Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18576 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18576 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Ottaviano il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 27/04/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell’art. 23 d.l. n. 137 del 2020 succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste;
letta la memoria del difensore AVV_NOTAIO, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza pronunciata il giorno 26 gennaio 2022 il Tribunale di Bologna aveva dichiarato NOME colpevole dei reati ascrittigli ai capi A), B), C), D) ed E) nonché ai capi 1), 2) 3) e 4) della rubrica relativi a più violazioni degli artt. e 76, comma 3, d.lgs. 159/2011 (commesse il 24 e 29 novembre 2018 ed il 6 e 7 dicembre 2018) e, ritenuta la continuazione tra gli stessi, concesse le attenuanti generiche ed esclusa la contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione previa applicazione della riduzione prevista per il rito abbreviato.
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna, investita del l’appello proposto dall’imputato, ha confermato la decisione gravata; in particolare, la Corte territoriale ha osservato che il provvedimento di foglio di via emesso dal AVV_NOTAIO di Bologna in data 25 ottobre 2018 – al contrario di quanto sostenuto con l’appello – era legittimo in quanto esso conteneva la prescrizione di fare rientro nel luogo di residenza (indicato in INDIRIZZO INDIRIZZO) e di non fare rientro nel Comune di Bologna per anni tre.
Avverso la predetta sentenza NOME AVV_NOTAIO, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen insistendo per l’annullamento del provvedimento impugnato.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la contraddittorietà della motivazione con riferimento alla mancata assoluzione perché il fatto non sussiste in considerazione del fatto che egli era senza fissa dimora (pur risultando formalmente residente in Scafati al momento della emissione del foglio di via) come risultante, tra l’altro, dalla relata di notifica d provvedimento del AVV_NOTAIO di Bologna sopra indicato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
Invero, l’art. 2 d. Igs. n. 159 del 2011 – al pari dell’art. 2 legge n. 1423 de 1956, di cui il primo ha disposto l’abrogazione reiterando, peraltro, con effetto di continuità normativa, le medesime previsioni – trova il suo antecedente normativo nella disciplina prevista dall’art. 157 r.d. n. 773 del 1931 (il cui primo comma era
stato dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte cost. n. 2 del 1956, nella parte relativa al rimpatrio obbligatorio basato su sospetti, e non su fatti concreti) e stabilisce che, qualora le persone indicate nell’art. 1 della stessa legge siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel Comune dal quale sono allontanate. L’art. 76, comma 3, d.lgs. cit. sanziona la contravvenzione costituita dall’inosservanza dell’ordine del questore con l’arresto da uno a sei mesi.
2.1. Circa la norma con la quale l’indicata norma incriminatrice istituisce la relazione, ossia l’ad 1 d.lgs. n. 159 del 2011 (già art. 1 legge n. 1423 del 1956, come a suo tempo sostituito, con più rigorosa delimitazione e tipizzazione dei soggetti pericolosi, dall’art. 2 legge 3 agosto 1988, n. 327), tale disposizione indica quali categorie di persone possono essere destinatarie del provvedimento del questore e del conseguente ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio: 1) coloro che siano ritenuti, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; 2) coloro che per la condotta ed il tenore di vita siano ritenu sulla base di elementi di fatto, vivere abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; 3) coloro che per il loro comportamento siano ritenuti, sulla base di elementi di fatto, dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o l tranquillità pubblica.
Come noto è stata poi dichiarata (da Corte cost., sent. n. 24 del 2019) l’illegittimità costituzionale della suddetta disposizione nella parte in cui consente di applicare le misure di prevenzione della sorveglianza speciale, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, del sequestro e della confisca, ai soggetti indicati nell’art. 1, numero 1), legge n. 1423 del 1956, poi confluito nell’art. 1, lettera a) d.lgs. n. 159 del 2011 (coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi).
2.2. Quanto agli elementi essenziali che contraddistinguono la misura di prevenzione personale costituita dal rimpatrio con foglio di via obbligatorio, essa, come si evince in modo piano dal testo della disposizione, implica che la legittima emissione dell’atto da parte del questore sia sorretta da due condizioni
concomitanti, costituite dalla valutazione di pericolosità formulata dalla suddetta autorità di polizia nei confronti del destinatario, quale persona appartenente a una delle categorie indicate nel precedente art. 1 (ora, non più con riferimento alla casistica di cui alla lett. a), e dell’accertamento che la persona si trovi fuo del luogo di residenza, verso il quale essa, deve essere avviata, con il contestuale divieto di permanere nel luogo di allontanamento. Da questa considerazione discende il rilievo che il contenuto del provvedimento, per essere conforme al tipo configurato dalla legge, deve contemplare – quale presupposto di carattere necessario, e non eventuale o alternativo – il divieto di rientro della persona (in difetto di autorizzazione, o prima del termine imposto) nel comune dal quale la medesima viene estromessa, coniugato con l’ordine di fare ritorno nel luogo di residenza dal quale la persona si è allontanata. L’effetto coercitivo e l’effetto inibitorio, quindi, formano contestuale oggetto del provvedimento impositivo della misura di prevenzione in esame: il legislatore, rinnodulando le disposizioni previste dall’antecedente normativo costituito dal citato art. 157 r.d. n. 773 del 1931, ha unificato in una sola misura di prevenzione personale di natura promiscua le – prima distinte – previsioni del rimpatrio con il foglio di vi obbligatorio e del divieto di ritorno. Si è tratto, pertanto, dalla richiamat struttura della fattispecie il logico corollario secondo cui l’accertamento del fatto che la persona si trova in un luogo diverso da quello di residenza e l’ordine impositivo dell’obbligo conseguente di farvi rientro immediato integrano condizioni imprescindibili – e fra loro non scindibili – della legittima emissione del divieto diretto allo stesso soggetto di far ritorno nel luogo dal quale egli viene allontanato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.3. Definita anche per tale verso la norma su cui il AVV_NOTAIO ha basato il suo provvedimento, deve poi considerarsi che l’atto, previsto dall’art. 2 della legge citata, alla cui emanazione consegue l’ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio costituisce un provvedimento di natura amministrativa caratterizzato da un’ampia discrezionalità, di natura notevolmente restrittiva, e idoneo a produrre effetti giuridici immediati nella sfera giuridica del destinatario, per cui s è correttamente argomentato che alla sua adozione è sempre necessario far precedere l’effettuazione di un’attenta indagine inerente a tutti gli elementi giustificativi, configurabili come indefettibili presupposti della sua legittimit Naturalmente, il giudice non può sostituirsi all’autorità amministrativa nella
valutazione circa la pericolosità della persona destinataria del provvedimento in questione, in quanto altrimenti eserciterebbe un inammissibile sindacato giurisdizionale di merito sull’atto amministrativo. Tuttavia, è del pari assodato che il giudice può e deve valutare la legittimità dell’atto, in quanto essa costituisce il presupposto necessario del giudizio in ordine alla commissione del reato oggetto della sua cognizione; è, quindi, abilitato a svolgere il sindacato di legittimità su provvedimento consistente nella verifica della sua conformità alle prescrizioni di legge: e tra tali prescrizioni deve annoverarsi l’obbligo di motivazione sugli elementi da cui viene desunto il giudizio di pericolosità del soggetto. Pertanto, se all’esito di tale valutazione il giudice ritiene l’illegittimità dell’atto stesso, disapplicarlo, con le ineludibili conseguenze per la verifica dell’integrazione della fattispecie al suo esame (Sez. 1, n. 32397 del 02/03/2017, Protopapa, n. m.; Sez 5, n. 30915 del 21/06/2016, NOME, n. m.; Sez. 1, n. 26674 del 21/03/2016, Munteanu, n. m.; Sez. 1, n. 44221 del 17/09/2014, Chirila, Rv. 260897).
2.4. Quanto allo spettro che deve connotare l’indicata verifica, non è inutile ricordare come, secondo l’interpretazione qui condivisa, la conformità a legge del provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio debba essere accertata dal giudice penale alla luce dei parametri dell’incompetenza, della violazione di legge ed anche dell’eccesso di potere (v. Sez. 1, n. 28549 del 18/06/2008, Girola, 241084, anche per la specificazione che, per quanto riguarda particolarmente l’eccesso di potere, esso è suscettibile di cognizione da parte del giudice ordinario, non solo nella configurazione dello sviamento di potere, ma anche nelle figure sintomatiche elaborate dalla giurisprudenza amministrativa). Né sussiste, d’altronde, ragione di limitare l’ambito del sindacato di legittimità del giudice penale, quando esso investa addirittura l’accertamento della presenza degli elementi essenziali del provvedimento amministrativo, la cui mancanza sia idonea a comportare la più grave sanzione della nullità (Sez. 3, n. 6537 del 30/03/1992, Melone, Rv. 190458).
2.5. L’ulteriore implicazione – di decisivo rilievo nel caso di specie – delle considerazioni finora svolte è quella relativa alle conseguenze determinate dalla mancanza nel provvedimento emesso dal AVV_NOTAIO, ex art. 2 d.lgs. cit., dell’accertamento del luogo di residenza del destinatario del foglio di via e/o della mancanza in esso del conseguente ordine di rimpatrio. La tesi che il Collegio
ritiene corretta si orienta, pertanto, nel senso che tale mancanza rende l’atto amministrativo difforme dalla fattispecie tipica e, come tale, carente di uno dei suoi elementi essenziali stabiliti dall’art. 2, con la conseguente produzione della nullità del provvedimento prevista dall’art. 21septies legge n. 241 del 1990.
Per le ragioni esposte, quindi, deve ribadirsi il principio – già affermato in sede di legittimità, più volte, in tempi recenti – secondo cui, in tema di misure di prevenzione, le prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell’ordine di allontanamento costituiscono condizioni imprescindibili e inscindibili per la legittima emissione del foglio di via obbligatorio, con la conseguenza che la mancanza di una delle due prescrizioni determina l’illegittimità del suddetto provvedimento, sindacabile dal giudice penale, e la conseguente insussistenza del reato di cui all’art. 76, co. 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Sez. 1, n. 4074 del 09/01/2019, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 275159; fra le altre, Sez. 1, n. 36652, n. 36653, n. 36654 del 03/06/2019, COGNOME, n. m.; Sez. 1, n. 30952, del 16/04/2019, Battilana, n. m.; Sez. 1, n. 37815 del 05/04/2019, COGNOME, n. m.; così ora anche Sez. 1, n. 7894 del 21/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278077; Sez. 1, n. 40832 del 25/06/2019, NOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
L’accertata inscindibilità nel provvedimento del divieto di rientro della persona (in difetto di autorizzazione, o prima del termine imposto) nel Comune dal quale la medesima viene estromessa e dell’ordine di fare ritorno nel luogo di residenza dal quale la persona si è allontanata comporta l’ulteriore conseguenza che la norma istitutiva della misura di prevenzione personale in esame non possa trovare concreta applicazione nei confronti di colui il quale sia privo di residenza, intesa come effettiva e abituale dimora, sia pure per un tempo limitato, nel territorio nazionale: è stato, sul punto, considerato che la ratio dell’istituto essendo costituita dal perseguimento dell’obiettivo di far ritornare la persona pericolosa nel comune in cui il soggetto risiede e in cui può meglio esplicarsi il controllo di pubblica sicurezza nei suoi confronti – non si rinviene quando sia del tutto mancante il luogo di residenza in cui destinare il medesimo con la misura coercitiva del foglio di via.
4.1. Va, quindi, ribadito che lo scopo del foglio di via, come quello di ogni altra misura di prevenzione personale, è quello di prevenire le manifestazioni della
pericolosità sociale della quale il destinatario è portatore, non quello dell’allontanamento purchessia delle persone pericolose da un determinato luogo, insuperato e attuale essendo il monito della Corte costituzionale, fin da quando ha affrontato (con sent. n. 68 del 1964) la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 legge n. 1423 del 1956 (sollevata facendo specifico riferimento all’interpretazione della misura di prevenzione prevista dalla norma come obbligo della persona pericolosa di allontanarsi da un determinato luogo, e non anche come obbligo di portarsi in altro, determinato luogo) nel senso che l’obbligo previsto dalla suindicata norma di portarsi, almeno inizialmente, nel Comune di residenza risponde a un’esigenza logica, fondata sulla realtà, poiché senza l’indicazione di una destinazione il foglio di via avrebbe “l’aspetto di un bando, non di un ordine di trasferimento da un Comune ad un altro”. Sicché, soltanto se intesa nel contestuale senso sopra precisato, la misura in parola, per un verso, assicura un più efficace controllo da parte dell’autorità di pubblica sicurezza e, con esso, un’effettiva attività di prevenzione e, per l’altro, garantisce al destinatario di tornare nel luogo di dimora abituale, “dovendosi ragionevolmente presumere che egli nel luogo della sua dimora abituale abbia le maggiori possibilità di reinserirsi in un ambiente più confacente ad un sistema di vita meno esposto ai pericoli ed ai turbamenti del luogo di non abituale dimora”. Forma oggetto, del resto, di affermazione già sedimentata il principio secondo cui il provvedimento con cui il questore, in materia di misure di prevenzione personali, ordina ai soggetti pericolosi per la sicurezza pubblica di fare rientro nei luoghi di residenza ha riferimento alla nozione di residenza offerta dall’art 43 cod. civ., e quindi al luogo della dimora abituale, della cui effettività l’iscrizione anagrafica è soltanto un indice, salva la prova contraria (Sez. 1, n. 23022 del 10/02/2009, Aragosa, Rv. 244122). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4.2. L’interpretazione dell’istituto qui condivisa è, dunque, conforme alla necessità di prevenire le manifestazioni della pericolosità sociale di cui è portatore il destinatario del foglio di via, con la connessa esigenza di perseguire la finalità di controllo, verso cui è funzionalizzata l’intera platea delle misure di prevenzione personale, secondo quanto ha ribadito la (già citata) pronunzia della Corte costituzionale n. 24 del 2019, escludendo che tali misure di prevenzione abbiano nella sostanza carattere sanzionatorio-punitivo, in relazione alla verifica delle garanzie che la CEDU e la Costituzione apprestano per la materia penale, e invece
confermando che esse perseguono, all’esito del giudizio di sussistente pericolosità del soggetto, una precisa finalità preventiva, anziché punitiva. Pertanto, si deve ribadire che il divieto di fare rientro nel territorio di allontanamento presuppone che sia sussistente e, quindi, conosciuto un diverso comune nel quale il soggetto destinatario del foglio di via abbia diritto di soggiornare e dal quale non possa essere allontanato (Sez. 1, n. 37816 del 05/04/2019, COGNOME NOME, n. m.).
Affrontando il caso in esame nel solco degli indicati principi, deve evidenziarsi che la Corte di appello – a fronte della specifica deduzione dell’imputato – avrebbe dovuto verificare se NOME aveva una effettiva residenza, tenuto conto che la mancanza della stessa risulterebbe dalla stessa relativa di notifica del provvedimento del AVV_NOTAIO, nel quale era stato indicato come soggetto privo di fissa dimora.
Al contrario la sentenza impugnata ha omesso di argomentare rispetto a tale profilo essendosi limitata ad evidenziare che nel foglio di via era indicata una residenza, senza però accertare la effettività della medesima.
Pertanto la decisione impugnata deve essere annullata con rinvio per un nuovo giudizio sul punto che, in piena autonomia decisionale, verifichi l’effettiva esistenza della residenza dell’imputato all’epoca dei fatti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.
Così deciso il 25 gennaio 2024.