Formula assolutoria: quando il ricorso in Cassazione è inutile
Nel panorama del diritto processuale penale, la scelta della formula assolutoria rappresenta un momento cruciale del giudizio. Tuttavia, non sempre un imputato ha il diritto di contestare la motivazione tecnica con cui viene dichiarato innocente. La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 47064/2023 affronta proprio questo tema, chiarendo i limiti dell’interesse ad agire in sede di legittimità.
Il caso: l’assoluzione per insufficienza di prove
La vicenda trae origine da un procedimento per il reato di minaccia, previsto dall’art. 612 del Codice Penale. Il Giudice di Pace aveva pronunciato una sentenza di assoluzione nei confronti dell’imputato, utilizzando però la formula prevista dall’art. 530, comma 2, del Codice di Procedura Penale. Tale norma si applica quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussista o che l’imputato lo abbia commesso.
L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. La sua richiesta era volta a trasformare l’assoluzione “dubitativa” in un’assoluzione piena ai sensi del primo comma dello stesso articolo, sostenendo che la prova della sua innocenza fosse invece certa e completa.
La decisione della Corte sulla formula assolutoria
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il punto centrale della decisione risiede nella carenza di interesse dell’imputato a proporre impugnazione. Secondo i giudici di legittimità, una volta ottenuta l’assoluzione, il passaggio da una formula basata sull’insufficienza di prove a una basata sulla certezza dell’innocenza non produce alcun vantaggio giuridico concreto.
La giurisprudenza consolidata, citata nell’ordinanza, ribadisce che la formula assolutoria ex art. 530 comma 2 c.p.p. non ha una valenza inferiore rispetto a quella del comma 1. Entrambe le decisioni producono i medesimi effetti liberatori per l’imputato nel processo penale.
Implicazioni sugli effetti extrapenali
Un aspetto fondamentale analizzato dalla Corte riguarda gli effetti della sentenza in ambiti diversi da quello penale, come i giudizi civili per il risarcimento del danno o i procedimenti amministrativi. La Cassazione ha chiarito che la formula assolutoria per insufficienza di prove non comporta una minore efficacia precettiva rispetto all’assoluzione piena. Pertanto, l’imputato non subisce alcun pregiudizio nei suoi diritti civili o professionali a causa della formula utilizzata dal giudice.
Il ricorso è stato quindi considerato un inutile esercizio di attività processuale, portando alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio di economia processuale e sulla natura del ricorso per Cassazione. L’interesse ad impugnare deve essere correlato a un beneficio effettivo e non meramente teorico o morale. Poiché l’ordinamento equipara, ai fini degli effetti extrapenali, l’assoluzione per insufficienza di prove a quella per piena prova, il ricorso volto esclusivamente a modificare la qualificazione tecnica dell’assoluzione risulta privo di oggetto meritevole di tutela. La Corte ha richiamato precedenti sentenze (Sez. 4 n. 41369/2018 e Sez. 3 n. 51445/2016) per confermare che non vi è alcuna “maggiore pregnanza” nella formula del primo comma rispetto al secondo.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che l’imputato assolto non può pretendere un sindacato di legittimità sulla sfumatura della formula utilizzata, a meno che non dimostri un pregiudizio concreto e attuale che la legge non riconosce in questi casi. Questa decisione funge da monito contro l’abuso dello strumento del ricorso, specialmente quando l’esito del processo è già stato favorevole nel merito. Per i cittadini e i professionisti, ciò significa che la strategia difensiva deve concentrarsi sull’ottenimento del risultato liberatorio, accettando la discrezionalità del giudice nella scelta della formula tecnica qualora questa non produca danni collaterali documentabili.
Si può ricorrere in Cassazione per cambiare il motivo di un’assoluzione?
No, se l’assoluzione è già stata pronunciata per insufficienza di prove, l’imputato non ha interesse a chiedere una formula più ampia poiché gli effetti giuridici sono identici.
Qual è la differenza tra l’assoluzione per mancanza di prove e quella piena?
Sul piano degli effetti civili e amministrativi, le due formule sono equiparate, rendendo inutile il ricorso per il passaggio dall’una all’altra.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
Oltre al rigetto del ricorso, il soggetto viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47064 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47064 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME SAN TA MARIA CAPI JA VLEERE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/02/2023 del GIUDICE DI PACE di SANTA MARIA CAPUA VE IERI:
dato dVViY) ÚliC
parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui il Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere lo ha assolto dai reato di cui all’art. 612 cod. pen. perché manca la prova che il fatto sussista;
Rilevato che il motivo unico del ricorso -con cui il ricorrente denunzia violazione di leg e vizio di motivazione deducendo la mancata assoluzione dell’imputato ai sensi dell’art. 530 comma 1 cod. proc. pen.- non è consentito in sede di legittimità perché non sussiste l’interesse dell’imputato a proporre impugnazione avverso la sentenza di assoluzione, pronunciata ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. – per mancanza, insufficienza o contraddittorietà del prova – al fine di ottenere una pronuncia ai sensi del primo comma dello stesso articolo, i quanto tale formula assolutoria non comporta una maggior pregnanza neanche in ordine agli effetti extrapenali (Sez. 4, Sentenza n. 41369 del 19/06/2018 Rv. 274033, Sez. 3, Sentenza n. 51445 del 15/09/2016 Rv. 268397);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1’8 novembre 2023.