Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35450 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35450 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME -( DETTO BRAGADIN ) nato a BOLLATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il P.G. conclude chiedendo l’inammissibilità di tutti i motivi di ricorso.
udito il difensore
AVV_NOTAIO del foro di MILANO in difesa di COGNOME NOME -( DETTO BRAGADIN ) conclude insistendo nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in preambolo, la Corte di appello di Milano ha confermato quella con la quale il Tribunale della stessa città, in data 18 maggio 2022, in esito a giudizio abbreviato, aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e l’aveva condannato alla pena di un mese di arresto.
Ricorre per cassazione COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, e deduce sette motivi.
2.1. Con il primo eccepisce la nullità della sentenza di primo grado per la violazione dell’obbligo di motivazione delle ordinanze in data 23 marzo 2022 con cui il Tribunale ha ordinato l’allontanamento dall’aula dell’imputato e rigettato l’eccezione relativa alla legittimità dell’ordinanza stessa.
A fronte del pedissequo motivo di appello, la Corte di secondo grado ha erroneamente ritenuto che l’imputato sarebbe stato correttamente allontanato dall’aula di udienza perché ne aveva turbato il regolare svolgimento, ai sensi dell’articolo 475 del codice di rito. Tuttavia il ricorrente lamenta che la Corte di appello non abbia fatto se non un generico riferimento alle norme per il contenimento della pandemia asseritamente violate, omettendo altresì di considerare l’esistenza di norme di legge che pongono il divieto di comparire mascherati o travisati in luogo pubblico; sicché l’imputato non avrebbe potuto indossare nessuna mascherina al cospetto del giudice a meno di non commettere un reato.
Osserva il ricorrente che i decreti del AVV_NOTAIO che hanno imposto le restrizioni sul lockdown, ivi compreso l’obbligo di indossare la mascherina, sono atti amministrativi non sottoposti al vaglio del parlamento (come invece i decreti legge) e pertanto il loro contenuto non può porsi in contrasto con alcuna norma di legge, anche in caso di emergenza pandemica. In ogni caso l’espulsione dall’aula ha impedito all’imputato di esercitare il proprio diritto di difesa.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce la nullità della sentenza di secondo grado per inosservanza dell’articolo 546 cod. proc. pen., in punto di mancata corretta identificazione dell’imputato.
La sentenza di appello è stata pronunciata nei confronti di COGNOME NOME alias COGNOME NOME detto “COGNOME“, nonostante non si tratti della stessa persona, come si evince dalla diversità dei codici fiscali associati a ciascuno dei due nomi, nonché dal contenuto dei rispettivi certificati penali.
e
2.3. Con il terzo motivo eccepisce la nullità della sentenza di primo grado e di quella di appello, siccome riferite al soggetto diverso da quello indicato nelle rispettive intestazioni, poiché l’imputato è stato erroneamente individuato.
2.4. Con il quarto motivo eccepisce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 68 cod. proc. pen.
In base a quanto emerso nel corso dell’udienza di discussione, dinanzi alla Corte di appello non è mai stata individuata correttamente la persona responsabile del reato per cui è processo anche perché questi è stato allontanato dall’aula di udienza, nonché impedito a partecipare e svolgere le proprie difese. La persona tratta giudizio COGNOME NOME, ossia il destinatario del provvedimento amministrativo di divieto di accesso e transito in Milano, è persona diversa dall’imputato presente in aula.
2.5. Con il quinto motivo lamenta l’erronea applicazione dell’art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e la carenza di motivazione in punto di mancata assoluzione perché il fatto non sussiste, previa disapplicazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio.
Nell’articolato motivo, il ricorrente critica specificamente l’iter argomentativo seguito dalla Corte territoriale sulla questione della ritenuta non disapplicazione del come decreto del AVV_NOTAIO. Evidenzia come le condotte poste a fondamento della presunta pericolosità dell’intimato non integrino reati e, d’altra parte, il AVV_NOTAIO si sarebbe riferito, in via del tutto generica, all’art. 1 del menzionato decreto legislativo che contiene un ampio elenco dei soggetti che possono essere destinatari della misura in questione.
2.6. Con il sesto motivo eccepisce la nullità della sentenza per inosservanza delle norme processuali e per contraddittorietà della motivazione.
Il ricorrente torna sulla questione relativa all’errata identificazione della persona ritenuta responsabile del reato contestato che, a suo dire, si sarebbe riverberata sulla erronea imputazione dei precedenti penali.
2.7. Con il settimo motivo denuncia vizio di motivazione in punto di mancata risposta alle doglianze concernenti l’ordine di traduzione dell’imputato nel luogo di rimpatrio.
Con l’atto di appello era stato specificamente censurato il punto della sentenza di primo grado che aveva stabilito l’imposizione all’imputato di ritornare nel luogo di rimpatrio, stante la sopravvenuta scadenza del termine biennale del “foglio di via” e notificato dal AVV_NOTAIO. Tale doglianza non ha avuto alcuna risposta da parte della corte di secondo grado.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta in data 13 maggio 2024, ha prospettato la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
E’ fondato il quinto motivo di ricorso, sicché la sentenza impugnata dev’essere annullata senza rinvio per le ragioni che seguono.
In rito, non coglie nel segno l’eccezione di nullità sollevata con il primo motivo di ricorso.
Alla data dell’udienza celebrata dinanzi alla Corte di appello (il 23 marzo 2022, in regime di emergenza da Covid-19) era pacificamente in vigore l’obbligo, risalente al dpcm del 26 aprile 2020, di indossare la mascherina nei luoghi chiusi, venuto meno soltanto in data 15 giugno 2022,
Del pari manifestamente infondate, siccome a-specifiche, le doglianze di cui al secondo, terzo, quarto e sesto motivo di ricorso, con le quali si contesta l’esatta individuazione dell’imputato e la corrispondenza tra la persona destinatario del provvedimento amministrativo di divieto di accesso e transito in Milano, è persona diversa dall’imputato presente in aula.
E’, invece, fondato il quinto motivo di ricorso.
4.1. Com’è noto, «In tema di misure di prevenzione, può ritenersi socialmente pericoloso per la sicurezza e la tranquillità pubblica, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il soggetto che risulti dedito, in maniera non occasionale, alla commissione di fatti criminosi la cui offensività sia proiettata verso beni giuridici non meramente individuali, ma connessi alla preservazione dell’ordine e della sicurezza della collettività, quali condizioni materiali necessarie alla convivenza sociale» (Sez. 6, n. 32903 del 22/06/2021, COGNOME, RV. 281842;Sez. 5, Sentenza n. 15492 del 19/01/2018, COGNOME, Rv. 272682).
Al tale fine, sul piano dell’attitudine qualificante rispetto a siffatta tipologia pericolosità vengono in rilievo reati la cui offensività sia proiettata verso beni giuridici non meramente individuali (quali, ad esempio, i reati contro il patrimonio), ma connessi alla preservazione delle condizioni materiali necessarie alla convivenza sociale.
Quanto all’aggettivo “dedito”, esso evoca il dedicarsi con assiduità a una certa attività, l’attendere a essa con costanza: dunque, per integrare la base
fattuale richiesta dalla fase “constatativa” del giudizio di pericolosità, i fat criminosi lesivi o, comunque, pericolosi per la sicurezza e la tranquillità pubblica devono essere stati commessi in un significativo intervallo temporale della vita del proposto e con cadenze tali dall’assumere, complessivamente valutati, valenza espressiva di un carattere non occasionale o sporadico dell’attività criminosa (in termini, Sez. 2, n. 10539 del 14 gennaio 2020, n.m.; Sez. 5, n. 15492 del 19/01/2018, Rv. 272682).
4.2. Sotto altro e concorrente profilo, va ricordato che, in tema di contravvenzione al foglio di via obbligatorio, il AVV_NOTAIO non può sostituire la propria valutazione al giudizio di pericolosità espresso dal AVV_NOTAIO, in quanto, in tal modo, eserciterebbe un inammissibile sindacato giurisdizionale di merito sull’atto amministrativo, mentre gli è consentito soltanto un sindacato di legittimità, consistente nella verifica della conformità del provvedimento alle prescrizioni di legge, tra le quali rientra l’obbligo di motivazione sugli elementi da cui viene desunto il giudizio di pericolosità (Sez. 1, n. 44221 del 17/9/2014, Chirila, Rv. 260897).
Con la conseguenza che è legittima da parte del giudice penale la disapplicazione del provvedimento amministrativo motivato soltanto sulla base di illazioni, congetture o meri sospetti e sulla astratta probabilità della commissione dei delitti, poiché l’ordine, alla cui violazione consegue l’illecito penale, deve essere fondato su indizi da cui desumere che il soggetto destinatario rientri in una delle categorie previste dall’art. 1 della legge n. 1423 del 1956 (cfr. ex multis Sez. 1, n. 41738 del 16/9/2014, Rv. 260515).
L’ordine, infatti, deve essere adottato in presenza dei presupposti normativi e, segnatamente, emesso nei confronti di un soggetto appartenente ad alcuna delle categorie di cui all’art. 1 legge n. 1423/1956 e dì cui sia stata esplicitata e motivata con adeguate argomentazioni fondate su concreti elementi di fatto, la sua pericolosità.
4.3. Tutto ciò premesso, tale verifica non risulta essere stata svolta dalla Corte territoriale in conformità ai principi ora enunciati.
Invero, i Giudici di appello hanno erroneamente fondato il proprio sindacato di legittimità sul provvedimento del AVV_NOTAIO, valorizzando, condotte quali «non avere offerto spiegazioni sulla sua presenza a Milano», «il rifiuto di esibire i documenti», «l’avere filmato con il telefonino gli agenti».
Al riguardo, va pertanto stigmatizzato il procedimento inferenziale seguito dal AVV_NOTAIO nell’affermare il rilievo di dette condotte che, in assenza di ulteriori specificazioni, non rende ragione della oggettiva messa in pericolo della salute pubblica.
Il provvedimento del AVV_NOTAIO, dunque, avrebbe dovuto essere disapplicato dalla Corte di merito in quanto non legalmente dato.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio perché il fatto – privo dell’elemento presupposto – non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso, il 29 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente