Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25958 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25958 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CLUSONE il 21/07/1983
avverso la sentenza del 20/03/2024 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di BERGAMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ·NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 20/03/2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, ha ritenuto NOME COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e, per l’effetto, lo ha condannato alla pena di mesi uno di arresto, sostituito, ex art. 56 quater legge 698 del 1981, con la pena sostitutiva dell’ammenda, nella misura di C 300,00.
NOME COGNOME a mezzo del difensore avv. NOME COGNOME ha presentato appello, convertito in ricorso per cassazione, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo si duole dell’intervenuta affermazione di responsabilità dell’imputato. L’ordinanza del Questore di Bergamo non conteneva infatti la specifica indicazione del Comune di residenza del Colleoni, nel quale l’imputato doveva fare rientro. La motivazione del Giudice, che ha ritenuto che tale lacuna potesse essere colmata dal riferimento, contenuto in premessa, alla residenza anagrafica, in Rovetta, del Colleoni, è errata sotto un duplice profilo: da un lato il provvedimento amministrativo appare affetto da mancanza di chiarezza e precisione; dall’altro non si tiene conto del fatto che il COGNOME è solo formalmente residente in Rovetta, ma, di fatto, è senza fissa dimora.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole dell’eccessiva severità del trattamento sanzionatorio e della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, concedibili in ragione dello stato di totale emarginazione sociale in cui versa l’imputato.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
GLYPH Deve, in premessa, condividersi la soluzione ermeneutica praticata dalla Corte d’appello di Brescia nel reputare inappellabile, ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., la sentenza di condanna emessa nei confronti dell’imputato, in quanto con la stessa è stata comminata la sola pena dell’ammenda, sia pure a seguito di sostituzione, ex art. 56 quater legge 698 del 1981, dell’originaria pena dell’arresto.
Questo Collegio intende dare continuità all’orientamento di legittimità che, valorizzando il dato testuale dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., che fa espresso riferimento alla pena «applicata», vale a dire quella irrogata in concreto dai giudice, anziché alla pena «prevista», cioè quella edittale, astratta, ha affermato che sono inappellabili tutte le sentenze che «applicano» la sola pena pecuniaria, a prescindere dalla pena edittalmente prevista, dunque, anche quelle che giudicano reati puniti
astrattamente con la pena congiunta, nei casi in cui quella detentiva sia convertita nella pena pecuniaria (Sez. 1, n. 13795 del 12/12/2024, dep. 2025, Aveta, Rv. 287878 – 01; Sez. 3, n. 20573 del 13/03/2024, COGNOME, Rv. 286360 – 01; Sez. 1, n. 33605 del 9/5/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 26308 del 23/3/2023, Bazzano, n.m.; Sez. 3, n. 47031 del 14/09/2022, COGNOME, Rv. 283825 – 01; Sez. 1, n. 31878 del 3/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 283391 – 01; Sez. 4, n. 34253 del 1/7/2014, Moscato, 259773 – 01; Sez. 4, n. 15041 del 07/03/2014, Fabio, Rv. 261564 – 01; Sez. 4, n. 18654 del 21/03/2013, COGNOME, Rv. 255936 – 01; Sez. 1, n. 11200 del 26/9/1994, COGNOME, Rv. 199617 – 01).
GLYPH Ciò premesso, il ricorso è inammissibile in quanto generico, aspecifico e manifestamente infondato.
2.1. GLYPH Il primo motivo è meramente reiterativo di doglianza correttamente risolta dal Giudice per le indagini preliminari di Bergamo, con motivazione congrua, con la quale il ricorrente omette di confrontarsi.
2.1.1. Secondo l’ormai consolidata esegesi dell’art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, «le prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell’ordine di allontanamento costituiscono condizioni imprescindibili e inscindibili per la legittima emissione del foglio di via obbligatorio, con la conseguenza che la mancanza di una delle due prescrizioni determina l’illegittimità del provvedimento, rilevabile dal giudice penale al fine di disapplicarlo per difformità dalla fattispecie tipica, con la conseguente insussistenza del reato di cui all’art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159» (Sez. 1, n. 34556 del 18/04/2023, COGNOME, Rv. 285058 – 01; Sez. 1, n. 24163 del 11/03/2022, COGNOME, Rv. 283403; Sez. 1, n. 14023 del 17/02/2022, COGNOME, Rv. 282851).
L’accertata inscindibilità nel provvedimento del divieto di rientro della persona (in difetto di autorizzazione, o prima del termine imposto) nel Comune dal quale la medesima viene estromessa e dell’ordine di fare ritorno nel luogo di residenza dal quale la persona si è allontanata – si è inoltre chiarito – comporta l’ulteriore conseguenza che la norma istitutiva della misura di prevenzione personale in esame non possa trovare concreta applicazione nei confronti di colui il quale sia privo di residenza, intesa come effettiva e abituale dimora, sia pure per un tempo limitato, nel territorio nazionale.
2.1.2. Nel caso in esame, il Giudice risulta avere fatto corretta applicazione dei citati principi.
Il provvedimento emesso dal Questore di Bergamo il 21/10/2022 imponeva all’imputato il divieto di fare ritorno nei comuni di Seriate e Bergamo, con contestuale intimazione di fare rientro nel Comune di residenza, esistente e conosciuto, indicato nel corpo stesso del provvedimento questorile in Rovetta.
Correttamente il Giudice ha ritenuto non dirimente la circostanza che l’indicazione del Comune di residenza non fosse riportato anche nel dispositivo del
provvedimento del Questore, risultando lo stesso chiaramente indicato nelle premesse dell’atto stesso.
In definitiva, quindi, l’indicazione nel provvedimento questorile del Comune di residenza della persona destinataria dell’atto ne determina la sua piena validità, non
riscontrandosi la lamenta carenza di uno dei suoi elementi essenziali, sicché la sua inosservanza resta condotta penalmente rilevante.
2.2. GLYPH
È inammissibile perché risolventesi in censure su valutazioni di merito, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente giudizio di legittimità, il secondo
motivo di ricorso, concernente la misura della pena giacché la motivazione dell’impugnata sentenza si sottrae a ogni sindacato per avere adeguatamente
valorizzato l’oggettiva intensità del dolo e la personalità dell’imputato, gravato da numerosi precedenti – elementi sicuramente rilevanti ai sensi dell’art. 133 cod. pen..
3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, anche di una somma di denaro da versare alla Cassa delle Ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 17/04/2025