Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 22606 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22606 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Teramo il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila del 10/10/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell’art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria del difensore AVV_NOTAIO, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di L’Aquila ha confermato quella pronunciata (all’esito del rito abbreviato) dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, che aveva dichiarato l’appellante NOME COGNOME responsabile di numerose violazioni del foglio di via obbligatorio emesso nei suoi confronti dal AVV_NOTAIO di Pescara in data 13 novembre 2018 (da lui commesse nel 2020 e 2021) con il divieto di fare rientro nel comune di Pescara (ed obbligo di rientro in quello di residenza) e, previa unificazione dei reati sotto il vincolo dell continuazione, lo aveva condannato alla pena di mesi quattro e giorni diciotto di arresto con l’applicazione della diminuente del rito.
La Corte territoriale ha ritenuto infondati i motivi di gravame proposti nell’interesse dell’imputato osservando, in particolare, che era risultato dimostrato il fatto che NOME COGNOME NOME era stato identificato, in diverse occasioni, dalle forze di Polizia nel territorio del comune di Pescara nonostante il foglio di via emesso nei suoi confronti il giorno 13 novembre 2018; inoltre il provvedimento amministrativo in questione doveva ritenersi legittimo in quanto, al momento della sua notifica (effettuata il giorno 5 gennaio 2019), l’imputato risultava residente in Montorio al Vomano, alla INDIRIZZO.
Infine, la sentenza impugnata ha escluso l’applicabilità dell’art.131-bis cod. pen. dato che il fatto non poteva essere considerato particolarmente tenue alla luce dei numerosi precedenti della stessa specie risultanti a carico dell’imputato, ritenendo poi congruo il trattamento sanzionatorio stabilito dal primo giudice.
Avverso la predetta sentenza NOME COGNOME, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo l’annullamento del provvedimento impugnato.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., il vizio di motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica con riferimento alla circostanza che egli fosse residente presso il comune di Montorio al Vomano al momento della notifica del decreto del AVV_NOTAIO; al riguardo osserva che in primo grado era stato prodotto dalla difesa un certificato di residenza (allegato al ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza) rilasciato dal Comune di Montorio al Vomano il 9 ottobre 2020, dal quale risultava che l’imputato era residente presso una via fittizia riservata ai senza fissa dimora. Di conseguenza, non avendo egli una dimora, il provvedimento del AVV_NOTAIO doveva ritenersi illegittimo ed il reato contestato non sussistente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Invero, l’art. 2 d.lgs. n. 159 del 2011 – al pari dell’art. 2 legge n. 1423 de 1956, di cui il primo ha disposto l’abrogazione reiterando, peraltro, con effetto di continuità normativa, le medesime previsioni – trova il suo antecedente normativo nella disciplina prevista dall’art. 157 r.d. n. 773 del 1931 (il cui primo comma era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte cost. n. 2 del 1956, nella parte relativa al rimpatrio obbligatorio basato su sospetti, e non su fatti concreti) e stabilisce che, qualora le persone indicate nell’art. 1 della stessa legge siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel Comune dal quale sono allontanate. L’art. 76, comma 3, d.lgs. cit. sanziona la contravvenzione costituita dall’inosservanza dell’ordine del questore con l’arresto da uno a sei mesi.
2.1. Circa la norma con la quale l’indicata norma incriminatrice istituisce la relazione, ossia l’art 1 d.lgs. n. 159 del 2011 (già art. 1 legge n. 1423 del 1956, come a suo tempo sostituito, con più rigorosa delimitazione e tipizzazione dei soggetti pericolosi, dall’art. 2 legge 3 agosto 1988, n. 327), tale disposizione indica quali categorie di persone possono essere destinatarie del provvedimento del questore e del conseguente ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio: 1) coloro che siano ritenuti, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; 2) coloro che per la condotta ed il tenore di vita siano ritenu sulla base di elementi di fatto, vivere abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; 3) coloro che per il loro comportamento siano ritenuti, sulla base di elementi di fatto, dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.
Come noto è stata poi dichiarata (da Corte cost., sent. n. 24 del 2019) l’illegittimità costituzionale della suddetta disposizione nella parte in cui consente di applicare le misure di prevenzione della sorveglianza speciale, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, del sequestro e della confisca, ai soggetti indicati nell’art. 1, numero 1), legge n. 1423 del 1956, poi confluito nell’art. 1, lettera a), d.lgs. n. 159 del 2011 (coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi).
2.2. Quanto agli elementi essenziali che contraddistinguono la misura di prevenzione personale costituita dal rimpatrio con foglio di via obbligatorio, essa,
come si evince in modo piano dal testo della disposizione, implica che la legittima emissione dell’atto da parte del questore sia sorretta da due condizioni concomitanti, costituite dalla valutazione di pericolosità formulata dalla suddetta autorità di polizia nei confronti del destinatario, quale persona appartenente a una delle categorie indicate nel precedente art. 1 (ora, non più con riferimento alla casistica di cui alla lett. a), e dell’accertamento che la persona si trovi fuori de luogo di residenza, verso il quale essa, deve essere avviata, con il contestuale divieto di permanere nel luogo di allontanamento. Da questa considerazione discende il rilievo che il contenuto del provvedimento, per essere conforme al tipo configurato dalla legge, deve contemplare – quale presupposto di carattere necessario, e non eventuale o alternativo – il divieto di rientro della persona (in difetto di autorizzazione, o prima del termine imposto) nel comune dal quale la medesima viene estromessa, coniugato con l’ordine di fare ritorno nel luogo di residenza dal quale la persona si è allontanata. L’effetto coercitivo e l’effetto inibitorio, quindi, formano contestuale oggetto del provvedimento impositivo della misura di prevenzione in esame: il legislatore, rimodulando le disposizioni previste dall’antecedente normativo costituito dal citato art. 157 R.d. n. 773 del 1931, ha unificato in una sola misura di prevenzione personale di natura promiscua le prima distinte – previsioni del rimpatrio con il foglio di via obbligatorio e del diviet di ritorno. Si è tratto, pertanto, dalla richiamata struttura della fattispecie il log corollario secondo cui l’accertamento del fatto che la persona si trova in un luogo diverso da quello di residenza e l’ordine impositivo dell’obbligo conseguente di farvi rientro immediato integrano condizioni imprescindibili – e fra loro non scindibili – della legittima emissione del divieto diretto allo stesso soggetto di far ritorno nel luogo dal quale egli viene allontanato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.3. Definita anche per tale verso la norma su cui il AVV_NOTAIO ha basato il suo provvedimento, deve poi considerarsi che l’atto, previsto dall’art. 2 della legge citata, alla cui emanazione consegue l’ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio costituisce un provvedimento di natura amministrativa caratterizzato da un’ampia discrezionalità, di natura notevolmente restrittiva, e idoneo a produrre effetti giuridici immediati nella sfera giuridica del destinatario, per cui s è correttamente argomentato che alla sua adozione è sempre necessario far precedere l’effettuazione di un’attenta indagine inerente a tutti gli elementi giustificativi, configurabili come indefettibili presupposti della sua legittimità Naturalmente, il giudice non può sostituirsi all’autorità amministrativa nella valutazione circa la pericolosità della persona destinataria del provvedimento in questione, in quanto altrimenti eserciterebbe un inammissibile sindacato giurisdizionale di merito sull’atto amministrativo. Tuttavia, è del pari assodato che il giudice può e deve valutare la legittimità dell’atto, in quanto essa costituisce il
presupposto necessario del giudizio in ordine alla commissione del reato oggetto della sua cognizione; è, quindi, abilitato a svolgere il sindacato di legittimità sul provvedimento consistente nella verifica della sua conformità alle prescrizioni di legge: e tra tali prescrizioni deve annoverarsi l’obbligo di motivazione sugli elementi da cui viene desunto il giudizio di pericolosità del soggetto. Pertanto, se all’esito di tale valutazione il giudice ritiene l’illegittimità dell’atto stesso, disapplicarlo, con le ineludibili conseguenze per la verifica dell’integrazione della fattispecie al suo esame (Sez. 1, n. 32397 del 02/03/2017, Protopapa, n. m.; Sez 5, n. 30915 del 21/06/2016, Tanase, n. m.; Sez. 1, n. 26674 del 21/03/2016, Munteanu, n. m.; Sez. 1, n. 44221 del 17/09/2014, Chirila, Rv. 260897).
2.4. Quanto allo spettro che deve connotare l’indicata verifica, non è inutile ricordare come, secondo l’interpretazione qui condivisa, la conformità a legge del provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio debba essere accertata dal giudice penale alla luce dei parametri dell’incompetenza, della violazione di legge ed anche dell’eccesso di potere (v. Sez. 1, n. 28549 del 18/06/2008, Girola, 241084, anche per la specificazione che, per quanto riguarda particolarmente l’eccesso di potere, esso è suscettibile di cognizione da parte del giudice ordinario, non solo nella configurazione dello sviamento di potere, ma anche nelle figure sintomatiche elaborate dalla giurisprudenza amministrativa). Né sussiste, d’altronde, ragione di limitare l’ambito del sindacato di legittimità del giudice penale, quando esso investa addirittura l’accertamento della presenza degli elementi essenziali del provvedimento amministrativo, la cui mancanza sia idonea a comportare la più grave sanzione della nullità (Sez. 3, n. 6537 del 30/03/1992, Melone, Rv. 190458).
2.5. L’ulteriore implicazione – di decisivo rilievo nel caso di specie – delle considerazioni finora svolte è quella relativa alle conseguenze determinate dalla mancanza nel provvedimento emesso dal AVV_NOTAIO, ex art. 2 d.lgs. cit., dell’accertamento del luogo di residenza del destinatario del foglio di via e/o della mancanza in esso del conseguente ordine di rimpatrio. La tesi che il Collegio ritiene corretta si orienta, pertanto, nel senso che tale mancanza rende l’atto amministrativo difforme dalla fattispecie tipica e, come tale, carente di uno dei suoi elementi essenziali stabiliti dall’art. 2, con la conseguente produzione della nullità del provvedimento prevista dall’art. 21septies legge n. 241 del 1990.
Orbene nel caso di specie la Corte territoriale, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha osservato che al momento della notifica del provvedimento del AVV_NOTAIO (avvenuta in data 5 gennaio 2019) l’odierno ricorrente era residente in Montorio al Vomano INDIRIZZO (come, peraltro, risultante dal certificato anagrafico del 18 giugno 2019 presente
in atti) e che, solo successivamente, era stato iscritto nella via fittizia riservata senza fissa dimora. Pertanto la Corte di appello, al contrario di quanto sostenuto con il ricorso, non è incorsa nel lamentato vizio di motivazione e non ha nemmeno omesso di valutare il certificato anagrafico prodotto dalla difesa (peraltro successivo alla notifica del decreto in oggetto), ma ha invece dato rilievo alla certificazione anagrafica risalente al momento della notifica del foglio di via per escludere la dedotta illegittimità del provvedimento amministrativo.
Il ricorrente quindi, pur lamentando il vizio di motivazione, in realtà chiede a questa Corte una non consentita valutazione alternativa degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a quo per confermare il giudizio di penale responsabilità.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 29 aprile 2024.