Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3267 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3267 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Agrigento
nel procedimento penale a carico di
COGNOME NOME, nata il DATA_NASCITA ad Agrigento;
COGNOME NOME, inteso “NOMENOME, nato il DATA_NASCITA ad Agrigento;
COGNOME NOME, nata il DATA_NASCITA a Favara;
NOME COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Favara
avverso l’ordinanza del 18/05/2025 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Agrigento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Agrigento non convalidava l’arresto di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, per difetto del presupposto della flagranza di reato.
Per il reato di cui ai capi A) (corruzione propria aggravata: artt. 319 e 319bis cod. pen.) – in esso assorbito il reato di cui al capo D) (corruzione per l’esercizio della funzione: art. 318 cod. pen.) – e per il reato di cui al capo B) (turbata libert degli incanti: art. 353 cod. pen.), applicava a NOME COGNOME e a NOME COGNOME la misura degli arresti domiciliari, e a NOME COGNOME e a NOME COGNOME la misura dell’obbligo di dimora nel Comune di Favara.
Avverso l’ordinanza ha presentato ricorso il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Agrigento, deducendo errata applicazione dell’art. 382, comma 2, cod. proc. pen. e motivazione contraddittoria.
A seguito di indagini non brevi, svolte anche mediante accertamenti su strada, la polizia giudiziaria aveva interpretato come chiaro sintomo di una condotta in atto il rinvenimento di: oltre C 188.000 presso l’abitazione di COGNOME; C 35.000 in contanti presso NOME COGNOME; quasi C 8.000 presso NOME COGNOME; quasi C 4.000 presso NOME; oltre C 17.500 presso NOME, alla luce delle modalità di conservazione ed occultamento del denaro, desumendo il totale asservimento di NOME e di COGNOME agli interessi della famiglia COGNOME.
Il Giudice per le indagini preliminari non ha convalidato l’arresto, pur ravvisando l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza per i reati di corruzione propria e di turbativa d’asta e pur riconoscendo la sussistenza della corruzione per l’esercizio della funzione.
Se il reato di corruzione propria ha assorbito la corruzione per l’esercizio della funzione di NOME COGNOME, con il contributo di NOME, ciò conferma che, al momento della perquisizione, alla polizia giudiziaria era apparso un unico reato permanente.
Di conseguenza, il Giudice non avrebbe dovuto argomentare in termini di quasi flagranza (con riferimento al controllo operato alcuni giorni prima nei confronti di NOME, trovato in possesso di C 35.000, destinati a COGNOME), ma, a partire dal possesso di parte di quel denaro, in uno con la documentazione descritta nei verbali, avrebbe dovuto applicare l’art. 382, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza.
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Ha presentato una memoria difensiva NOME COGNOME, per il tramite dell’AVV_NOTAIO, richiamando l’insegnamento di legittimità per cui, ove si faccia questione dell’ipotizzabilità della flagranza – ai sensi degli artt 380 o 381 cod .proc. pen. – del reato di associazione per delinquere di cui all’art. 416 cod. pen., gli elementi del reato destinati ad essere percepiti con carattere di immediatezza dalla polizia giudiziaria e con cui il giudice della convalida è chiamato a confrontarsi devono consistere in «momenti indicativi di una stabile struttura organizzativa volta alla realizzazione di un programma criminoso per il quale il vincolo associativo si sia instaurato»; il particolare «nesso» tra soggetto e reato, necessario al fine di ritenere integrato lo «stato di flagranza» previsto dall’art. 382 cod. proc. pen., presuppone infatti un «rapporto di contestualità» tra la condotta in cui si sostanzia l’illecito e il fatto percettivo dell’ufficiale o agente di po giudiziaria che interviene procedendo all’arresto (ex multis, Sez. 3, n. 37861 del 17/06/2014, Pasceri, Rv. 260084). Condizione non sussistente nel caso di specie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Come in precedenza rilevato, il Giudice delle indagini preliminari non ha convalidato l’arresto di polizia giudiziaria operato in data 14/05/2025 ma, avendo ravvisato gravi indizi di reato in relazione alla corruzione propria (art. 319 cod. pen.), nella quale ha assorbito quella funzionale (art. 318 cod. pen.), e in relazione alla turbativa d’asta (art. 353 cod. pen.), ha applicato agli indagati le suddette misure cautelari.
Sul piano dei principi è anche opportuno preliminarmente ribadire quanto ricordato nell’ordinanza impugnata, e cioè che, in sede di convalida dell’arresto, il giudice, oltre a verificare l’osservanza dei termini previsti dall’art. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l’eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell’operato della polizi sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all’ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., i una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all’applicabilità delle misure cautelari coercitive), né l’apprezzamento sulla responsabilità (riservato alla fase di
cognizione del giudizio di merito) (Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, NOME, Rv, 262502).
E che, ciò nondimeno, lo stato di flagranza previsto dall’art. 382 cod, proc. pen. è configurabile soltanto a condizione di ravvisare «un particolare nesso tra il soggetto e il reato», il quale presuppone un rapporto di contestualità tra la condotta in cui si sostanzia l’illecito ed il fatto percettivo dell’ufficiale o agente polizia giudiziaria che interviene procedendo all’arresto (Sez. 3, n. 37861 del 17/06/2014, Pasceri, Rv. 260085).
Ciò premesso, nessuna violazione di legge processuale è ravvisabile nella motivazione del provvedimento impugnato.
4.1. Il Giudice per le indagini preliminari, in modo affatto corretto, ha negato la configurabilità delle condizioni di cui all’art. 382 cod. proc. pen. rispetto all’ar 416 cod. pen. del capo D) (successivamente dal medesimo Giudice “derubricato” in mero concorso di persone: art. 110 cod. pen.), osservando come gli spazi di materiale espressione suscettibili di immediata percezione integrativa della flagranza – in tale reato, a differenza che nell’art. 416-bis cod. pen. (la cui tipicit si è arricchita nel tempo di elementi più connotanti dal punto di vista empiricocriminologico) – siano di fatto circoscritti al momento costitutivo dell’associazione. Ha, quindi, conseguentemente ritenuto che, nella specie, la situazione verificata dagli operanti al momento dell’accesso presso le abitazioni degli indagati non sostenesse all’evidenza – e cioè prima facie la diretta riferibilità agli arrestati di un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di più delitti-fine di corruzione e di turbata libertà degli incanti, nella sua materialità.
4.2. Escluso che, anche soltanto in linea teorica, potesse configurarsi la flagranza del reato di turbativa d’asta (capo B), il Giudice ha negato altresì la flagranza della corruzione di cui al capo A), spiegando che gli indagati furono tratti in arresto alla luce delle pregresse attività di indagine e di quanto accertato il 12 aprile 2015 (cioè, due mesi prima dell’arresto), quando avvenne la consegna all’intermediario della mazzetta: in mancanza, dunque, di immediata ed autonoma percezione da parte della polizia giudiziaria delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con gli indiziati.
4.3 Senza che – è il caso di aggiungere, in risposta alle deduzioni del ricorrente – tale conclusione sia revocabile in dubbio per effetto della configurazione in termini di reato permanente dello stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, con episodi sia di atti contrari doveri d’ufficio, sia di atti conformi o non contrari a tali doveri, e conseguente assorbimento nell’art. 319 cod. pen. anche delle condotte dell’art. 318 cod. pen.
(Sez. 6, n. 16781 del 21/10/2020, dep. 2021, Rv. 281089), come avvenuto, appunto, nel caso di specie.
Se infatti è vero che, ai sensi dell’art. 382, comma 2, cod. proc. pen., nel reato permanente, lo stato di flagranza dura fino a quando cessa la permanenza, ciò però non significa che la flagranza possa essere presunta soltanto in ragione della natura di durata del delitto.
Per contro, anche in questo caso, il giudizio è debitore delle note fattuali della condotta, sicché, ai fini della flagranza di una corruzione (come già evidenziato per l’art. 416 cod. pen.), occorre pur sempre che l’indagato sia «colto nell’atto di commettere il reato» – come sarebbe stato ove fosse stato sorpreso al momento dell’accordo o della dazione di denaro – oppure «sorpreso con cose o tracce» (in questo caso, il denaro) di cui, tuttavia, deve risultare l’evidente ed immediato collegamento, oltre che con l’indiziato, con la realizzazione materiale del fatto di reato: ciò che del caso di specie non poteva dirsi.
P.Q.M.