Foglio di Via e Onere della Prova: La Cassazione Dichiara l’Inammissibilità del Ricorso
L’applicazione delle misure di prevenzione come il foglio di via obbligatorio solleva spesso questioni complesse, specialmente riguardo ai presupposti fattuali su cui si basano. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: chi contesta un provvedimento amministrativo ha l’onere di provare i fatti a sostegno della propria tesi. In assenza di prove concrete, la semplice affermazione di una circostanza, come l’essere senza fissa dimora, non è sufficiente per invalidare l’ordine del Questore.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva raggiunto da un provvedimento di foglio di via obbligatorio, con l’ordine di fare ritorno al proprio comune di residenza, Avetrana, e di presentarsi al Sindaco entro due giorni. L’interessato decideva di impugnare tale provvedimento, prima davanti alla Corte d’Appello e poi in Cassazione. La sua linea difensiva si basava su un unico punto: al momento della notifica dell’atto, egli era senza fissa dimora. Di conseguenza, l’ordine di rientrare in un ‘luogo di residenza’ sarebbe stato, a suo dire, illogico e ineseguibile.
La Decisione della Corte di Cassazione sul foglio di via
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno osservato che il ricorrente si era limitato a riproporre le medesime obiezioni già sollevate e respinte dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva già chiarito, con argomentazioni logiche e prive di vizi, che l’affermazione di essere senza fissa dimora era rimasta una mera dichiarazione, priva di qualsiasi riscontro probatorio.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nel principio dell’onere della prova. La Corte ha evidenziato che il provvedimento del Questore indicava chiaramente che il soggetto era residente nel comune di Avetrana. A fronte di un’affermazione contenuta in un atto ufficiale, spettava al ricorrente dimostrare il contrario, ovvero che la sua residenza fosse solo ‘fittizia’ o ‘formale’ e che, di fatto, fosse un senza fissa dimora. Non avendo offerto alcun elemento a sostegno della sua tesi, la sua eccezione è stata considerata infondata.
In sostanza, la Cassazione ha ritenuto che il ricorso fosse basato su argomentazioni iterative e non supportate da prove. La natura meramente fittizia della residenza in Avetrana è rimasta indimostrata. Per questi motivi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Tale declaratoria ha comportato non solo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, data l’assenza di elementi che potessero escludere una sua colpa nel proporre un ricorso privo di fondamento.
Le Conclusioni
Questa ordinanza rafforza un principio cruciale nel contenzioso relativo alle misure di prevenzione. Non è sufficiente contestare genericamente un provvedimento, ma è necessario fornire prove concrete che ne minino i presupposti. La decisione sottolinea come, in assenza di prova contraria, le risultanze di un atto amministrativo, come la residenza anagrafica, mantengano la loro validità. Per i cittadini, ciò significa che qualsiasi contestazione deve essere supportata da documentazione o altri elementi probatori solidi. Per gli operatori del diritto, è un monito a non basare i ricorsi su mere affermazioni, ma a costruire una difesa fondata su elementi oggettivi e verificabili.
Perché il ricorso contro il foglio di via è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello, senza fornire alcuna nuova prova a sostegno della sua tesi.
Cosa doveva dimostrare il ricorrente per avere successo?
Il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare concretamente di essere, al momento dei fatti, senza fissa dimora, offrendo un riscontro probatorio per contrastare l’informazione ufficiale della sua residenza contenuta nel provvedimento del Questore.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37721 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37721 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MANDURIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi di ricorso;
considerato che NOME COGNOME ripropone, con l’unico motivo, obiezioni iterative di quelle sollevate con l’impugnazione di merito, che la Corte di appello ha disatteso con argomentazioni esenti da vizi logici, spiegando che, a fronte dell’ordine, rivolto al destinatario del foglio di via obbligatorio, di fare rientro n luogo di residenza, egli ha eccepito, senza però offrire alcun riscontro all’affermazione, di essere, al tempo, senza fissa dimora, laddove, invece, risulta dal provvedimento del AVV_NOTAIO che egli era residente in Avetrana, comune nel quale gli fu prescritto di rientrare, presentandosi al locale Sindaco entro due giorni dalla notifica dell’atto;
ritenuto che, pertanto – rimasta indimostrata la natura meramente fittizia e formale della residenza in Avetrana – deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 11/07/2024.