Foglio di Via Obbligatorio: Validità e Dimora Abituale secondo la Cassazione
Il foglio di via obbligatorio rappresenta una delle misure di prevenzione più discusse, bilanciando esigenze di sicurezza pubblica e libertà personale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto un importante chiarimento sulla sua applicazione, stabilendo che la sua validità non dipende dalla coincidenza con la residenza anagrafica, ma può basarsi sul concetto, più sostanziale, di ‘dimora abituale’.
I Fatti del Caso
Una persona veniva raggiunta da un provvedimento del Questore che le imponeva di fare ritorno nel comune di Perugia. La destinataria del provvedimento decideva di impugnarlo, arrivando fino in Cassazione, sulla base di un’argomentazione precisa: il provvedimento sarebbe stato illegittimo in quanto Perugia non corrispondeva alla sua residenza anagrafica, come invece previsto dal ‘modello legale’ di riferimento.
Il foglio di via obbligatorio e il requisito della dimora
La normativa prevede che il foglio di via obbligatorio ordini il rimpatrio al ‘comune di residenza o di dimora abituale’. La questione centrale sollevata dalla ricorrente verteva proprio sull’interpretazione di questi termini. Secondo la sua tesi, l’assenza di una residenza formalmente registrata a Perugia rendeva l’atto viziato.
Tuttavia, la Corte ha seguito un approccio differente, privilegiando la sostanza sulla forma. La stessa ricorrente, infatti, aveva ammesso che, al tempo dell’emissione del provvedimento, Perugia costituiva il ‘centro dei propri interessi’.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno chiarito che, ai fini della completezza e legittimità del foglio di via obbligatorio, non è indispensabile la regolarizzazione anagrafica. Esiste, infatti, un’equipollenza, ovvero un’equivalenza giuridica, tra l’iscrizione nei registri comunali e la ‘abituale presenza’ in un determinato comune.
In altre parole, se una persona ha stabilito in un luogo il fulcro della propria vita sociale, lavorativa e personale, quel luogo può essere considerato la sua ‘dimora abituale’, anche in assenza di una formale registrazione. Di conseguenza, l’ordine del Questore di tornare in quel comune è stato ritenuto strutturalmente completo e corretto, a dispetto di una eventuale ‘imprecisione terminologica’.
La Corte ha inoltre aggiunto un’ulteriore osservazione, rilevando che il termine massimo di prescrizione per il reato contestato (la violazione del foglio di via) era maturato in una data successiva alla sentenza d’appello, rafforzando così la decisione di inammissibilità del ricorso.
Le Conclusioni
Questa ordinanza consolida un principio di pragmatismo giuridico. La validità del foglio di via obbligatorio è legata alla situazione di fatto e non a mere formalità burocratiche. Le autorità possono legittimamente indicare come luogo di ritorno il comune che rappresenta l’effettivo centro vitale del soggetto, garantendo così una maggiore efficacia alla misura di prevenzione. Per i cittadini, ciò significa che la ‘dimora abituale’ ha un peso giuridico concreto, che può prevalere sulla residenza anagrafica in specifici contesti legali.
Un foglio di via obbligatorio è valido se indica un comune diverso da quello di residenza anagrafica?
Sì, secondo la Corte di Cassazione il provvedimento è valido se il comune indicato rappresenta la ‘dimora abituale’ o il ‘centro degli interessi’ della persona, poiché questi concetti sono considerati legalmente equivalenti alla residenza formale ai fini di questa misura.
Cosa si intende per ‘dimora abituale’ in questo contesto?
Per ‘dimora abituale’ si intende il luogo dove una persona ha di fatto stabilito il centro principale della sua vita e dei suoi interessi, come confermato dalle sue stesse ammissioni e dalle circostanze concrete, anche senza una corrispondente registrazione anagrafica.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente perché i motivi erano infondati. La Corte ha ritenuto il provvedimento del Questore pienamente valido e strutturalmente completo, basandosi sull’equivalenza tra residenza formale e dimora abituale. In aggiunta, la Corte ha rilevato che il termine di prescrizione del reato era comunque maturato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32500 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32500 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CIURAR NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi di ricorso;
considerato che la doglianza articolata da NOME COGNOME attiene alla rispondenza del foglio di via obbligatorio, le cui prescrizioni sono state violate, al modello legale, che presuppone, tra l’altro, l’ordine di rimpatrio al comune «di residenza o di dimora abituale» (in proposito, cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 13975 del 05/03/2020, Kim, Rv. 278821 – 01);
che, nel caso di specie, alla COGNOME venne imposto di tornare in Perugia, luogo nel quale, per sua stessa ammissione, ella aveva, al tempo, il centro dei propri interessi, sicché deve confermarsi, a dispetto dell’imprecisione terminologica, la completezza strutturale del provvedimento del Questore – che non presuppone la regolarizzazione anagrafica ed ammette, espressamente, l’equipollenza tra l’iscrizione nei relativi registri e l’abituale presenza in determinato comune – e l’impossibilità di pervenire, come richiesto dalla ricorrente, alla sua disapplicazione;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata (avuto ulteriormente riguardo alla maturazione del termine prescrizionale massimo di cinque anni in data, il 23 novembre 2023, successiva all’emissione della sentenza impugnata, risalente al 17 novembre 2023) la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/05/2024.