Foglio di via obbligatorio: la Cassazione chiarisce i limiti del ricorso
L’inosservanza di un foglio di via obbligatorio costituisce un reato e le conseguenze possono essere serie. Con l’ordinanza n. 20290/2024, la Corte di Cassazione ha ribadito alcuni principi fondamentali riguardanti l’impugnazione di una condanna per tale violazione, chiarendo perché un ricorso basato su una semplice richiesta di rivalutazione dei fatti sia destinato all’inammissibilità.
I Fatti di Causa: Il Mancato Rispetto del Divieto di Ritorno
Il caso riguarda un individuo destinatario di un foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Pescara in data 30 aprile 2019. Tale misura gli imponeva di non fare ritorno nel comune. Tuttavia, in data 14 maggio 2021, l’uomo veniva controllato da agenti di polizia proprio a Pescara, in evidente violazione del provvedimento. Per questa inottemperanza, veniva condannato in primo grado e successivamente dalla Corte di Appello de L’Aquila alla pena di un mese di arresto.
Contro la sentenza di secondo grado, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando presunte carenze motivazionali della decisione.
Le Ragioni del Ricorso e la Valutazione della Corte Suprema
Il ricorrente, attraverso le sue doglianze, chiedeva di fatto alla Corte di Cassazione di riesaminare nel merito l’intera vicenda processuale. Sosteneva che la motivazione della sentenza d’appello fosse insufficiente a giustificare la sua condanna.
La Corte Suprema, tuttavia, ha preso una posizione netta, dichiarando il ricorso inammissibile. Vediamo nel dettaglio le motivazioni di questa decisione.
La Decisione della Cassazione: Quando il ricorso sul foglio di via obbligatorio è inammissibile
La Corte ha evidenziato due punti cruciali che hanno portato alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
La Richiesta di Riesame del Merito
Il primo motivo risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione. La Suprema Corte è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è quello di ricostruire i fatti o di valutare nuovamente le prove, ma di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano fornito una motivazione logica e non contraddittoria. Nel caso di specie, il ricorso si limitava a postulare carenze motivazionali senza dimostrarle, traducendosi in una richiesta di terza valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità.
La Conferma della Pericolosità Sociale
Il secondo punto riguarda la legittimità del foglio di via obbligatorio originario. La Corte ha sottolineato che la valutazione sulla pericolosità sociale del soggetto, che è il presupposto per l’emissione del foglio di via, era stata correttamente effettuata dal Questore sulla base dei numerosi precedenti di polizia a carico dell’individuo. La Corte di Appello aveva fatto giusto riferimento a questi precedenti, e non era possibile, in sede di ricorso, rivalutare quel giudizio negativo formulato dall’autorità di pubblica sicurezza.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto che il compendio probatorio fosse univocamente sfavorevole al ricorrente. La sua presenza a Pescara, accertata dagli agenti di polizia, dimostrava senza ombra di dubbio l’inottemperanza all’ordine del Questore. La Corte d’Appello aveva vagliato la vicenda in modo logico e coerente con le risultanze processuali. Inoltre, la pericolosità sociale del soggetto, dimostrata dai suoi precedenti, giustificava pienamente la misura di prevenzione. Di conseguenza, il ricorso, non presentando vizi di legittimità ma solo una richiesta di nuova valutazione, doveva essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni
L’ordinanza in esame è un importante promemoria dei limiti del ricorso in Cassazione. Non è sufficiente contestare genericamente la ricostruzione dei fatti per ottenere un annullamento della condanna. È necessario individuare specifici vizi di legge o di motivazione (illogicità manifesta, contraddittorietà). In materia di violazione del foglio di via obbligatorio, la prova dell’inottemperanza è spesso diretta e difficilmente contestabile. La valutazione sulla pericolosità sociale, inoltre, se fondata su elementi concreti come i precedenti di polizia, non può essere rimessa in discussione nel giudizio sulla violazione dell’ordine, che ne è solo una conseguenza.
Cosa succede se non si rispetta un foglio di via obbligatorio?
In base al provvedimento, la violazione del foglio di via obbligatorio costituisce un reato (previsto dall’art. 76, c. 3, D.Lgs. 159/2011) ed espone a una condanna penale, che nel caso di specie è stata di un mese di arresto.
È possibile contestare la propria ‘pericolosità sociale’ nel processo per la violazione del foglio di via?
No. Secondo la Corte, la valutazione sulla pericolosità sociale, che è il presupposto per l’emissione del foglio di via, è effettuata dall’autorità di pubblica sicurezza (il Questore). Nel processo per la violazione di tale ordine, quel giudizio non può essere rivalutato, specialmente se basato su elementi oggettivi come i precedenti di polizia.
Per quale motivo un ricorso in Cassazione per questo reato può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se, invece di denunciare vizi di legge o difetti logici evidenti nella motivazione della sentenza, si limita a chiedere alla Corte di riesaminare i fatti e le prove. Questo tipo di valutazione, definita ‘di merito’, non è consentita in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20290 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20290 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ASCIONE NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 13 ottobre 2023, con la quale la Corte di appello dell’Aquila aveva confermato la decisione impugnata, con cui NOME COGNOME era stato condannato alla pena di un mese di arresto per il reato di cui all’art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, accertato a Pescara il 14 maggio 2021.
Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in due correlate doglianze, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello dell’Aquila, nel rispetto delle regole della logica, alle risultan processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 – 01).
Ritenuto che il compendio probatorio, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti nell’immediatezza dei fatti, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione processuale di NOME COGNOME, non potendosi dubitare dell’inottemperanza al foglio di via obbligatorio emesso nei suoi confronti dal AVV_NOTAIO di Pescara il 30 aprile 2019, essendo stato l’imputato controllato dagli agenti della Questura di Pescara mentre si trovava in INDIRIZZO.
Ritenuto, per altro verso, che la Corte territoriale evidenziava che la pericolosità sociale di NOME COGNOME doveva ritenersi dimostrata dai suoi numerosi precedenti di polizia, che venivano correttamente richiamati nel provvedimento impugnato, che non consentivano di rivalutare il giudizio negativo formulato nei confronti del ricorrente dal AVV_NOTAIO di Pescara (Sez. F, n. 54155 del 27/07/2018, COGNOME, Rv. 274649 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 maggio 2024.