Foglio di Via Obbligatorio: Limiti al Controllo del Giudice e Ricorso Inammissibile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti dell’impugnazione contro una condanna per la violazione del foglio di via. Questa misura di prevenzione, disciplinata dal D.Lgs. 159/2011, è uno strumento fondamentale per la tutela dell’ordine pubblico. Tuttavia, la sua applicazione e le conseguenze penali in caso di violazione generano spesso questioni procedurali complesse. La Suprema Corte, con questa decisione, traccia una linea netta tra il controllo di legittimità consentito al giudice penale e una rivalutazione del merito che non gli compete, sanzionando con l’inammissibilità i ricorsi meramente ripetitivi.
I Fatti del Caso
Un soggetto veniva condannato in primo grado e successivamente in appello alla pena di due mesi e dieci giorni di arresto per aver violato le prescrizioni di un foglio di via obbligatorio. La condanna si basava sulla contravvenzione prevista dall’art. 76, comma 3, del D.Lgs. n. 159 del 2011. L’imputato, tramite il suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione, lamentando l’illogicità della motivazione della sentenza d’appello in merito alla verifica della legittimità del provvedimento amministrativo emesso dal Questore.
La Questione Giuridica: i Limiti del Sindacato sul Foglio di Via
Il nodo centrale della questione non riguarda la colpevolezza del ricorrente, ma la natura e l’estensione del controllo che il giudice penale può esercitare sul provvedimento amministrativo che sta alla base del reato, ovvero il foglio di via. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che il provvedimento del Questore fosse illegittimo. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ribadito un principio consolidato: il sindacato del giudice penale non può spingersi fino a una rivalutazione autonoma della pericolosità sociale del soggetto, che è un giudizio spettante all’autorità amministrativa. Il controllo giurisdizionale deve invece limitarsi a verificare la legittimità formale dell’atto: in particolare, se il provvedimento del Questore sia adeguatamente motivato e fondato su elementi di fatto concreti (come precedenti, carichi pendenti e stile di vita) da cui si desume la pericolosità del soggetto.
La Decisione della Corte di Cassazione e la Motivazione del Foglio di Via
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. La ragione principale di tale decisione risiede nel fatto che il ricorso si limitava a essere una ‘mera reiterazione’ dei motivi già presentati in appello. Secondo gli Ermellini, il ricorrente non aveva mosso una critica specifica e puntuale alle argomentazioni con cui la Corte d’Appello aveva respinto le sue doglianze, ma si era limitato a riproporle pedissequamente. Questo comportamento processuale viola il principio di specificità dei motivi di ricorso e conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Le Motivazioni
Nelle motivazioni, la Cassazione ha chiarito che la sentenza d’appello impugnata aveva correttamente agito entro i limiti del proprio sindacato. I giudici di secondo grado avevano verificato che il Questore avesse basato il suo giudizio di pericolosità sociale su elementi concreti e appropriati, quali i precedenti, i carichi pendenti e lo stile di vita del soggetto. Pertanto, la motivazione del provvedimento amministrativo era stata ritenuta adeguata e conforme ai principi di legge. Il ricorso in Cassazione, non riuscendo a scalfire questa corretta impostazione giuridica, è risultato privo di fondamento. La Corte ha sottolineato che riproporre le stesse censure già esaminate e respinte, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, equivale a un non-motivo, rendendo l’impugnazione inammissibile.
Conclusioni
La decisione consolida un importante principio procedurale: per evitare una declaratoria di inammissibilità, il ricorso in Cassazione non può essere una semplice fotocopia dell’atto d’appello. È necessario che l’impugnazione si confronti criticamente con la motivazione della sentenza di secondo grado, evidenziandone gli specifici vizi logici o giuridici. In materia di foglio di via, questa ordinanza conferma che il focus del controllo giudiziario penale è sulla legalità e sulla coerenza della motivazione dell’atto amministrativo, non sulla sostituzione del giudizio del giudice a quello del Questore sulla pericolosità del soggetto. La conseguenza pratica per il ricorrente è stata non solo la conferma della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende.
Quando un ricorso in Cassazione contro una condanna per violazione del foglio di via è considerato inammissibile?
Un ricorso è inammissibile quando si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello, senza contestare specificamente e criticamente le motivazioni della sentenza di secondo grado, risultando così manifestamente infondato.
Qual è il limite del controllo del giudice penale sul provvedimento del Questore che emette un foglio di via?
Il giudice deve limitarsi a verificare la conformità del provvedimento alla legge, in particolare l’esistenza di una motivazione adeguata basata su elementi di fatto (precedenti, carichi pendenti, stile di vita) che supportino il giudizio di pericolosità sociale, ma non può riesaminare nel merito tale valutazione discrezionale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo che il ricorso non venga esaminato nel merito, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18675 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18675 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANZARO il 18/11/1985
avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di COGNOME NOME avverso la sentenza con cui in data 18.6.2024 la Corte d’Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Catanzaro del 18.7.2022 che condannava il ricorrente alla pena di mesi due e giorni dieci di arresto per due reati di cui all’art. 76, comma 3, D.Igs. n. 159 del 2011;
Evidenziato che la censura mossa alla sentenza impugnata con l’unico motivo di ricorso riguarda la illogicità della motivazione con riferimento alla verifica della legittimità del provvedimento del foglio di via obbligatorio;
Ritenuto che si tratti della mera reiterazione del motivo d’appello, che tuttavia non confuta specificamente le argomentazioni in virtù delle quali la doglianza era stata disattesa dai giudici di secondo grado con una motivazione da considerarsi, viceversa, adeguata e rispettosa dei principi dettati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di contravvenzione al foglio di via obbligatorio, il sindacato del giudice in ordine al provvedimento del Questore, senza potersi tradurre in una rivalutazione del giudizio di pericolosità espresso dal provvedimento stesso, deve riguardare la verifica della conformità di quest’ultimo alle prescrizioni di legge, tra le quali rientra l’obbligo di motivazione sugli elementi di fatto da cui viene desunto il giudizio di pericolosità (Sez. F, n. 54155 del 27/7/2018, Rv. 274649 – 01);
Considerato che, sotto questo profilo, la sentenza impugnata ha evidenziato in modo appropriato gli elementi (precedenti, carichi pendenti, stile di vita) sulla base dei quali il Questore aveva desunto la dedizione al reato del ricorrente e la sua pericolosità sociale;
Ritenuto, dunque, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, perché, in definitiva, si limita a riproporre pedissequamente le censure già dedotte come motivi di appello, senza avversare specificamente le argomentazioni in virtù delle quali tali motivi non sono stati accolti (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Rv. 276062 – 01);
Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30.1.2025