Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9312 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9312 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso;
considerato, in ordine alla prima censura, che la conoscenza, in ca all’imputato, del provvedimento le cui prescrizioni egli ha violato, è atte secondo quanto attestato dal Tribunale e non smentito aliunde, dalla consegna di copia dell’atto nelle sue mani, a tal fine risultando irrilevante la sc destinatario di non apporre la propria sottoscrizione;
considerato che la decisione impugnata è, del pari, incensurabile nella pa relativa all’omessa applicazione della causa di esclusione della punibilità pre dall’art. 131-bis cod. pen., che il Tribunale ha negato sul rilievo della non min offensività della condotta, apprezzabile dal decorso di un breve lasso tempor tra la sottoposizione al foglio di via obbligatorio e la trasgressione del previsioni, circostanza sintomatica di noncuranza del divieto;
che il ricorrente, per contro, svolge contestazioni di tangibile fragilità, a all’astratta riconoscibilità del beneficio, e formula obiezioni di assoluta gene che non si emancipano da un approccio teso alla diversa valutazione dell emergenze istruttorie e non tengono conto delle caratteristiche dell’ist evocato e, precipuamente, dell’interpretazione che ne ha fornito la giurisprude di legittimità, rispetto alla quale la decisione impugnata si pone in linea di co continuità, secondo cui:
nell’interpretazione dell’istituto della non punibilità per particolare del fatto il giudice di merito, chiamato a pronunziarsi sulla relativa richi tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto del valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie conc compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall’ar comma 1, cod. pen. – modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo – e, specificamente, indicando quel ritenuti all’uopo rilevanti (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 2665 Sez. 2, n. 37834 del 02/12/2020, Mifsud, Rv. 280466 – 01; Sez. 6, n. 5107 d 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647);
in caso di diniego della causa di non punibilità, il prescritto motivazionale deve intendersi, peraltro, soddisfatto anche qualora il giudice, non dedicando alla questione apposite ed espresse considerazioni, abbi comunque qualificato la condotta dell’agente in termini tali da escludere impliciter che il fatto possa essere ritenuto particolarmente tenue (Sez. 5, n. 2478 08/03/2017, COGNOME, Rv. 27003; Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, COGNOME, Rv. 268499);
che ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento al diniego dell circostanze attenuanti generiche, che il Tribunale ha giustificato sulla
dell’insussistenza di elementi in tal senso valutabili e delle negative informazioni acquisite in ordine al vissuto dell’imputato, gravato da una precedente condanna per rapina;
che, a fronte di un percorso argomentativo pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all’applicazione dell’art. 62 -bis cod. pen. e, in specie, del principio secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generich giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’ar cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzio esso può risultare all’uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/20 COGNOME, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269) il ricorrente oppone obiezioni non idonee ad eccitare l’esercizio dei poteri ce del giudice di legittimità;
che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, i mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cass delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 04/12/2025.