Foglio di via obbligatorio: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i confini del proprio giudizio in materia di violazione del foglio di via obbligatorio. Questo provvedimento rappresenta una misura di prevenzione cruciale, ma cosa succede quando la condanna per la sua violazione viene impugnata? Analizziamo una decisione che chiarisce i limiti del ricorso per Cassazione, sottolineando la differenza tra un vizio di legittimità e un tentativo di riesaminare il merito della vicenda.
I fatti del caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo alla pena di due mesi di arresto per aver violato un foglio di via obbligatorio. Il provvedimento, emesso dal Questore di una città del nord-est, gli imponeva di non fare ritorno nel comune per un determinato periodo. Nonostante il divieto, l’uomo veniva controllato dalle forze dell’ordine proprio all’interno del territorio comunale, in palese inottemperanza all’ordine ricevuto.
La condanna, emessa in primo grado, veniva confermata dalla Corte d’Appello. Avverso quest’ultima decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, articolando un’unica doglianza incentrata su presunte e indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata.
La decisione della Corte di Cassazione: il Foglio di via obbligatorio e i limiti del ricorso
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che la Corte non può riesaminare i fatti o rivalutare le prove, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso specifico, i giudici hanno osservato che il ricorso non evidenziava reali vizi giuridici, ma si traduceva in una richiesta di rivedere nel merito la valutazione delle prove già compiuta, in modo logico e coerente, dalla Corte d’Appello. Il compendio probatorio era chiaro e univoco: l’imputato era stato trovato nel luogo che gli era stato interdetto, integrando pienamente la fattispecie di reato contestata.
La valutazione della pericolosità sociale
Un altro punto toccato dalla Corte riguarda la legittimità del foglio di via obbligatorio originario. La Corte territoriale aveva già sottolineato come la pericolosità sociale del soggetto, presupposto per l’emissione della misura, fosse ampiamente dimostrata dai suoi numerosi precedenti di polizia. La Cassazione ha ribadito che tale valutazione, operata dall’autorità amministrativa (il Questore) e confermata dai giudici di merito, non poteva essere oggetto di una nuova valutazione in sede di legittimità, in assenza di vizi logici o giuridici palesi.
Le motivazioni
Le motivazioni dell’ordinanza si concentrano su due aspetti fondamentali. In primo luogo, l’evidenza fattuale dell’inottemperanza. Il controllo effettuato dai Carabinieri ha accertato in modo incontrovertibile la presenza dell’imputato nel comune vietato, rendendo la sua posizione indifendibile sotto il profilo probatorio. Qualsiasi contestazione su questo punto si traduce in un tentativo di ottenere una terza valutazione sul fatto, preclusa alla Suprema Corte.
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato che il giudizio sulla pericolosità sociale, basato su elementi oggettivi come i precedenti di polizia, era stato correttamente richiamato e non presentava profili di illogicità tali da giustificare un annullamento. La Corte ha richiamato precedenti giurisprudenziali che consolidano questo orientamento, stabilendo che il sindacato di legittimità non può estendersi a una rivalutazione del giudizio negativo formulato dall’autorità competente nei confronti dell’imputato.
Conclusioni
La decisione in commento rafforza un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per Cassazione deve basarsi su questioni di diritto e non può essere utilizzato come un terzo grado di giudizio per rimettere in discussione i fatti. Per la violazione del foglio di via obbligatorio, se la prova della presenza del soggetto nel luogo vietato è certa, e se la pericolosità sociale è stata adeguatamente motivata dall’autorità, le possibilità di successo di un ricorso basato su generiche carenze motivazionali sono pressoché nulle. La conseguenza per il ricorrente è stata non solo la conferma della condanna ma anche l’aggiunta del pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorso per violazione del foglio di via obbligatorio è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di sollevare questioni di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge), chiedeva un riesame dei fatti e una nuova valutazione delle prove, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
La pericolosità sociale dell’individuo può essere rivalutata in Cassazione?
No, in questo caso la Corte ha stabilito che la valutazione della pericolosità sociale, già dimostrata dai numerosi precedenti di polizia e confermata dai giudici di merito, non poteva essere nuovamente discussa, in quanto il giudizio era stato formulato correttamente e senza vizi logici.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2624 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2624 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Trieste confermava la decisione impugnata, con cui NOME COGNOME era stato condannato alla pena di due mesi di arresto per il reato di cui all’art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commesso a Trieste 1’8 novembre 2020.
Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in un’unica doglianza, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Trieste, nel rispetto delle regole della logica e delle emergenze probatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 – 01).
Ritenuto che il compendio probatorio, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti nell’immediatezza dei fatti, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione di NOME COGNOME, non potendosi dubitare dell’inottemperanza al foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Trieste il 3 ottobre 2020, essendo stato l’imputato controllato dai Carabinieri della Compagnia di Trieste mentre si trovava nella INDIRIZZO.
Ritenuto che la Corte territoriale evidenziava che la pericolosità sociale di NOME doveva ritenersi dimostrata dai suoi numerosi precedenti di polizia, che venivano correttamente richiamati nel provvedimento impugnato, che non consentivano di rivalutare il giudizio negativo formulato nei confronti dell’imputato dal Questore di Pescara (Sez. F, n. 54155 del 27/07/2018, COGNOME, Rv. 274649 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 gennaio 2026.