Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9265 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9265 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Penne il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila del 07/04/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell’art. 23 d.l. n. 137 del 2020 succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di L’Aquila ha confermato quella pronunciata dal Tribunale di Pescara in data 9 febbraio 2021, con la quale l’appellante NOME COGNOME era stato riconosciuto colpevole del reato di cui all’art.76 d.lgs. 159/2011 per avere contravvenuto al divieto impostogli, con il foglio di via obbligatorio emesso dal AVV_NOTAIO di Pescara in data 5 novembre 2018, di Rept fare ritorno nel comune di Pescara per la durata di anni tre (fatto commesso in Pescara il 23 settembre 2019) e lo aveva condannato alla pena di mesi due di arresto.
In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto infondato il gravame dell’imputato osservando, quanto al primo motivo, che il provvedimento del AVV_NOTAIO era legittimo dato che in esso si era dato conto della sussistenza dei requisiti previsto dall’art.1 del citato decreto legislativo, mediante l’indicazione dei precedenti penali e di polizia di NOME COGNOME, dai quali emergeva il fondato sospetto che egli traesse i mezzi di sostentamento (anche in parte) dalle attività illecite e che la sua presenza in una zona di Pescara notoriamente frequentata da spacciatori costituisse elemento di attualizzazione della sua pericolosità, giustificandone così il rimpatrio. Rispetto al secondo motivo di appello, poi, la Corte distrettuale ha evidenziato che, al cospetto dei plurimi precedenti penali dell’imputato, la sola pena pecuniaria (invocata dal medesimo) era inidonea alla rieducazione del condannato ed a prevenire la commissione di ulteriori reati.
Avverso la predetta sentenza NOME COGNOME, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen., insisten per l’annullamento del provvedimento impugnato.
2.1. Con il primo lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art.1, comma 1, lett. a),b) e c), d.lgs. 159/2011 ed il relativo vizio di motivazione rispetto alla corretta verifica dell’appartenenza dell’imputato ad una delle categorie di cui alla citata disposizione, nonché in relazione alla affermazione della sua coricreta pericolosità sociale. Al riguardo osserva che il provvedimento del AVV_NOTAIO non lo aveva classificato in alcuna delle citate categorie normative e che, quindi, il Tribunale
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nel pronunciare la sentenza di condanna aveva arbitrariamente ascritto l’imputato nella categoria delle persone pericolose per la sicurezza pubblica di cui alla lettera c) di cui al citato art.1, mentre la Corte di appello – in modo apodittico ed avulso dalle risultanze processuali – lo aveva inserito nella categoria delle persone che traggono sostentamento della commissione di reati.
2.2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art.606, c:omma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza ed erronea applicazione cell’art.7 1.241/90 difettando la prova dell’avvenuta notifica dell’avviso del procedimento ed in mancato rispetto dei termini amministrativi per la presentazione di memorie difensive di cui all’art.2, commi 2 e 3, della medesima legge.
2.3. Con il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art.606, cornma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art.2 d.lgs. 159/2011 ed il relativo vizio di motivazione rispetto alla mancanza dell’ordine di rimpatrio nel comune di residenza o in altro luogo di dimora precisamente indicato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo del ricorso è fondato ed assorbente.
Invero, il provvedimento del AVV_NOTAIO di Pescara è illegittimo per carenza di motivazione, sicché deve essere disapplicato.
2.1. Questa Corte di cassazione ha, infatti, fissato il principio di diritto secondo il quale, “in tema di legittimità dell’atto amministrativo e per espressa disposizione normativa, il provvedimento di rimpatrio emesso dal AVV_NOTAIO deve essere motivato” e ha spiegato che tanto “comporta che detto provvedimento deve fare riferimento agli elementi di fatto sui quali si basa il giudizio di appartenenza del prevenuto a una delle categorie indicate nella L. n.1423 del 1956, art. 1 (ora d.lgs. 159/2011) ed indicare i motivi che inducono a ritenerlo socialmente pericoloso, non essendovi coincidenza tra la appartenenza ad una delle categorie di cui al citato art. 1 e la pericolosità sociale del soggetto, dovendosi tale elemento desumere da ulteriori circostanze, delle quali si deve dare atto nel provvedimento” (Sez. 1, Sentenza n. 43031 del 09/10/2012, Rv. 253615 – 01).
2.2. Nella specie non solo il provvedimento del AVV_NOTAIO di Pescara del 5 novembre 2018 ha omesso di indicare elementi che suffraghino la appartenenza del ricorrente ad alcuna delle categorie, previste dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 1, ma addirittura dal tenore del provvedimento neppure è dato evincere a quale delle citate categorie il AVV_NOTAIO supponeva che l’odierno ricorrente appartenesse.
Pertanto, previa disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo, deve disporsi l’annullamento senza rinvio della sentenza appellata perché il fatto non sussiste.
P. Q.1.
Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2023.