Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14057 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 20/03/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14057 Anno 2025
Presidente: COGNOME
SETTIMA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente –
Ord. n. sez. 4476/2025
Relatore –
CC – 20/03/2025
R.G.N. 1612/2025
ALESSANDRO CENTONZE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a CHIETI il 30/08/1989
avverso la sentenza del 19/09/2024 della Corte d’appello di L’aquila
Dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata, confermativa della penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato di cui all’art. 76, comma 3, d. lgs. n. 159 del 2011; esaminato il ricorso;
letta la memoria;
Ritenuto che il foglio di via può essere disapplicato dal giudice penale, che conosce della relativa contravvenzione, solo se privo degli elementi di fatto sui quali si basa il giudizio di appartenenza del prevenuto a una delle categorie indicate nell’art. 1, comma 1, lett. b) e c), cod. antimafia, e dei motivi che inducono a ritenerlo socialmente pericoloso, dinanzi al cui rilievo e alla cui plausibilità, ampiamente riscontrabile nella specie, il sindacato giudiziale deve arrestarsi;
che il ricorso risulta manifestamente infondato alla luce dell’indicato principio diritto, nonché tenuto conto, quanto alla produzioni documentali (peraltro valutabili nel giudizio
di legittimità solo se sopravvenute alla sua instaurazione, o in precedenza per qualunque causa non ostensibili: tra le molte, Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, COGNOME, Rv. 27760901), che esse comunque si riferiscono a soggetti e/o a provvedimenti amministrativi diversi da quello di causa;
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/03/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME