Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20582 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20582 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni rassegnate, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10 giugno 2022 la Corte di appello di Napoli ha confermato quella con cui il Tribunale di Torre Annunziata, il 19 novembre 2020, ha dichiarato NOME COGNOME colpevole di due reati ex art. 76 comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – commessi, rispettivamente, 1’8 agosto 2018 ed il 5 novembre 2018 e consistiti nell’inottemperanza al provvedimento del AVV_NOTAIO di allontanamento dal territorio del Comune di Boscoreale per la durata di due anni, notificato all’imputato il 20 dicembre 2017 – nonché di quello sanzionato dall’art. 73 del medesimo plesso normativo, concretato dall’avere COGNOME circolato, il 5 novembre 2018, alla guida di un autoveicolo a dispetto dell’adottata revoca della patente, e, riconosciuto il vincolo della continuazione, lo ha condannato alla pena, ridotta di un terzo per la scelta dl rito abbreviato, di dieci mesi di arresto, oltre che al pagamento delle spese processuali.
I giudici di merito hanno concordemente ritenuto la sussistenza degli elementi costitutivi dei reati oggetto di addebito, avuto riguardo, tra l’altro, al tenore del provvedimento del AVV_NOTAIO, che è stato adottato sul rilievo della pericolosità sociale di COGNOME, adeguatamente comprovata dagli elementi ivi indicati e tale da imporne l’allontanamento, con finalità preventive, da un territorio nel quale, in assenza di radicamento per comprovate ragioni abitative o lavorative, egli risulta essersi portato unicamente per scopi illeciti.
NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il qualteccepisce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello disatteso la richiesta di disapplicare il foglio di via obbligatorio in quanto mancante dell’indicazione della località nella quale egli avrebbe dovuto fare ritorno.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell’art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, il 12 dicembre 2022, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per insussistenza dell’addebito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
La condotta sanzionata dall’art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, consiste nella contravvenzione alle disposizioni di cui all’art. 2 del
medesimo decreto legislativo, a tenore del quale «Qualora le persone indicate nell’articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate».
La norma individua e descrive il contenuto del provvedimento amministrativo (la cui inosservanza integra il reato e che ne costituisce il necessario antecedente logico-giuridico) e lo configura come una misura di prevenzione di natura promiscua, che assomma effetti coercitivi e inibitori: il rimpatrio, con il foglio di via obbligatorio, e il divieto di ritorno.
La legittima emissione del provvedimento da parte del questore postula la sussistenza di una duplicità di condizioni, che devono ricorrere contestualmente (come fatto palese dall’uso della congiunzione «e»), rappresentate, da un lato, dal giudizio di pericolosità formulato nei confronti della persona appartenente a una delle categorie indicate nel precedente art. 1, e, dall’altro, dal dato di fatto che la persona si trovi fuori del luogo di residenza.
Ritiene il Collegio che l’atto amministrativo, per essere conforme alla fattispecie tipica descritta dalla legge, debba prevedere, quale presupposto necessario – e non già eventuale o alternativo – del divieto di rientro della persona (in difetto di autorizzazione, o prima del termine imposto) nel comune dal quale viene allontanata, l’ordine di fare ritorno nel luogo di residenza con foglio di via obbligatorio.
Secondo questa prospettiva, l’accertamento che la persona si trova in un luogo diverso da quello di residenza e l’ordine conseguente di farvi (immediato) rientro costituiscono, dunque, condizioni imprescindibili – e inscindibili – della legittima emissione della contestuale inibitoria, rivolta al medesimo soggetto, di fare ritorno nel luogo dal quale viene allontanato.
Da ciò discende che l’assenza nel provvedimento del questore del suddetto accertamento e/o del conseguente – necessario – ordine di «rimpatrio» rende l’atto amministrativo difforme dalla fattispecie tipica e carente di uno degli elementi essenziali previsti dall’art. 2 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la cui mancanza è idonea a produrre la nullità (di natura strutturale) dell’atto prevista dall’art. 21-septies della legge 7 agosto 1990, n. 241, sul procedimento amministrativo.
È questa, peraltro, l’interpretazione che – superando l’orientamento formatosi in passato presso la Corte di cassazione, che riteneva la legittimità del
provvedimento impositivo di una sola delle prescrizioni indicate dall’art. 2 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (in questo senso cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 4702 del 12/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259018; Sez. 1, n. 29694 del 07/06/2012, COGNOME, Rv. 253069; Sez. 1, n. 46257 del 08/11/2012, COGNOME, Rv. 253966) – si è, a far data dal 2019, stabilmente imposta e che è stata recepita, tra le tante, da Sez. 1, n. 24163 del 11/03/2022, COGNOME, Rv. 283403; Sez. 1, n. 13975 del 05/03/2020, COGNOME, Rv. 278821; Sez. 1, n. 40832 del 25/06/2019, NOME, Rv. 277480.
4.1. Che questa sia la più corretta lettura della disposizione è confermato, in primis, dal suo tenore testuale, che individua con chiarezza due distinti presupposti, costituiti, rispettivamente, dalla pericolosità per la sicurezza pubblica e dal trovarsi l’interessato fuori del luogo di residenza, ciò che, già sotto il profilo logico, presuppone l’esistenza di un luogo di residenza ove costui come reso evidente dal prefisso iterativo «ri», utilizzato dal legislatore anche con riferimento alla destinazione del soggetto allontanato, per la quale è stato scelto il verbo «rimandare» – ha fissato il centro dei propri interessi.
Ciò influisce sul contenuto minimo ed imprescindibile del provvedimento, che ricollega l’allontanamento dal comune in cui si è manifestata la pericolosità sociale al rimpatrio in quello di residenza, con conseguente divieto di ritorno nel comune dal quale il destinatario del foglio di via è stato allontanato.
4.2. Nella stessa direzione milita il precetto penale della cui trasgressione si discute, nella parte in cui dispone che «Nella sentenza di condanna viene disposto che, scontata la pena, il contravventore sia tradotto al luogo del rimpatrio» (adempimento che, va incidentalmente notato, il Tribunale, nel caso di specie, ha curato, quantunque il foglio di via obbligatorio non recasse menzione del «luogo del rimpatrio»), in tal modo dando per scontata e presupposta l’esistenza e la pregressa indicazione, all’atto dell’adozione del foglio di via obbligatorio le cui prescrizioni sono state disattese, di un luogo di residenza verso il quale è stato ordinato il ritorno.
4.3. In chiave teleologica, poi, deve segnalarsi il saldo ancoraggio delle disposizioni in esame alla necessità di prevenire le manifestazioni della pericolosità sociale recte: per la sicurezza pubblica – della quale il destinatario del foglio di via ha dimostrato di essere portatore, ovvero alla finalità di controllo che orienta l’intero settore delle misure di prevenzione personale.
A quest’ultimo proposito, soccorre la pronunzia della Corte costituzionale n. 24 del 2019, che – nell’escludere che le misure di prevenzione personale abbiano nella sostanza carattere sanzionatorio-punitivo e, quindi, chiamino in causa necessariamente le garanzie che la CEDU, e la stessa Costituzione,
sanciscono per la materia penale – ha ribadito che esse, imperniate come sono su un giudizio di persistente pericolosità del soggetto, hanno una chiara finalità preventiva anziché punitiva, mirando a limitare la libertà di movimento del loro destinatario per impedirgli di commettere ulteriori reati, o quanto meno per rendergli più difficoltosa la loro realizzazione, consentendo al tempo stesso all’autorità di pubblica sicurezza di esercitare un più efficace controllo sulle possibili iniziative criminose del soggetto.
Il giudice delle leggi ha tratto argomento dalla precedente considerazione per notare come l’indubbia dimensione afflittiva delle misure di prevenzione personale non sia, in quest’ottica, «che una conseguenza collaterale di misure il cui scopo essenziale è il controllo, per il futuro, della pericolosità sociale del soggetto interessato: non già la punizione per ciò che questi ha compiuto nel passato».
5. Posto, allora, che scopo del foglio di via obbligatorio, così come di ogni altra misura di prevenzione personale, è quello di arginare il pericolo di commissione di future condotte illecite, appare evidente che la fruttuosità del provvedimento è legata, quantomeno in via concorrente, all’invio del soggetto presso il luogo ove, avendo egli fissato la propria residenza, sono minori le difficoltà per le istituzioni preposte di esercitare la vigilanza e porre in essere le ulteriori iniziative intese a prevenire eventuali iniziative criminose, mentre, per converso ed in parallelo, più consistenti sono le chances che il destinatario del foglio di via si astenga, in un ambiente in cui egli è meglio inserito, da comportamenti devianti.
L’obiettivo della norma risulterebbe, invece, sostanzialmente frustrato, almeno sotto l’angolo prospettico considerato, qualora si ammettesse – come espressamente stimato dalla Corte di appello partenopea, a dire della quale «il contenuto primario del f.v.o. è il divieto fatto al soggetto di ritornare, senza autorizzazione, in un dato Comune dove non è residente e dal quale viene allontanato», sicché «l’oggetto della norma penale vilata in questa sede è esclusivamente la trasgressione alla prescrizione di non rientrare senza permesso nel Comune di Boscoreale, a nulla rilevando l’eventuale obbligo di rientrare nel Comune di residenza» – la legittimità di un provvedimento dal contenuto circoscritto all’allontanamento dal luogo di manifestazione della pericolosità sociale ed al divieto di reingresso, in quanto tale non funzionale alle immanenti e preminenti esigenze di controllo.
Tanto autorizza ad affermare che il foglio di via obbligatorio privo dell’ordine di rimpatrio verso il luogo di residenza per non avere il destinatario una residenza, ovvero un luogo in cui egli ha fissato, in modo più o meno stabile, il
centro dei propri interessi, sarebbe inidoneo a soddisfare le finalità preventive sottese alla norma in esame.
5.1. Sono queste, del resto, le indicazioni che la stessa Corte costituzionale fornì, già nel 1964, con la sentenza n. 68, con la quale confermò la compatibilità dell’istituto con i precetti della Carta fondamentale, e segnatamente con gli artt. 3, 16, 25, terzo comma, e 102, primo comma, sulla scorta, tra l’altro, di argomentazioni che appaiono perfettamente coerenti con la soluzione qui adottata in ordine alla ineludibile necessità che il foglio di via obbligatorio contenga tanto l’ordine di rimpatrio verso un luogo determinato quanto il divieto, entro una data cornice temporale, di ritorno in quello dal quale il destinatario è stato allontanato.
Scrisse, in proposito, il giudice delle leggi: «L’obbligo di portarsi, almeno inizialmente, nel Comune di residenza risponde ad una esigenza logica, fondata sulla realtà: senza la indicazione di una destinazione il foglio di via avrebbe l’aspetto di un bando, non di un ordine di trasferimento da un Comune ad un altro.
D’altra parte, poiché tra Comuni e Comuni della Repubblica italiana non ci sono barriere, non sarebbe materialmente possibile né per l’autorità di pubblica sicurezza né per la stessa persona munita di foglio di via obbligatorio accertare e fare accertare se tale persona si sia effettivamente allontanata dal territorio di un Comune.
Ora, siffatto accertamento non è soltanto richiesto da esigenze di buon funzionamento degli uffici di polizia ai fini di un efficace controllo, che può essere unicamente effettuato presso gli uffici esistenti in un determinato Comune; ma l’ordine di raggiungere il Comune di residenza offre anche una garanzia per la stessa persona munita del foglio di via, al cui interesse giova che la destinazione sia fissata dalla legge.
Difatti, più gravi limitazioni della libertà di soggiorno e di circolazione e maggiori disagi si sarebbero avuti se la scelta fosse stata devoluta all’autorità di pubblica sicurezza. Né la scelta poteva essere lasciata allo stesso interessato, dovendosi ragionevolmente presumere che egli nel luogo della sua dimora abituale abbia le maggiori possibilità di reinserirsi in un ambiente più confacente ad un sistema di vita meno esposto ai pericoli ed ai turbamenti del luogo di non abituale dimora».
5.2. Stando così le cose, non pare assumere significativa rilevanza, in direzione contraria a quella sin qui indicata, la previsione, nell’ambito della normativa in materia di anagrafe (cfr., in specie, l’art. 2 della legge 24 dicembre 1954 n. 1228, recante «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente», e l’art. 7 del «Regolamento anagrafico della popolazione residente», approvato
con d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, e modificato dal d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126), dell’iscrizione d’ufficio delle persone senza fissa dimora né domicilio nei registri anagrafici del comune di nascita, disposizione che, ispirata da tangibili ragioni burocratiche e statistiche, non risponde alle finalità di controllo che si è detto essere sottese alla normativa sul foglio di via obbligatorio né garantisce la fruizione di quei presidi che rendono meno probabile la commissione di ulteriori reati.
6. Una volta acclarata l’illegittimità del provvedimento amministrativo che, nell’imporre l’allontanamento del soggetto socialmente pericoloso da un dato luogo ed il divieto di farvi ritorno per un certo torno di tempo, non gli prescriva di portarsi nel luogo di residenza, va positivamente risolto il dilemma in ordine alla sindacabilità dell’atto in sede penale, in bonam partem ed in vista della disapplicazione del provvedimento illegittimo alle cui disposizioni imperative l’imputato non abbia ottemperato.
Sul punto, va ricordato che – come già chiarito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 3 del 31/01/1987, Giordano, Rv. 176304 – il potere di sindacato e di disapplicazione da parte del giudice penale dell’atto amministrativo, anche nel caso in cui esso non comporti una lesione di diritti soggettivi, può trovare fondamento e giustificazione in una esplicita previsione legislativa (come ad esempio avviene con il disposto dell’art. 650 cod. pen.), ovvero nell’ambito di interpretazione della norma penale, qualora la legittimità dell’atto amministrativo si presenti essa stessa come elemento essenziale della fattispecie criminosa.
Nel caso in esame, l’accertamento della rispondenza della misura di prevenzione disciplinata dall’art. 2 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, al modello tipico previsto dalla legge costituisce adempimento doveroso, avente ad oggetto proprio la validità dell’atto integrante il presupposto del reato, e tanto più ineludibile allorché l’invalidità discenda dal difetto di uno degli elementi essenziali del provvedimento, integrante la forma più grave di patologia, rappresentata dalla nullità e non dall’annullabilità.
Questa Corte, invero, ha avuto modo di affermare che la conformità a legge del provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio deve essere accertata dal giudice penale alla luce dei parametri – indicati nell’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990 – dell’incompetenza, della violazione di legge e dell’eccesso di potere, con la precisazione, per quanto riguarda quest’ultimo, che esso è suscettibile di cognizione da parte del giudice ordinario non solo nella classica configurazione dello sviamento di potere, ma anche nelle varie figure sintomatiche elaborate dalla giurisprudenza amministrativa (Sez. 1 n. 28549 del 18/06/2008, Girola, Rv. 241084).
Non vi è ragione, dunque, di limitare o circoscrivere l’ambito e la portata del sindacato di legittimità del giudice penale, quando esso investa addirittura l’accertamento della presenza degli elementi essenziali del provvedimento amministrativo, la cui mancanza sia idonea a comportare la più grave sanzione della nullità (in conformità, del resto, all’indirizzo risalente a Sez. 3, n. 6537 del 30/03/1992, Melone, Rv. 190458), avuto ulteriormente riguardo al rango della situazione giuridica soggettiva lesa per effetto della imposizione, al di fuori delle condizioni previste dalla legge, dei limiti alla libertà di circolazione connessi alla emissione di foglio di via obbligatorio.
Appurato, da un canto, sul piano oggettivo, che la fattispecie legale tipica del foglio di via obbligatorio prevede la necessaria compresenza di entrambe le intimazioni, quella di fare rientro nel comune di residenza e quella di non fare ritorno nel comune oggetto dell’ordine di allontanamento, la prima delle quali costituisce condizione e antecedente logico della seconda, e, dall’altro, che la corretta formazione dell’atto costituisce il presupposto del reato, integrato dall’inosservanza anche di una sola delle sue prescrizioni, deve giocoforza concludersi che la mancanza dell’una o dell’altra prescrizione, determinando la carenza di un elemento essenziale, come tale incidente sulla validità e legittimità del provvedimento, comporta il venir meno dello stesso presupposto giuridico della condotta incriminata, costituita dalla violazione della disposizione di un provvedimento validamente e legittimamente formato.
Poiché nel caso di specie è pacifico che il provvedimento del AVV_NOTAIO che ha ordinato l’allontanamento di COGNOME dal territorio del Comune di Boscoreale per la durata di anni due non è stato accompagnato da contestuale intimazione, rivolta al medesimo soggetto, di fare rientro nel luogo di residenza, deve conclusivamente ritenersi, in adesione alla prospettiva del ricorrente, l’insussistenza del reato derivante dall’inottemperanza di un ordine di allontanamento contenuto in un provvedimento affetto da nullità, perché privo di uno dei suoi elementi essenziali.
7.1. Analogamente, la patologia del provvedimento impositivo della misura di prevenzione incide, facendola venire meno, sulla rilevanza penale della condotta di guida con patente revocata, contestata a COGNOME NOME al capo 1) della rubrica.
Al riguardo, occorre, peraltro, notare come l’adozione del foglio di via obbligatorio non determina, di per sé, l’inibizione al rilascio della patente di guida o, se del caso, la revoca del provvedimento abilitativo nei confronti del destinatario, atteso che l’art. 120 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, contempla
apposita eccezione, al comma 1, per coloro che siano raggiunta dalla misura di prevenzione di cui all’art. 2 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso il 10/01/2023.