Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14136 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14136 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CHIETI il 10/05/1988
avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di L’Aquila ha confermato l decisione del Tribunale di Pescara in composizione monocratica, che aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 76 comma 3 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 1 e lo aveva condannato alla pena di giorni venti di arresto.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME tramite il proprio difensore avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cumulativamente vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legg penale e vizio di motivazione inesistente e/o meramente apparente, in relazione alla corrett verifica dell’appartenenza del soggetto ad una delle categorie di cui alla citata normativa, non con riferimento all’affermazione della sua concreta pericolosità sociale.
La difesa, inoltre, ha depositato atti e conclusioni scritte, a mezzo delle quali si è rip integralmente ai motivi di ricorso già formulati mediante l’impugnazione principale, chiedend l’assegnazione del ricorso alla Sezione di competenza e insistendo per l’accoglimento di tutte conclusioni già rassegnate; In particolare, la difesa ha sostenuto come la Corte di appello L’Aquila non si sia confrontata con gli specifici motivi di gravame, risultando in atti come il di Via obbligatorio fosse stato emesso, a carico del prevenuto, sulla base dei meri precedenti d polizia e in considerazione della sua semplice presenza in un determinato luogo, laddove gli operatori di polizia stavano svolgendo attività investigativa; questa, peraltro, è merame allegata, ma non dedotta e provata.
Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato sul mero auspicio di una rivalutazione elementi fattuali, ossia del compimento di una operazione interpretativa preclusa in questa sede Invero, dettagliata è la motivazione della sentenza impugnata, in fatto e in diritto, sia s profilo dell’elemento oggettivo che sotto quello dell’elemento soggettivo del reato contestato. essa si evidenzia, in primo luogo, come la motivazione del provvedimento del Questore sia del tutto congrua, per esser stato il soggetto raggiunto dallo stesso a causa della presenza – a s carico – di diversi precedenti di polizia, nonché per violazioni della normativa in mater stupefacenti. Il COGNOME, inoltre, è stato sorpreso in Pescara, in zona di spaccio e, alla vist operanti, ha tentato di nascondersi.
A fronte di tali argomentazioni – lineari e scevre da vizi giuridici, oltre che p spunti di contraddittorietà – il ricorso si limita a invitare ad una rivalutazione degli fattuali, già esclusa in modo non manifestamente illogico in sede di appello, peccando, quindi anche di aspecificità.
5. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero,
versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2025.