Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33893 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33893 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima città del 15/11/2021, che aveva ritenuto NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 7′ d.lgs. 0 settembre 2011 e lo aveva condannato – previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche – alla pena di mesi due di arresto, oltre che al pagamento delle spese processuali, disponendone la riconduzione – una volta scontata la pena – al luogo del rimpatrio.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, per il tramite del difensore AVV_NOTAIO, denunciando violazione e falsa applicazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., stante difetto dell’elemento soggettivo e il mancato rilievo della illegittimità del fogl via obbligatorio adottato nei suoi confronti.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in ragione della manifesta infondatezza dei motivi, finalizzati – peraltro – ad ottenere una rivalutazione aspetti attinenti al fatto, operazione non consentita nella presente sede di legittimità. Ed invero, le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili di meri coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata e la cui riproposizione è volta – con tutta evidenza – ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova.
In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti la cui rivalutazio è preclusa in sede di legittimità. E costante, infatti, l’insegnamento di quest Corte, secondo la quale il sindacato in ordine alla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l’analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell’atto, oltre che della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere – nel giudizio di legittimità – «nuove» attribuzioni di significa ovvero realizzare una diversa lettura, in ordine ai medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, fra tante, Sez. 6, n. 11194 del 8.3.2012, COGNOME, Rv 252178). A fronte dei dati vagliati – di univoca significazione – l’ipotesi alternativa intro dalla difesa appare del tutto irragionevole, come esposto in sentenza e non assume alcuna forza logica antagonista. Il dubbio, infatti, per determinare l’ingresso di un reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare u valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello
che la logica stessa consente di escludere o di superare (Sez. 1, n. 315 21/05/2008, COGNOME, rv 240763).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 01 luglio 2024.