Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44128 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44128 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore:
Data Udienza: 04/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME; preso atto che il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO, con requisitoria resa per iscritto, ex art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
preso atto che il difensore, AVV_NOTAIO, ha depositato memoria con cui ha rassegnato le conclusioni chiedendo l’accoglimento del ricorso;
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RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, emessa il 23 gennaio 2023, la Corte di appello di AVV_NOTAIO ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Lodi il 13 settembre 2021, appellata da NOME COGNOME il quale – imputato del reato di cui all’art. 76. comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per aver violato il divieto di fare rientro nel Comune di Somaglia per la durata di anni tre stabilito con ordine emesso dal AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO il 17 dicembre 2015 e notificatogli in pari data, violazione del 2.02.2018, quando era stato sorpreso nell’area di sosta di Somaglia Ovest (capo A), nonché dello stesso reato per avere commesso identica violazione commessa nello stesso luogo, il 22.02.2018 (capo B) – era stato giudicato responsabile dei reati ascrittigli ed era stato condannato alla complessiva pena di mesi quattro di arresto.
Entrambe le decisioni di merito hanno ritenuto non fondate le eccezioni della difesa inerenti al denunciato vizio nell’instaurazione del contraddittorio relativo al giudizio di primo grado, in corrispondenza della condizione in cui si trovava l’imputato, quale persona assoggettata alla misura cautelare degli arresti domiciliari per altra causa.
Quanto all’accertamento della sua responsabilità, la conforme impostazione seguita dalle sentenze di primo e secondo grado ha fondato il relativo convincimento sulla valutazione critica dell’esame della documentazione acquisita e dell’esame delle dichiarazioni rese, con riferimento ai due reati sopra indicati, dai testimoni NOME COGNOME e NOME COGNOME, appartenenti alla Polizia stradale di Lodi, i quali avevano riferito, rispettivamente, sul primo e sul secondo episodio oggetto di contestazione. Essi avevano precisato che tali fatti si erano verificati, il primo, il 2.02.2018 e, il secondo, il 22.02.2018: in entrambe le circostanze, COGNOME era stato sorpreso nell’area di servizio autostradale Somaglia Ovest, ricadente nel territorio del Comune di Sonnaglia.
Pertanto, essendo ancora in corso il periodo triennale, decorrente dalla notificazione, in data 10 aprile 2017, del foglio di via obbligatorio emesso dal AVV_NOTAIO, con cui era stato ingiunto a NOME di rientrare nel Comune di residenza e gli era stato fatto divieto di fare ritorno nel Comune di Sonnaglia, il Tribunale, prima, e la Corte di appello, poi, hanno considerato consapevolmente violata tale misura dall’imputato, con la conseguente integrazione del reato contravvenzionale di cui all’art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011.
Avverso la sentenza suindicata il difensore di COGNOME ha proposto ricorso chiedendone l’annullamento sulla scorta di sei motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamentano la violazione di legge e il vizio della
motivazione per la mancata rilevazione dell’erronea dichiarazione di assenza adottata dal primo giudice con l’ordinanza del 22.03.2021, in ragione della notificazione del decreto di giudizio immediato effettuata in luogo diverso da quello di esecuzione della misura cautelare a cui era sottoposto COGNOME.
Si ribadisce la deduzione secondo cui la notificazione al domicilio eletto presso il difensore, quando l’imputato era detenuto agli arresti domiciliari, non era valida, come anche l’elaborazione di legittimità aveva ribadito. Si aggiunge che era assodato il principio secondo cui la restrizione dell’imputato agli arresti domiciliari costituiva legittimo impedimento, sicché quando tale situazione sopravveniva in corso di procedimento il giudice era tenuto ad assicurare la sua presenza, indipendentemente dal rilievo che la difesa avrebbe potuto informare in modo anticipato del sopravvenuto stato di detenzione; ciò era avvenuto nel caso di specie e, tuttavia, la Corte territoriale aveva mancato di rilevare il vizio.
2.2. Con il secondo motivo si prospettano la violazione degli artt. 192 e ss. cod. proc. pen. e il vizio della motivazione in punto di valutazione della prova.
Con il terzo motivo si deducono la violazione dell’art. 76 d.lgs. n. 159 del 2011 e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata rilevazione della carenza degli elementi di prova relativi alla configurazione della fattispecie penale contestata.
Con il quarto motivo si lamenta l’assenza o manifesta illogicità della motivazione nella valutazione compiuta ai fini decisori.
Si contrasta in modo generale – con le tre doglianze, unitariamente trattate la sussistenza, affermata nella sentenza impugnata, di tutti i presupposti richiesti dalla fattispecie incriminatrice, richiamando a sostegno delle doglianze anche l’elaborazione della giurisprudenza costituzionale e della Corte EDU.
Si sostiene, in specie, l’inadeguatezza delle evidenze su cui il AVV_NOTAIO aveva emesso nei confronti di COGNOME il foglio di via obbligatorio.
2.3. Con il quinto motivo si evidenziano la violazione di legge e il vizio della motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione possibile, in modo da pervenire all’irrogazione del minimo della pena.
Con il sesto motivo, trattato unitariamente al precedente, si denuncia la violazione dell’art. 81 cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione, in relazione all’estraneità dell’addotta relazione tra il giudizio sulla pericolosità sociale, sempre revocabile e modificabile, e.la valutazione relativa alla sussistenza dell’unitarietà progettuale dei due illeciti in esame.
Il Procuratore generale ha rassegnato la requisitoria scritta, ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre del
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2020, n. 176, come richiamato dall’art. 16 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, nonché, ulteriormente, dall’art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e, con essa, ha prospettato il rigetto dell’impugnazione, osservando, quanto al primo motivo, che i giudici distrettuali hanno ineccepibilmente accertato che lo status libertatis dell’imputato non era stato reso noto al giudice procedente al momento della declaratoria dell’assenza del medesimo e che, in ordine agli altri motivi, erano da ritenersi precluse in sede di legittimità la rilettura degli elementi di fatto e l’autonoMa adozione di nuovi e diversi parametri di valutazione, operazioni sollecitate dalle doglianze in esame.
La difesa di COGNOME ha rassegnato memoria di conclusioni con cui, richiamate tutte le censure veicolate con il ricorso, ha ribadito la richiesta di annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte ritiene che i motivi di impugnazione siano, in alcuni casi, tali da debordare in prospettazioni volte a un’alternativa – ma non consentita in questa sede – valutazione di merito e, in altri casi, aspecifici o manifestamente infondati: ragione per la quale l’impugnazione è da considerarsi inammissibile.
In ordine alla questione posta con il primo motivo, è da constatare che la Corte di appello ha premesso che il corrispondente primo motivo dell’atto di gravame atteneva, con la dovuta specificità, alla sola tematica dell’erronea dichiarazione di assenza per non essere stato notificato il decreto dispositivo dei giudizio immediato nel luogo in cui COGNOME era detenuto agli arresti domiciliari per l’operatività della corrispondente misura cautelare inerente ad altro procedimento. Essa, però, non ha ritenuto fondata la doglianza, sulla scorta delle seguenti considerazioni: il rito immediato era stato instaurato a seguito dell’opposizione proposta in data 17.12.2019 dal difensore di COGNOME al decreto penale di condanna notificato a quest’ultimo, atto di opposizione nel quale l’imputato aveva rinnovato l’elezione di domicilio presso lo studio del suo difensore, senza che, peraltro, venisse data comunicazione al giudice destinatario dell’opposizione della condizione di persona assoggettata agli arresti dorniciliari in cui versava l’opponente; la questione del luogo di perfezionamento della notificazione non era stata dedotta con l’atto di opposizione e, dopo la notificazione del decreto che aveva stabilito il giudizio immediato, la suddetta questione non era stata sollevata nemmeno all’udienza dell’1.06.2020, con la conseguenza che il Tribunale aveva dichiarato l’assenza dell’imputato, la cui
condizione di soggetto detenuto agli arresti domiciliari per altra causa era rimasta ignota al giudice procedente; la condizione suindicata era stata resa nota soltanto all’udienza del 22.03.2021, dopo molti mesi, quando il difensore delegato di quello di fiducia aveva formulato l’eccezione di nullità della notificazione del decreto introduttivo del giudizio immediato, eccezione poi reiterata con l’atto di appello; tuttavia, l’eccezione, tenendo conto della medesima elaborazione ermeneutica prospettata dalla difesa, era stata correttamente respinta per la mancata introduzione nel processo della notizia relativa alla condizione detentiva domiciliare di NOME.
Per il resto, la Corte territoriale ha puntualizzato che la doglianza dell’appellante aveva investito soltanto il profilo del vizio di notifica del decreto di giudizio immediato, sicché soltanto per completezza doveva aggiungersi che nel prosieguo processuale di primo grado non era stato dedotto alcunché in merito all’eventuale persistenza della condizione detentiva dell’imputato, né, di conseguenza, era stata formulata la richiesta della partecipazione personale del medesimo alla corrispondente attività.
2.1. Posto ciò, la critica mossa dal ricorrente al percorso argomentativo che ha escluso il lamentato vizio nell’instaurazione del contraddittorio non si è confrontata con il complessivo ragionamento sviluppato dai giudici del merito.
Invero, si muove dal principio di diritto, affermato autorevolmente dalle Sezioni Unite, secondo cui le notificazioni all’imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione o elezione di domicilio, con la precisazione che questa disciplina trova applicazione anche nei confronti dell’imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario, nonché pure nei confronti del detenuto per causa diversa da quella inerente al processo di cui si tratta, ma – in quest’ultimo caso – soltanto qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869 – 01).
Quest’ultima specificazione si è rivelata giustamente determinante nell’analisi compiuta dai giudici del merito.
Nella condivisa prospettiva del favore accordato dal legislatore alla notificazione personale quante volte il destinatario sia detenuto, si deve, in effetti, considerare che l’art. 156, comma 4, cod. proc. pen. stabilisce che la consegna di copia delle notificazioni va eseguita alla persona nel luogo di detenzione “quando dagli atti risulta che l’imputato è detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione o è internato in un istituto penitenziario”.
L’inserzione nel procedimento di fissazione del luogo di perfezionamento della notificazione dell’elemento ora richiamato si spiega con la riflessione (espressa anche nella sentenza richiamata) che l’autorità giudiziaria che procede nei
confronti di un imputato detenuto per quella causa deve necessariamente conoscere il corrispondente status, mentre la condizione di detenzione dell’imputato per altra causa ben può non risultare negli atti, in ragione dell’ontologica diversità dei procedimenti presi in considerazione.
Di conseguenza, poiché, per eseguire le notificazioni, l’autorità giudiziaria non ha l’obbligo di effettuare permanenti ricerche, né di compierne di analoghe a quelle occorrenti per l’adozione del decreto di irreperibilità, essa, legittimamente ignara dello status detentionis, esegue le notificazioni in modo corretto con le modalità previste per l’imputato non detenuto (v. anche Corte cost., ord., 315 del 1998, con cui – anche in riferimento a quanto affermato da Corte cost., sent., n. 25 del 1970 – è stata dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 168, comma 2, cod. proc. pen., sollevata, in riferimento all’art. 24 Cost., nella parte in cui subordina l’obbligatorietà delle notificazioni a mani dell’imputato detenuto per altra causa al presupposto che tale status emerga dagli atti), apparendo tuttora condivisibile il ragionamento sotteso a questa conclusione: la notificazione nelle forme ordinarie nei confronti di chi sia detenuto per altro processo non determina un vulnus al suo diritto di difesa fino a quando essa si perfezioni regolarmente e non risulti dagli atti lo stato di detenzione, stato che, del resto, può essere sempre reso noto al giudice procedente da ogni soggetto interessato, anzitutto l’imputato e il suo difensore.
Pertanto, va ribadita l’affermazione del principio di diritto secondo cui l’autorità giudiziaria che proceda a notificazioni nei confronti di un imputato di cui non risulti la condizione detentiva non ha l’obbligo di svolgere ricerche in ordine al suo status libertatis, con l’effetto che la notificazione deve ritenersi ritualmente eseguita secondo le regole stabilire per l’imputato non detenuto, regole che divengono recessive solo quando lo stato di detenzione per altra causa risulti dagli atti, poiché è in questo caso e dal relativo momento che la notificazione deve essere eseguita nei confronti del destinatario personalmente presso l’istituto penitenziario, o nel diverso luogo di detenzione ove l’imputato sia ristretto.
Queste argomentazioni, di cui il ricorrente non ha tenuto conto in modo effettivo, confermano in modo evidente il fondamento della posizione assunta dai giudici del merito circa la regolarità della notifica dell’atto introduttivo ne confronti di COGNOME.
2.2. Per ciò che concerne le ulteriori critiche elevate dalla difesa nell’ambito del primo motivo, esse, nella parte in cui si dedicano alla questione del legittimo impedimento che si era verificato durante la persistenza della sua condizione di detenuto domiciliare, risultano vanificate dal rilievo che il ricorrente non ha contrapposto alcun motivo specifico alla prima e dirimente ratio decidendi con cui i giudici di appello hanno valutato il corrispondente tema: come si è già segnalato,
nella sentenza impugnata, si è escluso che fosse stato proposto con l’appello una qualche specifica doglianza diversa da quella, già scrutinata, del vizio di notificazione inerente all’instaurazione del contradditorio e si è aggiunto che non è risultata articolata, nel prosieguo processuale del giudizio di primo grado, la deduzione della persistente condizione detentiva domiciliare dell’imputato, idonea a determinare l’impedimento.
A fronte di questo tessuto argomentativo il ricorrente ha criticato in generale l’approdo della decisione, ha evocato altro procedimento a suo carico in cui il vizio era stato ritenuto, ha segnalato che anche il Procuratore generale territoriale si era espresso in senso favorevole alla sua deduzione, ma non ha contrapposto alle affermazioni determinanti per la conclusione raggiunta dai giudici di appello ossia la mancanza di un autonomo motivo che avesse prospettato quel vizio e la mancata allegazione nel corso del prosieguo del giudizio di primo grado dell’eventuale persistenza della detenzione domiciliare idonea a concretare il legittimo impedimento – una doglianza dotata della necessaria specificità contestativa di questi fatti processuali: tale limite rende ineludibilmente generiche le deduzioni difensive ulteriormente svolte.
2.3. Conclusivamente, il primo motivo si rivela, per la prima parte, manifestamente infondato e, per la restante parte, aspecifico.
Per ciò che concerne le questioni devolute con il secondo, il terzo e il quarto motivo, attinenti alla contestazione della sussistenza degli elementi costitutivi dei due reati ascritti all’imputato, il loro scrutinio – che va fatto in mo congiunto, per l’intima connessione delle censure, peraltro trattate unitariamente anche dalla difesa – ne fa emergere la genericità e la manifesta infondatezza.
3.1. Al fondo, i rilievi sviluppati dal ricorrente hanno come tratto comune la prospettazione dell’omessa valutazione da parte della Corte di appello della legittimità del provvedimento di divieto emesso dal AVV_NOTAIO e della pericolosità di COGNOME, legittimità negata dalla difesa.
Deve evidenziarsi sull’argomento che il giudice non può sostituire la propria valutazione al giudizio di pericolosità espresso nel provvedimento del questore, in quanto, in tal modo, eserciterebbe un inammissibile sindacato giurisdizionale di merito sull’atto amministrativo, mentre gli è consentito il sindacato di legittimità, consistente nella verifica della conformità del provvedimento alle prescrizioni di legge, tra le quali rientra l’obbligo di motivazione sugli elementi da cui viene desunto il giudizio di pericolosità (Sez. F, n. 54155 del 27/07/2018, COGNOME, Rv. 274649 – 01; Sez. 1, n. 44221 del 17/09/2014, COGNOME, Rv.260897 – 01).
È, dunque, legittima da parte del giudice penale la disapplicazione del provvedimento amministrativo ove esso risulti motivato, quanto al profilo della
pericolosità sociale, soltanto sulla base di illazioni, congetture o meri sospetti o sull’astratta probabilità della commissione dei delitti, poiché l’ordine, alla cui violazione consegue l’illecito penale, deve essere fondato su indizi da cui si può desumere che il soggetto destinatario rientri in una delle categorie previste dalla legge (prima la legge 27 dicembre 1956, n. 1423, poi il già citato d.lgs. n. 159 del 2011: Sez. 1, n. 36652 del 29/08/2019, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 41738 del 16/09/2014, Ripa, Rv. 260515 – 01).
3.2. La motivazione resa dai giudici del merito ha fornito dati affidanti in ordine alla verifica del corretto esercizio da parte del AVV_NOTAIO del potere-dovere identificativo della pericolosità di NOME, tale da dover essere contrastata con il provvedimento di foglio di via obbligatorio con disposizione di rimpatrio, provvedimento successivamente – e per due volte – violato dall’imputato.
In particolare, la Corte di appello ha constatato che la difesa non aveva dedotto in contestazione la sussistenza storica delle due violazioni, peraltro accertate mediante la ricognizione documentale del foglio di via obbligatorio e della corrispondente notifica all’ingiunto e le dichiarazioni dei testimoni qualificati, esponenti della Polizia, che avevano accertato l’ingresso nel territorio inibito al prevenuto, quello del Comune di Somaglia, nelle due occasioni sopra dettagliate.
Poi, con specifico riferimento alla valutazione di pericolosità effettuata dal AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO nel provvedimento presupposto, i giudici di secondo grado hanno rilevato – richiamando specificamente i pregiudizi, di natura amministrativa e di polizia facenti capo alla posizione di NOME COGNOME, l’Autorità emittente il foglio di via aveva evidenziato l’attività di vendita abusiva praticata da COGNOME nell’area di sosta autostradale, nella quale questi era stato osservato muoversi in compagnia di altri pregiudicati, l’assenza di regolare attività lavorativa o di un qualche altri legami con il territorio lodigiano, i dati estraibili dall’analisi d casellario giudiziale, da cui emergeva che l’imputato era pregiudicato per furto con strappo, nonché processato per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, per il quale si era poi registrata la condanna irrevocabile, oltre alle sopravvenute condanne per commercio abusivo di materiale esplodente e per ulteriori contravvenzioni al foglio di via obbligatorio – che l’Autorità amministrativa aveva evidenziato una serie di dati tali da costituire un complesso di elementi concreti idoneo a orientare nel senso della costante pratica di COGNOME di varie attività delittuose per finalità di profitto, riferimento da riconnettersi alla categoria di cui all’art. 1, n. 2, d.lgs. n. 159 del 2011.
La valutazione coordinata degli elementi di fatto a cui si era riferito il AVV_NOTAIO nel provvedimento considerato è stata, di conseguenza, ritenuta, con motivazione congrua e non illogica, adeguata dalla Corte di appello, la quale ha, in tal senso, assolto, a fronte dell’avvenuta contestazione della duplice
contravvenzione al foglio di via obbligatorio, il compito di verificare la legittimità della motivazione del provvedimento di rimpatrio in ordine sia agli elementi di fatto sui quali si era basato il giudizio di appartenenza del prevenuto ad una delle categorie indicate dall’art. 1 d.lgs. n. 159 del 2011 cit., sia ai motivi che avevano indotto l’Autorità amministrativa a ritenerlo socialmente pericoloso.
Le considerazioni di segno opposto prospettate dal ricorrente, siccome tendono alla rivalutazione del fatto in senso alternativo a quella compiuta in modo incensurabile dai giudici del merito, si pongono su un piano non ammissibile in questa sede.
Si tratta di interpretazioni e, poi, incisioni del tessuto normativo che non riguardano la disciplina del foglio di via obbligatorio di competenza del questore.
3.3. Né rileva, in questa prospettiva, la sollecitazione del ricorrente a censurare il percorso argomentativo espresso dalla Corte territoriale per escludere il rilievo dell’insegnamento delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 40076 del 27/04/2017, Paternò, Rv. 270496 – 01, secondo cui l’inosservanza delle prescrizioni generiche di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi”, da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, non configura il reato previsto dall’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, il cui contenuto precettivo è integrato esclusivamente dalle prescrizioni specifiche, fermo resto che la predetta inosservanza può, tuttavia, rilevare ai fini dell’eventuale aggravamento della misura di prevenzione), seguito dalla pronuncia della Corte costituzionale (sent. n. 25 del 2019) che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159, nella parte in cui prevede come delitto la violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la misura della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno ove consistente nell’inosservanza delle prescrizioni di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi”, nonché dell’art. 75, comma 1, d.lgs. cit., nella parte in cui prevede come reato contravvenzionale la violazione degli obblighi inerenti alla misura della sorveglianza speciale senza obbligo o divieto di soggiorno ove consistente nell’inosservanza delle prescrizioni di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Del pari, non afferisce direttamente, come del resto si trae dalla stessa articolazione argomentativa della corrispondente decisione, la pronuncia della Corte costituzionale (sent. n. 24 del 2019) che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nel testo vigente sino all’entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché della corrispondente disciplina del d.gs. n. 159 del 2011, nella parte in cui tali fonti consentono l’applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, anche ai soggetti indicati nel n. 1) dell’art. 1 della prima fonte e nella
lettera a) dell’art. 1 della seconda fonte.
Questa declaratoria di illegittimità costituzionale ha, in ogni caso, lasciato intatte la struttura e la funzione del foglio di via obbligatorio di competenza, non dell’autorità giudiziaria, ma del questore, nell’evenienza della condizione di pericolosità apprezzata motivatamente con il corrispondente provvedimento.
Pertanto, essendo restato intatto il quadro normativo da applicare, le censure articolate dal ricorrente si rivelano manifestamente infondate.
3.3. Alla stregua di tali osservazioni, anche i tre motivi dal secondo al quarto, come unitariamente delibati, non superano il vaglio di ammissibilità.
Parimenti inammissibili risultano le restanti doglianze, volte a criticare le statuizioni della sentenza impugnata inerenti al trattamento sanzionatorio.
4.1. Quanto al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello ha dichiarato inammissibile la corrispondente censura osservando che tali attenuanti erano già state riconosciute e, quindi, applicate dal primo giudice.
Il ricorrente ha comunque lamentato che, secondo la sua prospettiva, i giudici di appello avrebbero riconosciuto le circostanze attenuanti generiche senza applicarle nella massima estensione possibile.
Si tratta di una deduzione, al di là di ogni altro rilievo, del tutto eccentrica: i giudici di appello hanno dichiarato inammissibile il motivo relativo a tali attenuanti sottolineando, come si è visto, l’avvenuto riconoscimento da parte del Tribunale.
L’approdo risulta del tutto ineccepibile, dal momento che, come emerge dall’esame della sentenza di primo grado, la pena per ciascuno dei due reati contravvenzionali accertati era stata quantificata, alla base, in mesi tre di arresto e diminuita poi, proprio in virtù dell’applicazione dell’art. 62-bis cod. pen., a quella di mesi due di arresto, vale a dire nella misura massima di un terzo, ai sensi dell’art. 65 cod. pen.
I giudici di secondo grado hanno fondatamente ritenuto inammissibile la doglianza: e questa statuizione deve essere necessariamente replicata, con riguardo al medesimo motivo, ripetuto in questa sede.
Per il resto, la deduzione difensiva pure svolta per reclamare il minimo della pena è affetta da evidente genericità.
4.2. Per quanto concerne, poi, la censura insita nel sesto motivo e finalizzata a rimarcare – anzi, ribadire – la già evidenziata estraneità fra la pericolosità sociale dell’imputato, in via generale sempre revocabile e modificabile, e la (nuovamente presupposta) applicazione della continuazione, che avrebbe richiesto l’unitarietà del disegno criminoso, le notazioni che seguono rendono chiara l’eccentricità anche di questa doglianza.
Il Tribunale aveva, all’evidenza, applicato il cumulo materiale (ex art. 73 cod.
pen.) fra le pene detentive della stessa specie scaturenti dall’accertamento dei due distinti reati: ciascuna pena finale di pari a mesi due di arresto era stata cumulata nella pena complessiva di mesi quattro di arresto.
Con l’appello, COGNOME aveva lamentato (fra l’altro, in modo ritenuto meramente incidentale dalla Corte territoriale), per segnalarne la surrichiamata contraddittorietà con il profilo della pericolosità, l’avvenuta applicazione della continuazione: affermazione, quest’ultima, del tutto distonica rispetto all’effettiva base fondante lo iussum della sentenza di primo grado.
La Corte di appello – segnalato questo iato – ha ribadito che non risultava essere stata applicata la disciplina della continuazione e, inoltre, a completamento del discorso giustificativo in punto di commisurazione della pena, ha puntualizzato che le due pene determinate dal Tribunale esprimevano un’entità sanzionatoria del tutto congrua, in relazione alla gravità delle accertate violazioni, la cui reiterazione era dimostrativa della radicale indifferenza di COGNOME al precetto impostogli, e alla capacità a delinquere dell’imputato, attestata dai precedenti emersi a suo carico.
A fronte della nuova sottolineatura che il trattamento sanzionatorio non aveva contemplato l’applicazione della disciplina del reato continuato, la difesa ha, con il ricorso, reiterato, in modo rotatorio e avulso dalla realtà processuale, la critica basata sulla supposta contraddizione fra la pericolosità sociale e la insussistente – continuazione: l’inammissibilità della censura è consequenziale.
5. L’impugnazione, in definitiva, è complessivamente inammissibile.
Dall’inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 4 ottobre 2023