Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 2816 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2816 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/12/2024
SENTENZA GLYPH
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Rosarno (RC) il 27/08/10975,
avverso l’ordinanza del 18/07/2024 del Tribunale del riesame di Messina; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurato generale dott. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiarar l’inammissibilità dei ricorsi;
udite gli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME difensori di fiduc di NOME COGNOME che hanno concluso per l’accoglimento dei ricorsi.
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RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 18 luglio 2024, depositata il 19 agosto 2024, i Tribunale di Messina confermava l’ordinanza del G.I.P. dello stesso Tribunale de 30 maggio 2024 con la quale era stata applicata la misura della custodia cautela in carcere nei confronti del ricorrente in relazione al reato di cui all’art. d.P.R. n. 309 del 1990, contestato al capo 1) della provvisoria incolpazione, con ruolo di fornitore alla struttura associativa stabilmente dedita al narcotra organizzata e diretta dai coindagati NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME nonché di plurimi episodi di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 contestati ai capi 28, 2 della provvisoria incolpazione.
Avverso l’indicata ordinanza, ricorre NOME COGNOME che, a mezzo dei difensori di fiducia, avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME propone distinti ricorsi per cassazione.
3.1 Con un primo ricorso, la difesa articola due motivi e deduce, con il prim violazione di cui all’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione 273, 192 cod. proc. pen. in relazione ancora all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990.
La difesa censura l’ordinanza impugnata nella parte in cui ha confermato la misura custodiale per il delitto associativo, nonostante nell’ordinanza genetica fossero stati indicati elementi idonei a legittimare tale conclusione, non esse stata individuata una concreta condotta, da parte del ricorrente, atta a dimost la stabilità del vincolo tra il predetto e la contestata associazione, evidenzia la totale estraneità del ricorrente agli utili dell’associazione; b) il disinte messinesi in merito alle perdite del ricorrente; c) i contrasti con i vert sodalizio e l’evidente subordinazione a questi a smentita di qualsiasi sine delittuosa; d) il tenore meramente deduttivo con cui si era dedotta l’intraneità ricorrente.
Si aggiunge che non è stata individuata e specificata la componente della consapevolezza del ricorrente volta ad offrire un contributo alla vita del sodali né il contributo può essere individuato nella commissione di alcuni reati fine ancora gli sporadici contatti del ricorrente con i vertici dell’organizzaz strumentali alla realizzazione di singoli illeciti, sono di per sé sufficienti a configurato il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente, c avendo concorso nella realizzazione dei delitti di cui ai capi 28 e 29 d provvisoria incolpazione non ha comunque, con la propria condotta, concorso in maniera cosciente e volontaria al perseguimento degli scopi dell’associazione, n
tantomeno le dissertazioni sul possibile inserimento del ricorrente in ambienti di criminalità organizzata calabrese, risultano conducenti e logiche.
3.2 Con il secondo motivo, la difesa deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione al capo 30 di imputazione, violazione ed erronea applicazione degli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990, anche in relazione ai criteri di cui agli artt. 192, 202 e 273 cod. proc. pen., e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, lamentando che il menzionato episodio di cui al capo 30 non è collocato nel tempo e nello spazio, sicchè non può dare corpo ad una contestazione, neppure essendo identificabile la qualità e la quantità della sostanza stupefacente.
4. Con un secondo ricorso, la difesa deduce violazione dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 273, 192 cod. proc. pen., in relaziona ancora all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (capo 1) ed all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (capo 30), per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e processuale e per mancanza, contraddittorietà, illogicità della motivazione.
Deduce la difesa che l’ordinanza impugnata collega il gruppo associativo delineato nel presente procedimento ad altro gruppo associativo (nel quale sono già stati condannati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME) operante dall’anno 2020 al 09/03/2023, mentre l’attività imputata al ricorrente nasce e si esaurisce in un periodo esattamente circoscritto ai mesi di gennaio e febbraio 2022 (i fatti di reato contestati ai capi 28, 29 e 30 della rubrica). Si aggiunge come le forniture poste in essere dal COGNOME erano rivolte a singoli soggetti, al di fuori di qualunque organizzazione associativa, come confermato dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia NOME COGNOME il quale aveva precisato che, dopo l’arresto di tale COGNOME, il gruppo si era diviso e NOME COGNOME e NOME COGNOME avevano continuato a prendere la droga da tale NOME di Melito e da NOME di Sinopoli (vale a dire l’odierno ricorrente), con riferimenti coincidenti con il periodo delle vicende di cui ai capi 28 e 29 della rubrica contestate al ricorrente. Anche nella descrizione dettagliata dell’organigramma del gruppo dedito al narcotraffico fatta agli inquirenti da parte di NOME COGNOME non era stato coinvolto il ricorrente, essendo stato menzionato, come fornitore del gruppo, tale NOME COGNOME
In ordine alla vicenda descritta al capo 30, la difesa ribadisce che, pur essendo indubbio che il ricorrente avesse ricevuto in data 19/02/2022 una somma consistente di denaro pari a circa 160.000,00 euro da parte di Castorino, Abate e Savoca, in tale occasione non vi era stata, con certezza, alcuna cessione di sostanza stupefacente, e allora non poteva escludersi che la consegna di denaro fosse riferibile ad un saldo delle due precedenti forniture. Mentre l’ultimo contatto tra il ricorrente e i tre messinesi avviene il 21/02/2022, dove il ricorrente invia un
soggetto a recuperare lo stupefacente di cui ai capi 28 e 29 risultato di scarsa qualità, episodio quest’ultimo dimostrativo di un debolissimo rapporto fiduciario.
Lamenta, quindi, la difesa che l’ordinanza impugnata aveva, da un lato, confermato erroneamente il giudizio di gravità indiziaria in ordine al reato fine di cui al capo 30 e, dall’altro, aveva desunto da detta ipotesi di reato e dalla inesistente stabilità del rapporto di fornitura gli elementi sintomatici della partecipazione del ricorrente al sodalizio. Mentre, invece, gli unici episodi contestabili nei confronti del ricorrente erano collegati al sequestro, in data 04/01/2022, di una somma di denaro pari a circa 220.000,00 euro nei confronti di tale NOME COGNOME inviata dal ricorrente presso i vertici del sodalizio per riscuotere il prezzo di una precedente fornitura di cocaina e all’arresto, in data 04/02/2022, di tale NOME COGNOME per la detenzione di circa 15 chilogrammi di cocaina forniti dal ricorrente.
Osserva riassuntivamente la difesa che, in un consistente arco di tempo di circa tre anni, si erano verificate due sole cessioni di sostanza stupefacente da parte di un singolo soggetto (COGNOME) in favore di altrettanti singoli soggetti acquirenti (COGNOME, COGNOME, Savoca), che avevano acquistato, nello stesso periodo, da un soggetto napoletano e da altro canale calabrese di rifornimento proveniente dalla zona ionica, aggiungendo che, nella conversazione successiva al sequestro del denaro contante, era risultato palese che la perdita era stata a danno esclusivo del ricorrente e non del sodalizio, sicchè mentre il ricorrente non partecipava agli utili del sodalizio, il sodalizio stesso non partecipava alle perdite del ricorrente.
Segnala, ancora, la difesa la mancanza degli elementi sintomatici ai fini della configurabilità dell’affectio societatis (durata dell’accordo criminoso, modalità dell’approvvigionamento continuativo, contenuto economico e modalità delle transazioni, rilevanza obiettiva rivestita dal ricorrente per il gruppo associativo, in modo tale che l’interruzione della fornitura avrebbe comportato un effetto destabilizzante per l’operatività del sodalizio).
Con riferimento alle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame non aveva valutato le deduzioni difensive secondo le quali il ricorrente aveva dismesso spontaneamente ogni e qualunque forma di condotta delittuosa in tempi non sospetti, dedicandosi a regolare e costante attività lavorativa, cosicchè, allo stato, nessuna esigenza cautelare potrebbe avere ragione di sussistenza, invocandosi, quantomeno, una misura cautelare giuridicamente e legittimamente proporzionata e/o adeguata alla situazione prospettata.
CONSIDEFtATO IN DIRITTO
I ricorsi, da valutare congiuntamente perché logicamente connessi ed in alcune parti sovrapponibili, sono infondati.
1. In via preliminare, occorre innanzitutto richiamare la consolida affermazione di questa Corte (ex multis cfr. Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Rv. 281019 e Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511), secondo cui la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale. Al f dell’adozione della misura è infatti sufficiente l’emersione di qualunque elemen probatorio idoneo a fondare “un giudizio di qualificata probabilità su responsabilità dell’indagato” in ordine ai reati addebitati. Pertanto, tali indi devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di dall’art. 192 comma 2 cod. proc. pen., ed è per questa ragione che l’art. comma 1 bis cod. proc. pen. richiama l’art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede precisione e concordanza degli indizi.
Quanto ai limiti del sindacato di legittimità, deve essere ribadito che, in t di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazio vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compit verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai lim a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto del ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a car dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai princi diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 1 del 22/03/2000, COGNOME, Rv. 215828).
Il controllo di logicità deve rimanere quindi “all’interno” del provvediment impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattu delle vicende indagate; in altri termini, l’ordinamento non conferisce alla Co alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indag ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione de caratteristiche soggettive dell’indagato, in ciò rientrando anche l’apprezzamen delle esigenze cautelari e delle misure adeguate, trattandosi di apprezzamen rientranti nel compito esclusivo del giudice cui è stata chiesta l’applicazione d misura, nonché al tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è pe circoscritto al solo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il te esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro nega ovvero: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo han
determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo dell’atto impugnato (sul punto, tra le tante, cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/ Rv. 255460; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 – 01).
Alla luce di tali condivise premesse ermeneutiche, deve rilevarsi che giudizio sulla gravità indiziaria formulato dal Tribunale del riesame, rispetto fattispecie oggetto delle imputazioni provvisorie elevate nei confronti ricorrent4 non presta il fianco a censure di irragionevolezza e di omes motivazione, dovendosi comunque ricordare che il provvedimento emesso dal giudice procedente e quello di conferma emesso dal Tribunale del riesame si integrano tra di loro reciprocamente, in modo che le eventuali carenze d motivazione dell’uno possono essere sanate con le argomentazioni utilizzate dall’altro (Sez. 4, n. 36157 del 12/09/2024, COGNOME; Sez. 6, n. 48649 06/11/2014, COGNOME, Rv. 261085; Sez. 3, n. 8669 del 15/12/2015, COGNOME, Rv. 266765), vigendo il principio della reciproca integrazione tra i provvedimenti d giudice di merito, costituenti doppia conforme anche per le ordinanze in materi di libertà personale (Sez. 4, n. 33710 del 21/06/2024, COGNOME).
Il Tribunale risulta aver adeguatamente analizzato gli elementi indiziari con motivazione assolutamente logica, aver ritenuto la sussistenza dei gravi indi di colpevolezza a carico del ricorrente in ordine ai reati a costui contestati.
3.1 Contrariamente alle censure mosse nei ricorsi in ordine alla estraneità d ricorrente agli utili dell’associazione e al disinteresse dei sodali rispetto alle economiche del ricorrente, il Tribunale cautelare si è conformato a princi ripetutamente affermati da questa Corte, secondo cui l’associazione di cui all’ 74 d.P.R. n. 309/1990 sussiste non solo nel caso di condotte parallele di perso accomunate dall’identico interesse di realizzazione del profitto societario media il commercio di droga, ma anche nell’ipotesi del vincolo che accomuna, in maniera durevole, il fornitore di droga agli acquirenti, che in via continuativa, la ric per immetterla al consumo. La diversità di scopo personale non è ostativa, infatt alla realizzazione del fine comune, che è quello di sviluppare il commercio deg stupefacenti per conseguire sempre maggiori profitti. Né l’associazione criminosa è esclusa dalla diversità dell’utile che i singoli partecipi si propongono di ric o da un contrasto degli interessi economici di essi, posto che né l’una, né l’ sono di ostacolo alla costituzione ed alla persistenza del vincolo associativo, che colui che opera come acquirente sia stabilmente disponibile a ricevere l sostanze, assumendo, così, una funzione continuativa, che trascende il significa negoziale delle singole operazioni, per costituire un elemento della compless struttura che facilita lo svolgimento dell’intera attività criminale. Ne deriva ben configurabile, fra venditori e acquirenti di sostanze stupefacenti, l’associaz
volta alla commissione di reati nella specifica materia (Sez. 2, n. 51714 del 23/11/2023, COGNOME, Rv. 285646; Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 2016, Addio, Rv. 265945; Sez. 5, n. 10077 del 23/09/1997, COGNOME, Rv. 208822).
Ed è proprio quello descritto il contesto di fatto descritto dai giudici di merito entro il quale si svolgono le vicende criminose di cui alla provvisoria incolpazione: emerge, infatti, difformemente da quanto sostenuto dalla difesa, come il ricorrente sia stato uno dei principali fornitori di sostanza stupefacente del gruppo criminale per quantitativi ingenti al di là del circoscritto ambito delle due condotte criminose di cui ai capi 28 e 29, verificatesi nei mesi di gennaio e febbraio 2022. Ed invero, al di là delle notevoli forniture di stupefacente cui si riferiscono le contestazioni di cui ai capi 28 (15 chili di cocaina venduti dal ricorrente al sodalizio per un importo di euro 220.000,00, somma rinvenuta in possesso di NOME COGNOME e sequestrata in data 08/01/2022) e 29 (17 chili di cocaina sequestrati in data 04/02/2022 a COGNOME NOME, incaricato dal ricorrente del trasporto per la consegna), rileva la consegna al ricorrente in data 19/02/2022 di ulteriori 160.000,00 euro relativi a pregresse forniture di sostanza stupefacente (capo 30 della provvisoria incolpazione), ma rilevano ancora dialoghi intercettati il 03/12/2021, in cui si faceva riferimento non solo alla consegna, appena avvenuta, da parte del ricorrente, di una ulteriore partita di sostanza stupefacente del tipo cocaina ritenuta di scarsa qualità, ma anche a delle precedenti e ripetute consegne di partite di cocaina e di droga leggera per quantitativi rilevanti, sottolineando anche le modalità consolidate con cui gli scambi avvenivano, in cui il pagamento veniva differito rispetto alla consegna. Le stesse dichiarazioni rese da NOME COGNOME quale vice del capo del sodalizio, descrivono una fornitura costante proveniente dal ricorrente in favore del sodalizio dal settembre 2021.
Differentemente da quanto sostenuto nei ricorsi, si è, dunque, al cospetto di una persistente sinergia in forza della quale sia il sodalizio che il ricorrente ricavavano reciproci vantaggi, nell’ambito di un rapporto improntato a reciproca fiducia, come attestato dalla circostanza che il pagamento anche di centinaia di migliaia di euro avveniva in tempi differiti rispetto alla consegna dello stupefacente. Tanto che il Tribunale cautelare mette in evidenza che, nel maggio del 2022, le emergenze captative davano conto dell’intenzione del sodalizio di far nuovamente ricorso alle forniture di sostanza stupefacente del ricorrente.
Può, dunque, affermarsi che le connotazioni della condotta dell’agente consapevolmente servitosi dell’organizzazione per commettere il fatto, ne rivelano, secondo massime di comune esperienza, un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo criminale, così dando ragionevolmente atto anche della sussistenza dell’affectio societatis richiesta ai fini dell’integrazione del dolo di partecipazione (cfr., Sez. 2, n. 30001 del 19/07/2024, Vinzi).
3.2 Le obiezioni difensive mosse in ordine al capo 30 della provvisoria incolpazione sono manifestamente infondate, avendo i giudici del riesame affermato, senza vizi di manifesta illogicità, che la consegna al ricorrente, da di NOME COGNOME, di un importo pari a 160.000,00 euro si riferiva al pagamento d pregresse forniture di cocaina operate dal ricorrente a vantaggio del sodalizio, oggetto di contestazione ai capi 28 e 29 della rubrica.
Del resto, le obiezioni sono generiche, non individuano ragioni alternativ plausibili che giustificherebbero la consegna di una così cospicua somma di denaro, mentre il riferimento dell’episodio ai capi 28 e 29 della rubrica è stato logicam escluso dai giudici della cautela, avendo i vertici del sodalizio espressame affermato di non partecipare alle perdite subite dal fornitore ed essendo assoda che le modalità di pagamento dello stupefacente fossero differite rispetto momento della consegna.
3.3 Le censure alla ricostruzione operata dal Tribunale mirano, in definitiv ad una rivalutazione o, comunque, ad una lettura alternativa delle fonti probator estranea al sindacato di legittimità, ma al contempo priva di decisività in rag dei decisivi elementi di reciproca congiunzione e vantaggio evidenziat dall’ordinanza impugnata.
La ricostruzione dei giudici della cautela è, dunque, il frutto di una esaurie e razionale rassegna degli elementi investigativi acquisiti, dei quali la d propone sostanzialmente una diversa lettura, che non può trovare ingresso in questa sede, senza neanche confrontarsi integralmente con le argomentazioni contenute nell’ordinanza impugnata.
4. Sono anche infondate le doglianze sul difetto di motivazione in ordine all attualità e concretezza delle esigenze cautelari, per aver il ricorrente dism ogni attività delittuosa in tempi non sospetti, dedicandosi a regolare e cost attività lavorativa, dovendosi ricordare, per un verso, che, in materia, oper presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., e, per altro vers consolidato orientamento secondo cui, in tema di misure cautelari riguardanti reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la progno pericolosità non si rapporta solo all’operatività della stessa o alla data ulti reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituen espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l’associazione di appartenenza e post pertanto, una valutazione complessiva, nell’ambito della quale il tempo trascor è solo uno degli elementi rilevanti, sicché la mera rescissione del vincolo non è per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità esigenze cautelari di cui all’art., 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 1
del 12/01/2021, COGNOME, Rv. 281293 – 01; conf. Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, COGNOME, Rv. 280243 – 01).
Alla stregua di tali premesse, deve rilevarsi che anche nel giudizio sulle esigenze di cautela sociale formulato dal Tribunale del riesame, rispetto alle fattispecie oggetto delle imputazioni provvisorie elevate nei confronti del ricorrente, non è dato rilevare profili di irragionevolezza o di omessa motivazione.
Il Tribunale cautelare, infatti, nel richiamare la duplice presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria, ha sottolineato la straordinaria gravità dei fatti , collocati in contesti criminali di n comune pericolosità ed in epoca senz’altro non vetusta, nonché la personalità del ricorrente, pregiudicato per delitti di non comune gravità, sottoposto a lungo . periodo di restrizione carceraria in epoca immediatamente precedente ai fatti contestati nel presente procedimento, nonché – inutilmente – alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.
Si tratta di una motivazione che sfugge ai vizi di legittimità denunziati, risultando correttamente applicata ed argomentata la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Peraltro, gli elementi addotti dal ricorrente a sostegno dell’esclusione delle esigenze cautelari o dell’adeguatezza di misura cautelare di minore gravità non si rilevano affatto pertinenti ovvero risultano del tutto generici.
In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, i ricorsi proposti nell’interesse del ricorrente devono essere rigettati, con conseguente condanna del ricorrente stesso, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 dicembre 2024.