Foglio di Via Obbligatorio: La Cassazione sulla Irrilevanza della Residenza Fittizia
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato il tema della violazione del foglio di via obbligatorio, fornendo importanti chiarimenti sui motivi di ricorso ammissibili e sull’irrilevanza di determinate eccezioni sollevate dalla difesa. La pronuncia conferma la linea rigorosa della giurisprudenza nel sanzionare la trasgressione a questa misura di prevenzione, sottolineando come le contestazioni sulla legittimità del provvedimento amministrativo debbano essere sollevate nelle sedi opportune e non in sede di giudizio penale per la sua violazione.
La vicenda processuale
Il caso riguarda una donna destinataria di un foglio di via obbligatorio emesso dal Questore, che le imponeva di non fare ritorno nel comune di Pisa per la durata di due anni e di rientrare nel suo comune di residenza, individuato in Carrara. Nonostante il divieto, la donna veniva fermata nel territorio del comune di Pisa in una zona nota per lo spaccio di sostanze stupefacenti. Condannata in primo grado e in appello, la ricorrente presentava ricorso in Cassazione lamentando la presunta illegittimità del provvedimento amministrativo. In particolare, la difesa sosteneva che la residenza anagrafica dell’imputata fosse fittizia, rendendo così illegittimo l’ordine di rimpatrio e, di conseguenza, l’intero foglio di via. Veniva inoltre contestato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione della Corte sul foglio di via
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le censure manifestamente infondate e non consentite in sede di legittimità. I giudici hanno evidenziato come le argomentazioni della difesa fossero mere reiterazioni di motivi già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello con motivazioni logiche e prive di vizi giuridici. La decisione si fonda su principi consolidati sia in materia di reati contravvenzionali che di rapporti tra procedimento penale e amministrativo.
Le motivazioni della Suprema Corte
Le motivazioni alla base della decisione sono chiare e precise. In primo luogo, la Corte ha ribadito che l’eccezione relativa alla presunta residenza fittizia non ha alcuna rilevanza ai fini della configurabilità del reato contestato. Se l’imputata riteneva illegittimo il provvedimento del Questore, avrebbe dovuto utilizzare gli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento, ovvero impugnare l’atto amministrativo dinanzi al giudice competente, e non violarlo deliberatamente. La contestazione della validità di un atto amministrativo non può essere sollevata come giustificazione nel processo penale per la sua inosservanza.
In secondo luogo, la Corte ha confermato la piena sussistenza del reato. I fatti erano incontestabili: la donna è stata trovata nel comune di Pisa in violazione di un foglio di via valido ed efficace, che le ordinava sia il rimpatrio sia il divieto di ritorno. Questi elementi sono sufficienti per integrare la fattispecie criminosa prevista dalla legge.
Infine, per quanto riguarda le circostanze attenuanti generiche, la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d’Appello. La decisione di negarle si basa su elementi concreti: l’imputata aveva violato il divieto per recarsi in un’area nota per lo spaccio di eroina e, inoltre, aveva già dimostrato in passato una totale indifferenza per le prescrizioni dell’autorità, avendo violato il provvedimento in numerose altre occasioni. Tale comportamento denota un’assenza dei presupposti per un trattamento sanzionatorio più mite.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza un principio fondamentale: i provvedimenti amministrativi, finché non vengono annullati o sospesi dall’autorità competente, devono essere rispettati. La loro presunta illegittimità non può essere usata come scudo in un processo penale per la loro violazione. La decisione evidenzia l’importanza di seguire le corrette vie legali per contestare gli atti della pubblica amministrazione. Per i cittadini, ciò significa che ignorare un ordine come il foglio di via porta a conseguenze penali certe, indipendentemente da eventuali vizi dell’atto che andavano fatti valere in un’altra sede. Per la difesa, la pronuncia è un monito a non basare i ricorsi in Cassazione su questioni di fatto già ampiamente dibattute nei gradi di merito, ma a concentrarsi su reali vizi di legittimità.
È possibile giustificare la violazione di un foglio di via sostenendo che la propria residenza anagrafica è fittizia?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che tale affermazione non rileva ai fini della configurabilità del reato. L’interessato avrebbe dovuto impugnare il provvedimento del Questore nelle sedi amministrative competenti, non violarlo.
Perché non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche nel caso di violazione del foglio di via?
Le attenuanti non sono state concesse perché l’imputata ha violato deliberatamente il foglio di via per recarsi in un luogo noto per lo spaccio, aveva già violato il provvedimento in altre occasioni e si era mostrata indifferente alle prescrizioni dell’autorità.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15735 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15735 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME di cui al primo e al secondo motivo di impugnazione – nei quali il difensore lamenta rispettivamente violazione degli artt. 2 e 76, comma 3, d. Igs. n. 159 del 2011 e vizio di motivazione in relazione ai criteri ex artt. 133 e 62-bis cod. pen. – sono manifestamente infondate, oltre che non consentite in sede di legittimità, risolvendosi in doglianze in punto di fatto.
Osservato che dette doglianze sono reiterative di profili di censura già vagliati con argomentazioni non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici dalla Corte di appello di Firenze nella sentenza impugnata. In detta pronuncia, invero, si evidenzia che: – l’affermazione che il foglio di via sarebbe illegittimo, in quanto la residenza anagrafica dell’imputata in comune diverso da quello di Pisa sarebbe fittizia, non rileva in alcun modo ai fini della configurabilità del reato contestato nell’odierno procedimento; – a tal fine, infatti l’imputato avrebbe ben potuto far valere le proprie ragioni attraverso gli strumenti posti a sua tutela contro il provvedimento emesso dal AVV_NOTAIO in data 29.10.2019; – nessun dubbio sussiste circa la configurabilità del fatto di reato contestato, essendo stata fermata la COGNOME nel territorio del comune di Pisa in data 6.08.2020 in violazione del foglio dli via emesso nei suoi confronti, contenente sia l’ordine di rimpatrio nel proprio comune di residenza (Carrara), sia il divieto, per la durata di due anni, di far ritorno nel comune di Pisa; – no sussistono i presupposti per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo, invero, l’imputata deliberatamente violato il foglio di via obbligatorio per recarsi in un luogo del comune di Pisa noto per l’attività di spaccio di eroina ivi effettuata e risultando la stessa aver violato numerose altre volte il foglio di via considerato, mostrandosi indifferente alle prescrizion provenienti dall’autorità. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2024.