Foglio di Via Obbligatorio: i Limiti al Controllo del Giudice
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione chiarisce i confini del controllo giurisdizionale sul foglio di via obbligatorio, una misura di prevenzione personale emessa dal Questore. La pronuncia ribadisce un principio consolidato: il giudice penale, chiamato a decidere sulla violazione di tale ordine, non può sostituirsi all’autorità amministrativa nel valutare la pericolosità del soggetto, ma deve limitarsi a un controllo di legittimità formale dell’atto.
Il Caso: Violazione del Foglio di Via e Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per la contravvenzione prevista dall’art. 76, comma 3, del D.Lgs. 159/2011, per non aver rispettato un foglio di via obbligatorio emesso nei suoi confronti. La Corte d’Appello di Catanzaro aveva confermato la sentenza di primo grado.
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione, sollevando un unico motivo: un vizio di motivazione relativo alla legittimità del provvedimento del Questore. In sostanza, la difesa contestava la valutazione di pericolosità sociale che era alla base dell’emissione dell’ordine di allontanamento.
Il Sindacato Giudiziale sul Foglio di Via Obbligatorio
La Corte Suprema, nel dichiarare il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, si è richiamata a un orientamento giurisprudenziale pacifico. Il punto centrale è che il sindacato del giudice penale sul foglio di via obbligatorio non può consistere in una nuova e autonoma valutazione del giudizio di pericolosità espresso dal Questore.
Il ruolo del giudice è circoscritto alla verifica dei seguenti aspetti:
1. Conformità alla legge: L’atto deve rispettare le prescrizioni normative.
2. Obbligo di motivazione: Il provvedimento deve contenere una motivazione che non sia meramente apparente, ma plausibile e basata su elementi di fatto concreti.
In altre parole, il giudice non può chiedersi se il soggetto sia effettivamente pericoloso, ma solo se il Questore abbia spiegato in modo logico e sufficiente perché lo ritiene tale, senza incorrere in un palese abuso del suo potere discrezionale.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Nel caso specifico, la Cassazione ha riscontrato che la sentenza impugnata si era correttamente attenuta a questo principio. I giudici di merito avevano verificato che l’atto amministrativo del Questore conteneva una ‘puntuale enunciazione’ degli indici di pericolosità. Tra questi, venivano menzionati l’abituale frequentazione di piazze di spaccio e i precedenti penali in materia di stupefacenti.
Questi elementi sono stati ritenuti sufficienti a fondare una motivazione plausibile, escludendo così la possibilità di configurare un ‘abuso del potere discrezionale questorile’. Di conseguenza, il motivo di ricorso, che mirava a una rivalutazione nel merito della pericolosità, è stato giudicato manifestamente infondato.
Conclusioni: La Decisione e le Sue Implicazioni
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Come conseguenza processuale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
La decisione riafferma la netta separazione tra la valutazione discrezionale dell’autorità amministrativa di pubblica sicurezza e il controllo di legittimità dell’autorità giudiziaria. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, ciò significa che l’impugnazione di una condanna per violazione del foglio di via ha scarse probabilità di successo se si limita a contestare la valutazione di pericolosità, a meno che non si dimostri una palese illogicità, un’assenza di motivazione o una violazione di legge nell’atto del Questore.
Qual è il limite del controllo del giudice penale su un foglio di via obbligatorio?
Il controllo del giudice penale non può estendersi a una nuova valutazione nel merito della pericolosità sociale del soggetto, che è di competenza discrezionale del Questore. Il giudice deve limitarsi a verificare la conformità dell’atto alla legge e l’esistenza di una motivazione plausibile e non meramente apparente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché mirava a una rivalutazione del giudizio di pericolosità, un’operazione non consentita al giudice. La Corte ha constatato che il provvedimento del Questore era adeguatamente motivato, citando elementi di fatto concreti come la frequentazione di piazze di spaccio e precedenti per reati di droga.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione?
In base alla decisione, la dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, ritenuta equa in 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20986 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20986 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro confermava la condanna inflitta ad NOME COGNOME, in relazione alla contravvenzione di cui all’art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 (violazione del foglio di via obbligatorio).
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, che, con unico motivo, denuncia vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta legittimità del provvedimento emesso dal AVV_NOTAIO.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per manifesta infondatezza.
Per pacifica giurisprudenza (Sez. F, n. 54155 del 27/07/2018, COGNOME, Rv. 274649-01; Sez. 1, n. 44221 del 17/09/2014, COGNOME, Rv. 260897-01; Sez. 1, n. 248 del 13/12/2007, dep. 2008, COGNOME, Rv. 238767-01), il sindacato del giudice in ordine al foglio di via obbligatorio, adottato dal AVV_NOTAIO, non può tradursi nella rivalutazione del giudizio di pericolosità espresso dal provvedimento, dovendo soltanto riguardare la verifica della conformità di quest’ultimo alle prescrizioni di legge, tra le quali rient l’obbligo di motivazione, plausibile e non apparente, sugli elementi di fatto da cui viene desunto il giudizio di pericolosità.
La sentenza impugnata si è rettamente attenuta al principio, avendo verificato che l’atto amministrativo recasse una puntuale enunciazione dei suddetti indici di pericolosità (tra cui l’abituale frequentazione di piazze di spaccio, da parte di soggetto pluripregiudicato per reati in materia di stupefacenti), onde fosse da escludere l’evidenza di abuso del potere discrezionale questorile.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/05/2024