Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 32385 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 32385 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/09/2023 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOMEAVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio con riferimento al capo A e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello Bologna ha riformato, limitatamente al trattamento sanzioNOMErio, la condanna resa dal Tribunale in sede, nei confronti di NOME COGNOME, rideterminando la pena irrogata all’imputato in quella di mesi quattro di arresto, in relazione ai reati di cui ai ca A e B, già riconosciuti come avvinti dalla continuazione, riguardanti le contravvenzioni di cui agli artt. 2 e 76, comma 3, d. Igs. n. 159 del 2011, per aver violato il foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Bologna in virtù del quale era stato disposto il divieto di rientrare, senza autorizzazione, nei Comuni indicati nelle imputazioni, fatti accertati nelle due circostanze del 9 marzo 2020 e del 19 febbraio 2020, quando COGNOME veniva sorpreso nell’area di servizio autostradale Silaro Ovest, sita nel territorio del Comune di Caste! San Pietro Terme.
2.Propone tempestivo ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore, AVV_NOTAIO, affidando le proprie doglianze a due motivi di seguito riassunti, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si deduce errata applicazione di legge penale con riferimento all’art. 2 d. Igs. n. 159 del 2011 e vizio di motivazione.
La Corte territoriale ha accolto il motivo di appello relativo al trattamento sanzioNOMErio, mentre, con il secondo motivo, era stata devoluta altra censura.
I due capi di imputazione riportano date di notifica dell’ordine del Questore diverse.
La difesa evidenzia che la configurazione della contravvenzione per la quale si procede ha come presupposto sia l’inottemperanza all’ordine di rimpatrio – in tal caso il reato ha natura di reato omissivo istantaneo, che si consuma con la scadenza del termine entro il quale il soggetto avrebbe dovuto raggiungere il luogo di destinazione – sia il ritorno non autorizzato nel comune da cui è stato disposto l’allontanamento. In tale ultimo caso il reato ha natura permanente perdurando lo stato antigiuridico per tutto il tempo del soggiorno nel luogo vietato.
Per ritenere provata la condotta di ritorno in uno dei Comuni per i quali era stato disposto il foglio di via è necessario, quindi, provare l’allontanamento da questi luoghi. Prova che il pubblico ministero in questi casi avrebbe dovuto fornire.
Nel caso di specie, peraltro, la violazione non può essere ricondotta alla mancata osservanza del foglio di via nella forma della mancata ottemperanza all’allontanamento, poiché in atti vi è la prova che l’imputato era già stato identificato nei medesimi luoghi e denunciato.
La Corte d’appello non ha preso in considerazione la censura e ha valutato l’annotazione di servizio in atti che non può essere usata quale prova perché si tratta di annotazione formata dagli operanti che hanno rinvenuto l’imputato nell’area di servizio e che, quindi, non sapevano del provvedimento amministrativo avendone tratto l’esistenza da consultazione telematica o telefonica.
Altra considerazione, poi, devoluta alla Corte territoriale è rimasta priva di motivazione.
COGNOME sicuramente non è responsabile della seconda condotta contestata a distanza di pochi giorni dalla prima, essendo egli privo di mezzi di trasporto per il rientro nel comune di rimpatrio.
2.2. Con il secondo motivo si deduce errata applicazione di legge penale in particolare con riferimento all’art. 81 cod. pen. e vizio di motivazione.
La Corte territoriale ha ritenuto reato istantaneo la condotta contestata e per ciascuno dei capi di imputazione. Si trascura che la Corte di cassazione ha ritenuto la contravvenzione al foglio di via obbligatorio reato che può realizzarsi sia non ottemperando all’ordine di rimpatrio, sia facendo ritorno non autorizzato nel comune da cui sia stato disposto l’allontanamento, in questo ultimo caso assumendo natura di reato permanente.
Si richiama giurisprudenza di legittimità in termini e adottata anche in relazione al reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, TU Imm.
L’imputato ha commesso il reato nel momento del primo accertamento dell’illecito, persistendo nella medesima condizione criminosa e permanendo nel Comune di Castel San Pietro Terme, nonostante il foglio di via.
Una diversa conclusione è contraria ai principi costituzionali in tema di responsabilità penale, né vale a superare il ragionamento esposto quanto rilevato dal Tribunale.
Secondo il ricorrente la prova di più reati contestati spetta al pubblico ministero così come l’interruzione della condotta di permanenza; questo soprattutto avuto riguardo alla vicinanza delle date di accertamento delle violazioni e tenuto conto della lontananza del luogo di residenza dell’imputato.
Si richiama precedente di legittimità in termini (Sez. 1, n. 46452 del 18/12/2023, ricorrente COGNOME) con la quale è stata annullata senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste con riferimento al secondo reato contestato.
3.11 Sostituto Procuratore generale, COGNOME, ha concluso con requisitoria scritta, in assenza di tempestiva richiesta di discussione orale, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come convertito, richiamato da ultimo dall’art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel testo introdotto
dall’art. 17, d. I. 22 giugno 2023, n. 75, conv. con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, chiedendo l’annullamento senza rinvio con riferimento al capo A e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato con riferimento al secondo motivo.
I provvedimenti di merito rendono conto del fatto che gli operanti hanno riscontrato, all’atto del primo controllo, l’avvenuta notifica, esperita a man proprie in data 4 dicembre 2018, del provvedimento del Questore di Bologna n. 424 del 19 novembre 2018, che faceva divieto all’imputato di ritorno in vari comuni, fra cui quello di Castel San Pietro Terme, per un periodo di anni tre a far data dal giorno della notifica, senza preventiva autorizzazione del competente ufficio, con ordine di rientro nel Comune di residenza (Napoli) entro un giorno dalla notifica.
La sentenza della Corte di appello di Bologna, infatti, sottolinea che del provvedimento del Questore di Bologna si ha notizia dalle copie in atti e dalla notizia di reato, redatta dagli operanti al momento in cui COGNOME veniva sorpreso nell’area di servizio autostradale Sillaro Ovest, al kmINDIRIZZO dell’autostrada a INDIRIZZO, nel Comune di Castel San Pietro Terme, senza giustificato motivo (cfr. p. 4).
La diversa lettura dell’atto, prospettata dalla difesa, appare, in assenza di specifico travisamento denunciato, sollecitazione volta a rivalutare fonti di prova, operazione non consentita in sede di legittimità.
I provvedimenti di merito hanno, altresì, sottolineato che l’avvenuta adozione del provvedimento questorile, nota all’imputato e l’accertata violazione alla data del 19 febbraio 2020, contestata a COGNOME, integrano i presupposti del reato contravvenzionale ascritto nella forma della violazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento del Questore.
Le censure difensive sul punto sono, pertanto, infondate e quelle relative alla diversa data di notifica del provvedimento (il 12 febbraio 2019) indicata al capo A), sono assorbite dalle osservazioni che si svolgono in relazione al secondo motivo di ricorso.
2.1. Condivisibili sono le doglianze articolate con riferimento al profilo dell’unicità del reato.
Va premesso che la giurisprudenza di legittimità ritiene, come segnalato dal ricorrente, che la contravvenzione al foglio di via obbligatorio, di cui all’art. legge 27 dicembre 1956 n. 1423, può realizzarsi sia non ottemperando all’ordine di rimpatrio – e in tal caso ha natura di reato omissivo istantaneo, che si
consuma con la scadenza del termine entro il quale il soggetto avrebbe dovuto raggiungere il luogo di destinazione – sia facendo ritorno non autorizzato nel comune da cui sia stato disposto l’allontanamento. In tale ipotesi la condotta ha natura di reato permanente, perdurando lo stato antigiuridico per tutto il tempo del soggiorno nel luogo vietato (Sez. 1, n. 1366 del 2/10/1997, dep. 1998, Giunta, Rv. 209690 – 01).
Nel caso di specie, invero, è stata contestata la condotta dell’avere fatto ritorno nel comune di Castel San Pietro Terme (Bo) sia in data 19 febbraio 2020 (capo B), sia in data 9 marzo 2020 (capo A).
È evidente che, per poter configurare la seconda violazione, è necessario ipotizzare che COGNOME, dopo la prima condotta di inosservanza, avesse fatto effettivamente rientro nel comune di residenza, per poi allontanarsene in occasione della nuova trasgressione del divieto.
Tuttavia, di tale condotta presupposta i provvedimenti di merito non rendono conto, quanto alla prova fornita dalla Pubblica accusa, in capo alla quale incombe la dimostrazione di tutti gli elementi della fattispecie incriminatrice, ivi compresi i relativi presupposti.
2.2.Ne consegue, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere, sul punto, annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste, con eliminazione della pena irrogata, a titolo di continuazione, per il secondo reato commesso in data 9 marzo 2020 contestato al capo A).
3.Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto limitatamente al reato contestato al capo A) perché il fatto non sussiste e al trattamento sanzioNOMErio, che deve essere ridetermiNOME ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., escludendo l’aumento operato a titolo di continuazione di mesi due di arresto, per il reato di cui al capo A.
Sicché, sulla pena base di mesi sei di arresto deve essere effettuata soltanto la riduzione nella misura della metà, per il prescelto rito abbreviato, secondo la vigente formulazione dell’art. 442 cod. proc., per effetto della legge n. 103 del 2017, così rideterminandosi, la pena irrogata, in quella di mesi tre di arresto. Nel resto, il ricorso deve essere, invece, rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al apo A) perché il fatto non sussiste ed al trattamento sanzioNOMErio, che determina in mesi tre di arresto. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso, il 23 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente