Formazione Lavoratori: Ricorso Respinto per Genericità delle Prove
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale in materia di sicurezza sul lavoro: la formazione lavoratori non può essere dimostrata con affermazioni generiche o verbali, ma richiede prove documentali concrete. Il caso in esame ha visto un datore di lavoro ricorrere contro una condanna per non aver adempiuto agli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008. L’esito è stato una declaratoria di inammissibilità, che conferma la validità della decisione del giudice di merito e sottolinea i limiti del giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Un datore di lavoro era stato condannato dal Tribunale di Asti al pagamento di una pena pecuniaria per la violazione degli articoli 37 e 55 del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro. La contestazione riguardava la mancata o insufficiente formazione e addestramento di un proprio dipendente.
Contro questa sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione sia riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale sia in relazione alla misura della sanzione applicata. In sostanza, il ricorrente cercava di presentare una lettura alternativa delle prove raccolte durante il processo di primo grado.
Inammissibilità e Adeguata Formazione Lavoratori
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni principali. In primo luogo, ha evidenziato come la censura sulla responsabilità penale fosse finalizzata a ottenere una nuova valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Il giudizio della Cassazione, infatti, non è un terzo grado di merito, ma si limita a controllare la corretta applicazione del diritto e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Anche la seconda censura, relativa alla sanzione, è stata giudicata inammissibile. I giudici hanno sottolineato che il Tribunale aveva scelto di applicare la sola pena pecuniaria, confermando un importo già definito in un precedente decreto penale opposto e ritenuto congruo in base alle condizioni soggettive dell’imputato.
Le Motivazioni
La decisione della Corte si fonda sulla solidità della motivazione del Tribunale. Quest’ultimo aveva basato la condanna su elementi chiari e inequivocabili: l’assenza totale di documentazione che comprovasse la partecipazione del lavoratore a specifici corsi di formazione. Di fronte a questa mancanza, le dichiarazioni del datore di lavoro e dei testimoni sono state ritenute vaghe e insufficienti. Essi avevano menzionato che “forse” i corsi si erano tenuti, senza però fornire dettagli concreti.
Inoltre, è stato chiarito che una generica “istruzione fornita verbalmente al lavoratore” non può in alcun modo sostituire i percorsi formativi strutturati e certificati richiesti dalla legge. La formazione lavoratori deve essere un processo tracciabile e documentato, non un semplice passaggio di informazioni informali. L’onere della prova di aver adempiuto a tale obbligo grava interamente sul datore di lavoro.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza un principio cardine della giurisprudenza in materia di sicurezza sul lavoro: la prova della formazione deve essere rigorosa e documentale. Non è sufficiente affermare di aver istruito un dipendente; è necessario dimostrarlo con attestati, registri di presenza e programmi dettagliati. Per le aziende, questa decisione serve come monito sull’importanza di una gestione meticolosa e documentata di tutti gli obblighi formativi. Per i legali, conferma che il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato per rimettere in discussione l’accertamento dei fatti compiuto dal giudice di merito, se la sua motivazione è logica e priva di vizi giuridici. La conseguenza per il ricorrente è stata la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Perché il ricorso del datore di lavoro è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché tendeva a ottenere una diversa lettura delle prove e una rivalutazione dei fatti, attività che non è consentita in sede di Cassazione. La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse logica e priva di vizi.
Quali prove sono necessarie per dimostrare l’avvenuta formazione dei lavoratori?
Secondo la decisione, non sono sufficienti affermazioni generiche o istruzioni verbali. È necessaria una documentazione formale che comprovi la frequenza e il completamento dei corsi di formazione obbligatori, come attestati di partecipazione o registri firmati.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo il rigetto del ricorso, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila Euro) in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26689 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26689 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CANALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/11/2023 del TRIBUNALE di ASTI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Asti, in data 20/11/2023, che lo aveva condanNOME alla pena di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 37, 55 d.l.vo n. 81 del 2008, deducendo vizio di motivazione con riferimento all’affermazione di penale responsabilità e alla misura del trattamento sanzioNOMErio;
ritenuto che la prima censura sia inammissibile perché tendente a prospettare una diversa lettura delle risultanze acquisite, in questa sede evidentemente preclusa, in presenza tra l’altro di una motivazione del tutto esente da criticità deducibili in questa sede: avendo il Tribunale fatto leva sull’assenza di documentazione comprovante la frequentazione dei corsi, sulla vaghezza delle affermazioni del COGNOME e dei testimoni circa il fatto che questi ultimi si erano forse tenuti, e sulla impossibilità di valorizzare, in senso liberatorio, quant affermato in ordine alla generica istruzione fornita verbalmente al lavoratore;
ritenuto che ad analoghe conclusioni di inammissibilità debba pervenirsi quanto alla residua censura, tenuto conto della scelta di applicare la sola pena pecuniaria, della concreta entità della stessa e della espressa condivisione – alla luce delle condizioni soggettive del COGNOME – del quantum già applicato con il decreto penale opposto;
ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 19 aprile 2024
Il consigl
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estensore GLYPH
Il Presidente