Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47645 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47645 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 01/12/2022 del TRIB. LIBERTA’ di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO che, richiamandosi a precedente requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 e s.m.i.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE Calabria con ordinanza del 01/12/2022 ha confermato il decreto del 28/12/2021 con il quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale medesimo, accoglimento della richiesta del AVV_NOTAIOtore Europeo delegato, aveva disposto il sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta della somma di euro 157.140,00 a carico di COGNOME NOME e della RAGIONE_SOCIALE, quale profitto diretto del reato di cui all’art. cod. pen. e dell’illecito amministrativo di cui all’art. 24 commi 1 e 3 d. Igs. n. 231 del ovvero della confisca per equivalente dei beni rientranti nelle rispettive disponibilità.
Secondo l’ipotesi accusatoria l’COGNOME, quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, beneficiaria del finanziamento di euro 157.140,00 (di cui 117.855,00 di origine comunita ed euro 39.285 di origine nazionale) erogato dalla Regione Calabria nell’ambito del P.O.R. Calabria FESR FSE 2017/2020 Asse III – Azione 3.3.4., aveva distratto il bene finanziato, ovvero l’imbarcazione da diporto Oceanis 45 denominata “Mizzica”, dalla finalità pubblica d rafforzamento e qualificazione dei servizi turistici offerti dalla Regione Calabria, utilizzando imbarcazione in porti ubicati nella Regione Sicilia.
In ragione di tale condotta dell’organo apicale della RAGIONE_SOCIALE, ritenuta pos essere nell’interesse e ad esclusivo vantaggio di questa, che lucrava risparmi di spesa derivant dalla mancata corresponsione del corrispettivo dovuto per l’acquisto dell’imbarcazione, poi distolto dalla finalità pubblicistica, inoltre, era contestato alla società l’illecito amminis cui agli artt. 5 e 24 commi 1 e 3 d. Igs. n. 231 del 2001.
2. L’ordinanza di cui si tratta è stata emessa in sede di rinvio disposto dalla sesta sezio penale di questa Corte di Cassazione con sentenza n. 32828 dell’8/7/2022, con la quale veniva annullato il primo provvedimento del Tribunale del riesame di RAGIONE_SOCIALE Calabria che il 25/11/2021 aveva confermato il decreto di sequestro. Con tale pronuncia si è inteso dare continuità all’orientamento interpretativo già espresso da sez.6 n. 19851 del 6/5/2022 in ordine a momento consunnativo del delitto di cui all’art. 316 cod. pen., secondo cui, pur essendo rilevante il termine fissato con l’atto di erogazione del finanziamento, l’individuazione del te dell’omessa destinazione di questo può tuttavia dipendere da una pluralità di fattori, relativi condizioni contrattuali ed alla tipologia dei finanziamenti, che rendono imprescindibil confronto dell’interprete con le specifiche situazioni concrete. La sentenza rescindente, pertant aveva invitato il giudice del rinvio a verificare se alla data dell’accertamento si foss perfezionato il reato presupposto – e, conseguentemente, l’illecito amministrativo contestato al società – tenendo conto sia della specifica disciplina dei termini di realizzazione dei prog finanziati contenuta nell’Avviso Pubblico e del rapporto tra tale disciplina e il contenuto del di adesione e obbligo sottoscritto dall’COGNOME, sia dell’incidenza della parziale realizzazione progetto finanziato attraverso l’acquisto dell’imbarcazione, ai fini della realizza dell’interesse pubblico perseguito e della quantificazione del profitto di reato.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza de Tribunale di Raggio Calabria, articolando due motivi di impugnazione:
Violazione di legge, mancanza, carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza degli elementi di cui all’art.316 bis cod. pen.
3.2. Violazione di legge, mancanza, carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’ente ex d.lgs.231/2001, nonchè violazione legge, con riferimento all’art.316 bis cod. pen.
Si. Con requisitoria scritta il pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato.
4.1. Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi dell motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudi (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 – dep. 26/06/2008, COGNOME, Rv. 239692), sicché debbono ritenersi inammissibili le censure del ricorrente in ordine ad asseriti vizi di illo contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato.
4.2. Destituite di fondamento, invece, sono le censure volte a prospettare asserite violazion di legge, atteso che l’ordinanza impugnata si è conformata alle indicazioni della sentenz rescindente, in quanto, nel riconoscere la sussistenza del fumus in relazione al delitto di cui all’art.316 bis cod. pen. ascritto all’COGNOME ed alla connessa fattispecie di responsab amministrativa da reato contestata alla società, ha verificato che l’Atto di adesione ed obblig avente natura negoziale e come tale immediatamente vincolante – è stato sottoscritto il 12/12/2018 e, al punto 20), prevedeva l’obbligo di destinare i beni oggetto dell’agevolazion esclusivamente allo svolgimento dell’attività imprenditoriale oggetto di finanziamento, dal qua non doveva essere distolta “neppure temporaneamente”: nel caso di specie l’impresa doveva mantenere “la disponibilità del bene nelle destinazione turistica regionale dove ha sede la propr unità operativa”.
L’ordinanza ha chiarito che, invece, appare documentata una distrazione del bene dall’attività finanziata, e che, peraltro, si tratta di distrazione tutt’altro che temporanea, nell’anno 2019 risultano stipulati sedici contratti di locazione che prevedevano la consegna riconsegna del natante nel porto di Portorosa-Furnari (prov. Messina), ed i conduttor dell’imbarcazione, nel rendere s.i.t., hanno riferito di non aver ricevuto indicazioni sull’it da seguire e di aver scelto per questo le isole Eolie. Le locazioni dell’imbarcazione nel terri siciliano sono proseguite sino al 2020 quando -all’il dicembre 2019- la RAGIONE_SOCIALE aveva già percepito due rate del contributo per complessivi euro 141.426, pari al 90% del total stanziato. In contrasto con tali elementi, invece, alla data del 20/9/2019, nella richies
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erogazione .della seconda parte dell’agevolazione a titolo di stato di avanzamento dei lavor l’COGNOME aveva reso autodichiarazione secondo cui “le spese sono state sostenute unicamente per l’acquisizione di immobilizzazioni materiali ed immateriali e di servizi e consulenze iner alla realizzazione del programma di investimento agevolato”.
L’ordinanza impugnata ha, altresì, evidenziato che negli anni 2019-2020. la società non ha stipulato alcun contratto di ormeggio con gli operatori del porto di RAGIONE_SOCIALE Calabria, ove avrebb dovuto operare, tanto che dal controllo effettuato presso il RAGIONE_SOCIALE, che concessionario della darsena turistica, emerge solo una fattura relativa al trimestre dal novembr 2020 al febbraio 2021 e nessun elemento documentale relativo all’ubicazione della barca nel periodo precedente. Evidente, pertanto, l’inosservanza del vincolo di destinazione del bene il c acquisto è stato finanziato.
Come evidenziato già con la sentenza n. 30030 dell’01/07/2022, richiamata dal provvedimento impugnato “la violazione degli obblighi dell’impresa finanziata di operare esclusivamente nell’ambito territoriale considerato essenziale per la concessione del contribut comporta lo sviamento del contributo dalle specifiche finalità di interesse pubblico che ne hann giustificato l’erogazione del saldo finale, che rileva ai soli fini di determinare la durata del quinquennale di stabilità”. Quanto, poi, al termine iniziale di decorrenza degli obblighi negoz contestato dal ricorrente, anche la predetta sentenza ha rilevato che “non si tra dell’inosservanza di un termine ancora aperto, entro il quale sarebbe possibile perseguire un interesse pubblico, ma dell’inosservanza di un termine già scaduto, per la previsione contrattual di un obbligo con effetto immediato di destinazione vincolata del bene alle finalità indicate cui corrisponde il divieto, anch’esso immediatamente operativo, di non utilizzare il be acquistato grazie all’agevolazione pubblica per scopi diversi, da quello della realizzazione d progetto agevolato.
Il ricorso, pertanto, va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna in ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 4/10/2023