Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6665 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6665 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a POLLA il 19/07/1985
avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che:
il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, destinatario del -r? , e) jfilVdi via obbligatorio emesso 1’8 agosto 2018 dal Questore di Prato con il quale gli era stato ordinato di non fare rientro a Prato per tre anni e di presentarsi all’Autorità di pubblica sicurezza del proprio comune di residenza, permaneva nel territorio comunale di Prato ove veniva fermato il 25 luglio 2019;
con tre motivi di ricorso il ricorrente ha eccepito plurimi profili di violazione di legge per non essere stata rilevata l’illegittimità del provvedimento del Questore in ragione della omessa motivazione in ordine alla classificazione dell’imputato in una delle categorie di cui all’art. 1 d.lgs. n. 159 del 2011 e al suo inquadramento come soggetto pericoloso per la sicurezza pubblica, nonché alla mancanza, nel predetto provvedimento, dell’ordine di rientro nella residenza;
ritenuto che:
i giudici di merito hanno ampiamente motivato su tutti tali profili, tenuto conto che si tratta delle medesime critiche già proposte nella fase di merito, laddove sono state svolte censure, appunto, sulla motivazione del provvedimento questorile e sulla mancanza della «doppia intimazione»;
per come è agevole comprendere dalla motivazione della sentenza impugnata, il ricorso reitera censure già poste e risolte dalla Corte di appello in termini del tutto conformi ai principi di diritto che governano la materia, con particolare riferimento all’arresto secondo cui «in tema di contravvenzione al foglio di via obbligatorio, il sindacato del giudice in ordine al provvedimento del Questore, senza potersi tradurre in una rivalutazione del giudizio di pericolosità espresso dal provvedimento stesso, deve riguardare la verifica della conformità di quest’ultimo alle prescrizioni di legge, tra le quali rientra l’obbligo di motivazione sugli elementi di fatto da cui viene desunto il giudizio di pericolosità» (Sez. F, n. 54155 del 27/07/2018, COGNOME, Rv. 274649);
su tale verifica la sentenza impugnata si è ampiamente e congruamente soffermata evidenziando i punti specifici del provvedimento amministrativo in cui è stata descritta la pericolosità dell’imputato;
anche il profilo relativo alla, così detta, «doppia intimazione», i giudici di merito hanno evidenziato la presenza dell’ordine di fare rientro nel comune di residenza dovendosi così intendere la previsione dell’obbligo di presentarsi al sindaco del predetto comune;
considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.