Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20280 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20280 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 29 settembre 2023, con la quale la Corte di appello di Firenze confermava la decisione impugnata, con cui NOME COGNOME era stata condannata alla pena di un mese di arresto per il reato di cui all’art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, accertat AVV_NOTAIO il 7 giugno 2020.
Ritenuto che il ricorso in esame, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Firenze, ne rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (tra le altre, S n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 – 01).
Ritenuto che il compendio probatorio, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti nell’immediatezza dei fatti, risultava univocamente orientat in senso sfavorevole alla posizione di NOME COGNOME, non potendosi dubitare dell’inottemperanza al foglio di via obbligatorio emesso nei suoi confronti dal AVV_NOTAIO, peraltro ammessa dalla ricorrente, che la giustificava per la sua frequentazione di alcuni spacciatori operanti presso la Stazione di AVV_NOTAIO.
Ritenuto che, nel caso di specie, non ricorrevano i presupposti per concedere all’imputato le circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen., che, com’è noto, rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, nella globalità degli elementi, oggettivi e soggettivi, che lo connotano, presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, correttamente non riscontrate con riferimento alla posizione processuale dell’imputata (tra le altre Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, COGNOME, Rv. 260054 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 maggio 2024.