annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Lecc competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, 6 ottobre 2023