Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25107 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25107 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOMENOME nato a PISTOIA il 14/08/1981
avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in preambolo, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma di quella con la quale il Tribunale della medesima città, in data 11 ottobre 2021, aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen, 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ha rideterminato la pena inflitta in venti giorni di arresto (previa riduzione dell’aumento per la continuazione interna, e la correzione dell’errore del giudice di primo grado che aveva ridotto, in forza del rito abbreviato prescelto, la pena irrogata nella misura di 1/3, invece che di quella di 1/2, trattandosi di contravvenzione).
Ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, che eccepisce, con un unico motivo, il difetto della motivazione e l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ed agli artt. 5 e 6 legge n. 2248 del 1865 all. E.
Hanno errato i Giudici di merito a non disapplicare il provvedimento emesso dal Questore di Venezia il 11/04/2018 e notificato all’imputata il 16/04/2018, trattandosi di provvedimento illegittimo, in quanto carente di uno dei suoi elementi essenziali, costituito dall’accertamento del luogo di residenza del soggetto destinatario dell’ordine del rimpatrio.
Ricordato il principio di diritto già sancito dalla Corte di legittimità per cui, in tema di foglio di via obbligatorio, le prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell’ordine di allontanamento, costituiscono condizioni imprescindibili e inscindibili per la sua legittima emissione (Sez. 1, n. 40832 del 25/06/2019, NOME, Rv. 277480 – 01), osserva la difesa come l’imputata non avesse, al momento dell’emissione del provvedimento questorile, più alcuna dimora effettiva nel territorio nazionale, dal momento che ella era stata cancellata per irreperibilità, il 28/04/2018, dal Comune di Montale, ultimo luogo di residenza (e conseguendo la cancellazione ad un periodo di irreperibilità di circa un anno).
Le mere indicazioni dell’imputata circa un’altra dimora (indicata nel provvedimento del Questore), non inficiano le conclusioni raggiunte in punto di illegittimità del provvedimento in questione, dal momento che è stato provato che la donna, all’epoca dei fati, non disponeva, nel concreto e con effettività, di una residenza ove far rientro coattivamente in osservanza al foglio di via.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Secondo l’ormai consolidata esegesi dell’art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, cui il Collegio intende dare continuità, «le prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell’ordine di allontanamento costituiscono condizioni imprescindibili e inscindibili per la legittima emissione del foglio di via obbligatorio, con la conseguenza che la mancanza di una delle due prescrizioni determina l’illegittimità del provvedimento, rilevabile dal giudice penale al fine di disapplicarlo per difformità dalla fattispecie tipica, con la conseguente insussistenza del reato di cui all’art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159» (ex GLYPH pluribus GLYPH Sez. 1 n. 34556 del 18/04/2023, GLYPH NOME COGNOME Rv. 285058; Sez. 1, n. 24163 del 11/03/2022, COGNOME, Rv. 283403; Sez. 1, n. 14023 del
17/02/2022, Ciurar, Rv. 282851).
L’accertata inscindibilità nel provvedimento del divieto di rientro della persona (in difetto di autorizzazione, o prima del termine imposto) nel Comune dal quale la medesima viene estromessa e dell’ordine di fare ritorno nel luogo di residenza dal quale la persona si è allontanata – si è inoltre chiarito – comporta l’ulteriore conseguenza che la norma istitutiva della misura di prevenzione personale in esame non possa trovare concreta applicazione nei confronti di colui il quale sia privo di residenza, intesa come effettiva e abituale dimora, sia pure per un tempo limitato, nel territorio nazionale.
Considerata, invero, la ratio dell’istituto, costituita dal perseguimento dell’obiettivo di far ritornare la persona pericolosa nel comune in cui il soggetto risiede e in cui può meglio esplicarsi il controllo di pubblica sicurezza nei suoi confronti, la stessa non si rinviene quando sia del tutto mancante il luogo di residenza in cui destinare il medesimo con la misura coercitiva del foglio di via. Il divieto di fare rientro nel territorio di allontanamento presuppone che sia sussistente e, quindi, conosciuto un diverso comune nel quale il soggetto destinatario del foglio di via abbia diritto di soggiornare e dal quale non possa essere allontanato (Sez. 1, n. 13975 del 05/03/2020, NOME COGNOME, Rv. 278821 Sez. 1, n. 37816 del 05/04/2019, NOME NOME COGNOME, n. m.).
Nel caso in esame, i Giudici risultano avere fatto corretta applicazione dei citati principi.
Il provvedimento emesso dal Questore di Venezia il 11/04/2018 imponeva all’imputata l’allontanamento dal territorio del Comune di Venezia con contestuale intimazione di fare rientro nel luogo di residenza, esistente e conosciuto, indicato nel
corpo stesso del provvedimento questorile sulla base delle indicazioni provenienti dall’imputata, che aveva indicato, quale luogo di dimora, quello di Pistoia, INDIRIZZO
n. 150. Evidenziavano altresì entrambi i Giudici di merito come l’effettività del luogo trovasse conferma nella circostanza che la COGNOME, al momento del controllo da
parte della polizia giudiziaria, avesse indicato il medesimo luogo di residenza.
Correttamente i Giudici della Corte veneziana hanno ritenuto non dirimenti le vicende anagrafiche della COGNOME presso il Comune di Montale, attesa la
ritenuta effettività, sulla base degli elementi già evidenziati, della dimora indicata nel provvedimento del questore di Venezia.
In definitiva, quindi, l’indicazione nel provvedimento questorile del Comune di residenza della persona destinataria dell’atto ne determina la sua piena validità, non
riscontrandosi la lamenta carenza di uno dei suoi elementi essenziali, sicché la sua inosservanza resta condotta penalmente rilevante.
4. GLYPH
Il ricorso deve conseguentemente essere respinto. Al rigetto consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 16/04/2025