Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33308 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33308 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
04’65 il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo c-o-f…4. c.o..«.c GLYPH 3-10-til.. ‘ x SC.X.Li r >, t , ?4 €-”rst Gt-t4 GLYPH coX4o
udito il 9efisore
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 9 novembre 2020 il Tribunale di Catanzaro ha affermato la penale responsabilità di COGNOME NOME per il reato di cui all’a comma 3 d.lgs. n.159/2011 oggetto di contestazione, condannando l’imputato alla pena di venti giorni di arresto.
1.1 In fatto, COGNOME ha violato il contenuto del provvedimento emesso d AVV_NOTAIO di Catanzaro (foglio di via obbligatorio) in data 8 maggio 2015 – con c era imposto di fare rientro nel comune di Vallefiorita e di non fare rient Catanzaro per tre anni-, essendo stato controllato in Catanzaro il 29 novemb 2017.
La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza emessa in data 12 ottobre 2023 ha confermato la prima decisione.
In motivazione, riprendendo il tema del controllo di legittimità sul provvedime del AVV_NOTAIO, si afferma che non vi è – in concreto – possibilità di disappli foglio di via, atteso che, quanto alla ricognizione delle categorie soggett pericolosità, la stessa risulta operata sulla base di elementi di fatto (si precedenti penali e di polizia per violazione legge stupefacenti, resiste oltraggio) che consentono di ritenere applicate le ipotesi di cui all’art. 1 co lett. b) e c) del d.lgs. n.159 del 2011.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme d legge – COGNOME NOME. Il ricorso è affidato ad un’unica deduzione di vizi motivazione.
3.1 In sintesi il ricorrente evidenzia che non vi sono precedenti penal stupefacenti ma solo episodi in cui è stato individuato quale assuntore. Dunq l’inquadramento soggettivo non è dipeso da una constatazione di precedent attività di spaccio – che avrebbero potuto sostenerlo – quanto da meri sospet illazioni (essere stato controllato nei pressi di accampamenti rom).
Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
4.1 E’ pacifica, nella giurisprudenza di questa Corte, l’attribuzione al giudice p di un controllo in tema di legittimità del provvedimento amministrativo posto
base della posteriore trasgressione. Si è affermato sul tema (tra le molte, n. 41738 del 16.9.2014, rv 260515) che lì dove il provvedimento amministrativo abbia valorizzato come motivo dell’inquadramento in una categoria tipica d pericolosità una condotta che non costituisce reato (ad esempio la prostituzione) è doverosa la sua disapplicazione da parte del giudice penale chiamato pronunziarsi sulla ricorrenza dell’ipotesi di reato di cui all’art. 2 co.2 I. (attuale art. 76 co.3 d.Lgs. n.159 del 2011). Ciò perchè la stessa previsio legge che facoltizza la misura pone come presupposto dell’ordine d allontanamento non un qualsivoglia comportamento ‘pericoloso per la sicurezza pubblica’ (nozione che aprirebbe il varco a forme incontrollabili di discreziona ma una condotta pericolosa che sia espressione delle riconosciute categor criminologiche di cui al precedente articolo 1 (n.1 soggetti abitualmente ded sulla base di elementi di fatto, a traffici delittuosi; n.2 soggetti che per co tenore di vita debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, produt proventi derivanti da attività delittuose con cui si sostengono, almeno in parte soggetti dediti, sulla base di elementi di fatto, alla commissione di rea offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sa sicurezza o tranquillità pubblica).
Ancora, in applicazione del medesimo principio si è affermato che in tema d contravvenzione al foglio di via obbligatorio, il sindacato dei giudice in ordi provvedimento del AVV_NOTAIO, senza potersi tradurre in una rivalutazione d giudizio di pericolosità espresso dal provvedimento stesso, deve riguardare verifica della conformità di quest’ultimo alle prescrizioni di legge, tra le quali l’obbligo di motivazione sugli elementi di fatto da cui viene desunto il giudiz pericolosità.(In applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinv sentenza di condanna non disapplicativa del provvedimento del AVV_NOTAIO che aveva desunto la pericolosità dell’imputato esclusivamente dalla condotta esercizio dell’attività di parcheggiatore abusivo integrante non un reato bens illecito amministrativo). (Sez. F – , Sentenza n. 54155 del 27/07/2018, 274649).
4.2 Da tale filone interpretativo deriva la conseguenza per cui la esistenza violazione penale (violazione dell’ordine di non fare rientro in un determi luogo) non può ricollegarsi alla mera esistenza della condotta trasgress dovendosi prioritariamente verificare la «base legale» del provvedimento amministrativo, applicativo di una particolare misura di prevenzione.
4.3 Nel caso in esame, pur senza entrare nel merito della discrezional amministrativa, la base legale è da ritenersi inesistente.
Ciò perché dal contenuto del certificato penale in atti non emerge alcun preceden penale per cessione di sostanze stupefacenti, né in tema di resistenza. Non vi è pertanto un corretto inquadramento soggettivo in una categoria tipica pericolosità, quanto l’utilizzo di mere segnalazioni di polizia che, senza ult verifica delle circostanze di fatto, non possono dar luogo alla ‘classificazion soggetto quale portatore di pericolosità a fini applicativi di una mis prevenzione personale (v. sul punto Sez. I n. 36080 del 11.9.2020, rv 280207). Va dunque disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché
il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in data 16 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente