Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 10944 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 10944 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Cosenza il 21/11/1981
avverso l’ordinanza emessa il 28/05/2024 dal Tribunale di Catanzaro;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l’Avv. NOME COGNOME in sostituzione dell’Avv.ta NOME COGNOME difensore di fiducia dell’indagato, che ha concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Catanzaro ha confermato l’ordinanza con cui è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei riguardi di COGNOME NOMECOGNOME ritenuto gravemente indiziato dei delitti di cui agli artt. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Le prime sessanta pagine della ordinanza impugnata sono ricostruttive del contesto generale e del “Sistema” in cui i fatti si collocano; nell’ambito di uno dei sotto-rivol “sistema” il ricorrente, unitamente ai coindagati COGNOME NOME, COGNOME NOME e i fratelli COGNOME, avrebbe assunto il ruolo di stabile fornitore di eroina del gr diretto da COGNOME NOME.
Ha proposto ricorso per cassazione l’indagato articolando due motivi.
2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria.
Sotto un primo profilo si segnala che all’indagato non è stato contestato nessun reato fine e che il giudizio sulla gravità indiziaria sarebbe stato fatto derivare solo d dichiarazioni di due collaboratori di giustizia, COGNOME NOME e COGNOME NOME, e da du conversazioni intercettate tra terzi.
Si premette che l’imputazione contestata ha un perimetro temporale decorrente dal 15 luglio 2016 con attualità e si evidenzia come le dichiarazioni dei collaboratori sian riferibili temporalmente ad anni precedenti (si fa riferimento, in particolare, dichiarazioni di COGNOME, che, si assume, riguarderebbero fatti del 2013).
Si aggiunge che anche quanto alla “indimostrata” attività di spaccio, di cui avrebbe riferito il collaboratore COGNOME – che riguarderebbe anche il ricorrente e che sarebbe collocabile dopo il 2016 -, essa non sarebbe comunque riconducibile all’associazione, avendo il dichiarante riferito di un solo episodio in cui egli sarebbe stato coadiuvato d COGNOME per la commercializzazione di un’unica partita di droga: si tratterebbe di un fatto non oggetto del processo.
Né il Tribunale avrebbe in concreto indicato gli elementi da cui desumere l’apporto fornito dall’indagato al sodalizio, tenuto conto, anche, che in nessuno dei tanti al procedimenti penali si fa riferimento al ricorrente.
Quanto alle intercettazioni, si tratterebbe di dialoghi tra terzi in cui si far riferimento a tale “NOME“, identificato nel ricorrente senza tuttavia considerare che vi sarebbe un omonimo (peraltro imputato nel procedimento Reset), individuato dal collaboratore COGNOME con il soprannome “occhialone” non attribuibile al ricorrente.
Sul punto la motivazione sarebbe viziata.
Si aggiunge che l’ordinanza non si sarebbe confrontata con i rilievi difensivi dedotti e relativi:
alla mancanza di riscontri alle dichiarazioni di NOME COGNOME secondo cui dopo l’arresto di “Banana” l’indagato lo avrebbe coadiuvato nella commercializzazione della droga;
-alla circostanza che le dichiarazioni di Impieri NOME si arresterebbero a 2013;
alla mancanza di ogni altra dichiarazione di collaboratori di giustizia relativa ricorrente.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle ritenute esigenze cautelari sulla base di una motivazione generica non riferibil alla specifica posizione del ricorrente
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
La Corte di cassazione in più occasioni ha affermato che la veste di partecipe può essere riconosciuta al soggetto che si renda disponibile ai fornire ovvero ad acquistare le sostanze di cui il sodalizio fa traffico in tal modo determinando un durevole, ancorché non esclusivo, rapporto (Sez. 6, n. 566 del 29/11/2015 – dep. 2016, COGNOME, Rv. 265764).
Non sono, invero, di ostacolo alla costituzione del vincolo associativo e alla realizzazione del fine comune né la diversità degli scopi personali, né la diversità di uti né il contrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipi si propongono di ottene dello svolgimento dell’intera attività criminale.
In tale contesto, si è tuttavia precisato in modo condivisibile come il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile riconducibile all’affectio societatis, può ritenersi avvenuto solo se il giudicante verifica – attraverso l’esame delle circostanze di fatto, e, in particolare, d durata dell’accordo criminoso tra i soggetti, delle modalità di azione e dell collaborazione tra loro, del contenuto economico delle transazioni, della rilevanza obiettiva che il contraente riveste per il sodalizio criminale – che la volontà dei contrae abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale e sia stato realizzato un legame che riconduce la partecipazione del singolo al progetto (Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, COGNOME, Rv. 280450; Sez. 6, n. 51500 dell’11/10/2018, COGNOME, Rv. 275719; Sez. 5, n. 32081 del 24/06/2014, COGNOME, RV. 261747; Sez. 3, n. 21755 del 12/03/2014, COGNOME e altri, Rv. 259881).
Ne discende che, in caso di contestata partecipazione alla consorteria criminale dello stabile fornitore o acquirente di droga, il giudice è tenuto ad assolvere all’onere motivazione con una particolare accuratezza ed attenzione in considerazione della peculiarità della posizione del soggetto che si trova “fisiologicamente” – in guant controparte di un sinallagma contrattuale – ad essere portatore di un interesse economico contrapposto rispetto a quello dell’organizzazione criminale: la ritenuta intraneità al gruppo postula che, nonostante il naturale conflitto d’interessi, sia ravvisa e dunque argomentata la coscienza e volontà del singolo di assicurare l’approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, il proprio stabile contributo alla realizzazione degli scopi e, dunque, alla permanenza in vita dell’associazione.
Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati, non avendo motivato alcunchè sui profili indicati.
3.1. Quanto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, il Tribunale ha valorizza da una parte, quelle rese da NOME Impieri che, tuttavia, come correttamente rilevato
dal difensore, sono riferibili a fatti del 2013, e, dunque, del tutto esterni rispett contestazione per cui si procede, e dall’altra, quelle di NOME COGNOME rispetto alle qual tuttavia, non è stato spiegato in nessun modo perché l’assunto del collaboratore di giustizia, secondo cui COGNOME “spacciava”, consentirebbe di affermare che questi fosse uno stabile fornitore di sostanza stupefacente al gruppo criminale capeggiato da COGNOME.
Quelle rese da COGNOME sono dichiarazioni non solo generiche ma obiettivamente non confermative dell’assunto accusatorio.
Dichiarazioni, cioè, che fanno riferimento a condotte diverse rispetto a quelle di stabile fornitore attribuite nell’odierno procedimento all’indagato; condotte, quel riferite dal collaboratore, che peraltro non hanno trovato nessun riscontro in atti, no essendo stato contestato al ricorrente nessun episodio di spaccio.
Dichiarazioni solo apparentemente accusatorie, dotate di una obiettiva limitata capacità dimostrativa e non confermative del fatto oggetto della imputazione provvisoria.
Sotto altro profilo, il giudizio di gravità indiziaria è stato fatto discendere in ra del contenuto di due conversazioni intercettate che, secondo gli assunti accusatori, sarebbero dimostrative del fatto che l’indagato si recasse insieme al cugino NOME rispetto al quale aveva un ruolo sovraordinato- a casa di Meduri, dove si sarebbero recati anche gli altri soggetti a cui è stato attribuito lo stesso ruolo di stabili forn
Nella prima conversazione del 28.10.2021 COGNOME si sarebbe lamentato con un terzo di COGNOME NOME che, a suo dire, prelevava la “roba” da COGNOME NOME in quantitativi di 5 o 10 grammi alla volta, la “portava” a casa dello stesso COGNOME e s appropriava del denaro ricavato dalla vendita all’insaputa dell’odierno ricorrente.
Nella seconda conversazione del 4.11.2021, COGNOME, parlando con altro soggetto, COGNOME NOME, confidava a questi di voler parlare con COGNOME NOME del comportamento di COGNOME NOME in ragione del fatto che questi aveva “portato” solo piccole quantità di stupefacente alla volta, rincarandone il prezzo per ricavarne un margine personale; un comportamento non gradito che aveva portato COGNOME a voler parlare con il ricorrente “minacciandolo” di essere disposto anche ad interrompere l’approvvigionamento.
3.2. Si tratta di una motivazione viziata, non essendo stato evidenziato, al di là d espressioni e riferimenti generici, nessun elemento concreto in grado di rivelare i superamento della soglia del mero affidamento tra i soggetti e, dunque, la trasformazione e l’evoluzione del rapporto contrattuale di fornitura in partecipazione organica al sodalizio.
Si è fatto riferimento genericamente ad un’attività di fornitura, di cui non è chia alcunchè, non essendo stata nemmeno accertata né la quantità di sostanza stupefacente oggetto delle forniture e neppure la rilevanza obiettiva dell’approvvigionamento per il
sodalizio, tenuto conto, soprattutto, il lasso temporale ristretto in cui si collocano le conversazioni.
Non è chiaro, in particolare, cosa sia accaduto prima del 28.10.2021, cioè della data della prima conversazione valorizzata in chiave accusatoria, e, soprattutto, dopo il 4 novembre 2021, cioè dopo la seconda conversazione; non è stato spiegato perché, rispetto ad un procedimento articolato come quello in esame, fondato su centinaia di conversazioni intercettate, l’indagato avrebbe avuto il ruolo di stabile fornitore d sodalizio sulla base di due sole conversazioni indirette, intercettate in un brevissimo periodo di tempo, il cui contenuto non è di per sé auto-evidente e per nulla rivelativo della partecipazione all’associazione, non potendosi da esse inferire il coinvolgimento del ricorrente nelle dinamiche criminali interne al gruppo.
Ne deriva che sul capo l’ordinanza impugnata deve essere annullata.
Il secondo motivo è assorbito.
Il Tribunale, in sede di rinvio, applicherà i principi indicati e formulerà un nuo giudizio in ordine alla gravità indiziaria per il reato associativo contestato.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 3 dicembre 2024
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