Violazione del Foglio di Via Obbligatorio: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui limiti del giudizio di legittimità in relazione alla violazione del foglio di via obbligatorio. Questa misura di prevenzione, disciplinata dal Codice delle leggi antimafia, impedisce a soggetti ritenuti socialmente pericolosi di accedere a determinati comuni. La sentenza in esame conferma come il ricorso in Cassazione non possa trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma debba limitarsi a censure di legittimità.
I Fatti del Caso
Un individuo, già destinatario di un foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Pescara nell’aprile 2019, veniva condannato per aver violato tale provvedimento. Nello specifico, era stato fermato e identificato dalle forze dell’ordine in due distinte occasioni, il 30 giugno e il 2 luglio 2021, all’interno del territorio del comune che gli era stato interdetto. La Corte di Appello di L’Aquila, con sentenza del 13 ottobre 2023, aveva confermato la condanna alla pena di un mese e cinque giorni di arresto. L’imputato decideva quindi di presentare ricorso per Cassazione, lamentando presunte carenze motivazionali nella decisione d’appello.
Analisi della Cassazione e il divieto del foglio di via obbligatorio
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. I giudici hanno osservato che le doglianze presentate dal ricorrente non sollevavano questioni di legittimità, ma miravano a ottenere un riesame nel merito della vicenda processuale. Questo tipo di richiesta esula dalle competenze della Corte di Cassazione, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, non rivalutare le prove.
La Corte ha sottolineato che il compendio probatorio era univoco e sfavorevole all’imputato. La sua presenza nel comune vietato in due diverse occasioni era stata accertata in modo inconfutabile dagli agenti della Questura. Di conseguenza, non vi era alcun dubbio sull’inottemperanza al foglio di via obbligatorio.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base della decisione di inammissibilità sono chiare e si fondano su due pilastri principali.
In primo luogo, il principio consolidato secondo cui il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione dei fatti. Il ricorrente, postulando ‘indimostrate carenze motivazionali’, stava in realtà contestando l’interpretazione delle prove data dai giudici di merito, un’operazione non consentita in sede di legittimità.
In secondo luogo, la Corte ha validato la valutazione della pericolosità sociale dell’individuo, elemento che sta alla base dell’emissione del foglio di via. La Corte d’Appello aveva correttamente richiamato i numerosi precedenti di polizia a carico dell’imputato come prova della sua pericolosità, giustificando pienamente sia la misura di prevenzione iniziale sia la valutazione negativa espressa nel provvedimento impugnato. Citando precedenti giurisprudenziali, la Cassazione ha ribadito che il giudizio sulla pericolosità formulato dall’autorità amministrativa (il Questore) non può essere rivalutato in sede penale se non per vizi macroscopici, qui assenti.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un ‘terzo giudice’ del fatto. La violazione del foglio di via obbligatorio, se provata in modo inequivocabile come nel caso di specie, porta a una condanna difficilmente contestabile in sede di legittimità, a meno che non si possano evidenziare reali vizi di legge o motivazioni manifestamente illogiche. La decisione conferma la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, sancendo la definitività della sua colpevolezza.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di contestare errori di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza precedente, chiedeva un riesame dei fatti e una nuova valutazione delle prove, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Qual era il reato contestato all’imputato?
L’imputato è stato condannato per il reato previsto dall’art. 76, comma 3, del D.Lgs. 159/2011, ovvero per non aver ottemperato al foglio di via obbligatorio che gli imponeva di non fare ritorno nel comune di Pescara.
Come è stata giustificata la pericolosità sociale del soggetto?
La pericolosità sociale, presupposto per l’emissione del foglio di via, è stata ritenuta dimostrata sulla base dei suoi numerosi precedenti di polizia, che erano stati correttamente richiamati nel provvedimento e che non permettevano una rivalutazione del giudizio negativo formulato dal Questore.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20287 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20287 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ASCIONE NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 13 ottobre 2023, con la quale la Corte di appello dell’Aquila aveva confermato la decisione impugnata, con cui NOME COGNOME era stato condannato alla pena di un mese e cinque giorni di arresto per il reato di cui all’art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, accertato a Pescara il 30 giugno 2021 e il 2 luglio 2021.
Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in due correlate doglianze, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Firenze, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processual (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 – 01).
Ritenuto che il compendio probatorio, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti nell’immediatezza dei fatti, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione di NOME COGNOME, non potendosi dubitare dell’inottemperanza al foglio di via obbligatorio emesso nei suoi confronti dal AVV_NOTAIO di Pescara il 30 aprile 2019, essendo stato l’imputato controllato dagli agenti della Questura di Pescara, in ben due occasioni, mentre si trovava in INDIRIZZO e in INDIRIZZO NOME.
Ritenuto che la Corte territoriale evidenziava che la pericolosità sociale di NOME COGNOME doveva ritenersi dimostrata dai suoi numerosi precedenti di polizia, che venivano correttamente richiamati nel provvedimento impugnato, che non consentivano di rivalutare il giudizio negativo formulato nei confronti dell’imputato dal AVV_NOTAIO di Pescara (Sez. F, n. 54155 del 27/07/2018, COGNOME, Rv. 274649 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 maggio 2024.