Sentenza di Cassazione Penale Sez. F Num. 45316 Anno 2023
Penale Sent. Sez. F Num. 45316 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/08/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni depositate dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, nell’interesse delle parti civili, che ha chiesto confermarsi la sentenza impugnata, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano, con la sentenza emessa il 10 novembre 2022, confermava quella del Tribunale milanese, che aveva accertato la responsabilità penale di NOME COGNOME in ordine al delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’art. 2621 cod. civ.
In particolare, veniva contestato a COGNOME, nella qualità di amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, di avere consapevolmente e al fine di conseguire un ingiusto profitto, consistito nella mancata dichiarazione di fallimento della
società, rappresentato nei bilanci degli anni 2010-2014 fatti materiali rilevanti non corrispondenti al vero, in quanto: – le immobilizzazioni immateriali, che nel bilancio 2009 erano pari ad euro 216.309,00, subirono una graduale riduzione fino ad azzerarsi nel bilancio 2012; – i debiti, che nel bilancio 2009 risultavano pari ad euro 478.708,00, nel 2010 ammontavano a euro 21.010,00 e nel bilancio 2012 risultavano essere pari ad euro 70.629,00; – le riserve, che nel 2002 erano nulle, nel 2010 ammontavano ad euro 354.873,00, aumentando fino ad euro 398.870/00 nel bilancio 2012; la nota integrativa al bilancio, inoltre, non accennava a nulla in merito a una operazione che avrebbe consentito di ridurre notevolmente i debiti e aumentare le riserve. Il tutto avveniva in Milano il 14 dicembre 2015, in occasione della approvazione dei bilanci menzionati da parte della assemblea dei soci, alla quale era presente il solo COGNOME.
Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di NOME COGNOME, consta di quattro motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il primo motivo deduce violazione di legge dell’art. 2621 cod. civ.
La sentenza impugnata non avrebbe fatto alcun riferimento alla concreta idoneità della comunicazione sociale a indurre in errore, né tantonneno si sarebbe confrontata con la circostanza che il reato di false comunicazioni sociali implichi la potenziale capacità decettiva nei confronti dei soci, dei creditori e del pubblico, ma non anche dell’autorità giudiziaria, che secondo l’imputazione sarebbe stata ingannata dai bilanci, quanto ai presupposti per la fallibilità della società.
La sentenza impugnata, quanto al primo profilo, in violazione di legge opererebbe una valutazione ex post, e non ex ante, della menzionata idoneità e, quanto al secondo profilo, non terrebbe in conto che l’interesse tutelato dalla norma incriminatrice è la libertà di iniziativa economica dei privati, cosicchè il Tribunale fallimentare, come anche il Fisco, come ritenuto dalla Corte di cassazione, non risulterebbero fra i soggetti tutelati dalla norma incriminatrice, essendo il riferimento ad «altri» in essa contenuto non comprensivo dell’autorità giudiziaria fallimentare.
Il secondo motivo deduce violazione di legge dell’art. 2621 cod. civ. e vizio di motivazione.
La sentenza impugnata non avrebbe dato conto – in ordine alla falsità relativa al trasferimento dei «debiti per finanziamenti infruttiferi verso i soci», nell’appostamento come «riserve» a seguito di rinuncia, dal bilancio 2009 a quello
2010 – del parere del consulente tecnico di parte, non valutando le ragioni tecnico contabili prospettate a sostegno dell’appostamento.
Il terzo motivo lamenta violazione dell’art. 2621-bis cod. civ. e vizio di motivazione.
Si duole il ricorrente che la Corte di appello non abbia riqualificato la condotta ai sensi dell’art. 2621-bis, comma 1, cod. civ. non valutando adeguatamente la natura e la dimensione della società e ritenendo il reato procedibile di ufficio e non a querela, in ordine alla quale l’allora appellante deduceva la tardività.
Il quarto motivo deduce violazione dell’art. 2621-ter cod. civ. e vizio di motivazione, in quanto la Corte di appello avrebbe escluso la non punibilità, senza fare riferimento al parametro della entità del danno cagionato alla società ai soci e ai creditori sociali, limitandosi a valorizzare la gravità conseguente alla mancata dichiarazione di fallimento.
Il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte – ai sensi dell’art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 – con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
La difesa delle parti civili ha depositato conclusioni e nota spese, come indicato in epigrafe.
Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell’art. 23 comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall’articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall’art. 5duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 24, comma 6-sexies, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
La cancelleria della Corte di appello di Milano, inviando gli atti in conseguenza del deposito a mezzo p.e.c. del ricorso per cassazione, ha annotato
che l’impugnazione sia stata firmata digitalmente dal difensore, aggiungendo che alla verifica effettuata tramite il programma RAGIONE_SOCIALE PEC la firma risulti «valida, ma il certificato è scaduto o non è ancora valido».
Dall’allegato in atti, relativo alla schermata rilasciata dal sistema, risultava come la firma in questione fosse del tipo TARGA_VEICOLO, attribuita a COGNOME NOME e recasse l’annotazione «il certificato non è attendibile»; inoltre, dall’allegata copia del certificato, trasmessa dalla cancelleria della Corte territoriale, ne risultava 1A1 rilascio in favore dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME da parte di RAGIONE_SOCIALE, con validità fino al 2 aprile 2023 oltre che con annessa dicitura: «il certificato è scaduto o non è ancora valido».
2.1 Va premesso che, come osservato da ultimo da Sez. 6, n. 11341 del 17/11/2022, dep. 2023, Buscemi, Rv. 284577 – 01, in tema di disciplina emergenziale per il contrasto alla pandemia da Covid-19, l’inammissibilità dell’impugnazione per difetto di valida sottoscrizione digitale benché non dichiarata, anche d’ufficio, dalla Corte d’appello ai sensi dell’art. 24, commi 6-bis e 6-sexies, lett. b), d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, può essere rilevata autonomamente dalla Corte di cassazione.
2.2 Tanto premesso, nel caso in esame risulta dagli atti — accessibili a questa Corte, trattandosi di error in procedendo, per il quale il Giudice di legittimità è “giudice anche del fatto” (Cass., Sez. Un. 31 ottobre 2001, Policastro, rv. 220092) – che la firma era stata apposta ma era ritenuta corredata da «certificato non attendibile» in quanto scaduto o non valido.
E bene, non ignora questa Corte che con recente sentenza – Sez. 5, n. 22992 del 28/04/2022, COGNOME, Rv. 283399 – 01 – è stato ritenuto che in tema di disciplina emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid-19, non costituisce causa di inammissibilità dell’impugnazione di un provvedimento cautelare la mera irregolarità della sottoscrizione digitale (nella specie, la firma, seppur apposta, non era riconosciuta come valida dal sistema di verifica dell’ufficio giudiziario destinatario, con esito di “certificato non attendibile”), in quanto l’ar 24, comma 6-sexies, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prevede cause tassative di inammissibilità, tra le quali è compresa unicamente la mancanza della sottoscrizione dell’atto di impugnazione da parte del difensore, di cui alla lett. a) di tale disposizione, non anche la sua irregolarità.
In particolare la Sez. 5, COGNOME riteneva esistente la sottoscrizione digitale, pur se «irregolare perché segnalata dal software di controllo con la dicitura “il formato della firma non rispetta la decisione UE 2015/1506; la firma non è aderente allo standard PAdES Baseline Pro file richiesto dalla normativa europea (uso di sub
filter diverso da Etsi.CAdES.detached. Il certificato non è attendibile). Il certificato non rispetta le raccomandazioni a livello comunitario per i servizi fiduciari: algoritmo di hash SHAI. Il certificato utilizzato non è certificato di firma digitale”. Pertanto, la firma digitale(era stata apposta all’atto di impugnazione cautelare, non era “mancante” o “assente”, pur non essendo stata riconosciuta dal sistema di verifica dell’ufficio giudiziario destinatario come effettivamente “valida”».
Anche Sez. 2, n. 32627 del 15/06/2022, Moliterni, Rv. 283844 – 01, ha ritenuto che non costituisse causa d’inammissibilità dell’impugnazione la qualificazione, da parte del sistema informatico in dotazione all’ufficio giudiziario, della firma digitale pposta dal difensore come non valida, in ragione del mancato utilizzo di uno specifico “software” (nella specie “RAGIONE_SOCIALE sign”, essendo stato l’atto sottoscritto col sistema “Pades-bes”), posto che la verifica della validità della sottoscrizione deve prescindere dalle caratteristiche del “software” impiegato per generarla e, parallelamente, per condurre la stessa operazione di verifica.
In sostanza, come ha anche ritenuto incidentalmente in una ulteriore recente sentenza emessa da Sez. 6, n. 34099 del 03/07/2023, non massimata, l’art. 24, comma 6-sexies, tassativamente prevede l’inammissibilità alla lett. a), unicamente in ipotesi di mancata sottoscrizione dell’atto di impugnazione da parte del difensore e non anche allorché la stessa risulti irregolare.
Difatti, fra le nuove e ulteriori cause di inammissibilità di tipo ‘informatico’, natura tassativa e di stretta interpretazione (in tal senso, Sez. 5, n. 24953 del 10/5/2021, COGNOME NOME Iesus, Rv. 282814), introdotte dalla normativa emergenziale che ha condotto a un repentino passaggio al deposito telematico e che si aggiungono a quelle tradizionali, fatte salve e sancite in via generale dall’art. 591 cod. proc. pen., vi è anche quella prevista dalla lett. a) dell’art. 24 comma 6sexies, cit. che qualifica inammissibile l’atto impugnatorio «quando non è sottoscritto digitalmente dal difensore».
2.3 E bene, a differenza dei casi fin qui richiamati, nei quali una sottoscrizione digitale esisteva e al più non era riconosciuta dal software in uso all’ufficio giudiziario, diverso è il caso in esame.
Oltre che con l’ordito normativo fin qui richiamato, la disciplina emergenziale regola il tema ora in esame anche all’art. 24, comma 6-bis, d.l. cit. che prevede per il deposito dell’impugnazione che «l’atto in forma di documento informatico sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4…».
Il richiamato comma 4, che disciplina il deposito di ogni tipologia di atti, prevede che spetti al provvedimento del Direttore generale del citato dipartimento del Ministero di giustizia (a seguire DGSIA) regolare, fra l’altro, «le specifiche tecniche relative … alla sottoscrizione digitale …».
Il «Provvedimento 9 novembre 2020 – Individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all’art. 24, comma 4, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, e le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio» all’art. 3, comma 1, prevede esclusivamente che l’atto del procedimento in forma di documento informatico, da depositare attraverso il servizio di posta elettronica certificata presso gli uffici giudiziari «sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata» e al comma 3 che «Le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CAdES. Gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante».
In sostanza, il che rileva per quanto si leggerà a seguire, alcuna prescrizione peculiare ulteriore è prevista per il processo penale telematico in ordine al tema della validità del certificato che attesta l’autenticità della firma digitale, né vie dalla normativa emergenziale richiamata e dalle disposizioni di DGSIA regolato in alcun modo il tema della scadenza del certificato e delle sue conseguenze, invalidanti o meno che siano.
2.4. Ne consegue, quindi, come decisivo risulti quanto previsto dal d.lgs 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale (CAD) in ordine al processo telematico penale.
Va da subito evidenziato come l’art. 2, comma 6, seconda parte, del CAD (Finalità ed ambito di applicazione) prevede che “Le disposizioni del presente Codice si applicano altresì al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico”.
In sostanza, l’applicazione della disciplina generale del CAD risulta sussidiaria, per il solo caso in cui manchi una disciplina propria (e diversa) del processo penale telematico.
D’altro canto, anche l’art. 20, comma 1-quater, CAD, ribadisce l’autonomia e la prevalenza della disciplina del processo telematico su quella del Codice dell’amministrazione digitale, in relazione al deposito degli atti nel processo, affermando: «Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa, anche regolamentare, in materia di processo telematico».
2.5 Pertanto, per la sua natura sussidiaria, la disciplina del CAD non deve trovare applicazione nel caso in cui per il cd. processo penale telematico sussistano regole «tecniche» fissate dal legislatore, in forza della peculiarità dello stesso, che abbiano ad oggetto proprio il tema della esistenza della sottoscrizione digitale, in relazione al caso di scadenza del certificato elettronico attributivo della cd. firma digitale.
E però, sullo specifico punto, non intervengono né la normativa codicistica, né la legislazione speciale emergenziale, che ha introdotto la possibilità della presentazione dell’impugnazione per via telematica, né la disciplina secondaria del Direttore di DGSIA, al quale pure era rimessa la possibilità di una normazione «tecnica» sul punto, come si è evidenziato.
Ne consegue, quindi, che deve trovare applicazione la generale disciplina del CAD, da applicarsi anche al processo penale telematico, che sancisce in particolare all’art. 24, comma 4-bis: «L’apposizione a un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata, basata su un certificat elettronico revocato, scaduto o sospeso, equivale a mancata sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione sia stato annullato. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate».
Il caso che interessa è quello della scadenza del certificato elettronico, pur in precedenza validamente emesso, in relazione al quale non è prevista la pubblicazione, come invece richiesto per il caso di sospensione o di revoca del certificato elettronico.
Difatti, l’AVV_NOTAIO COGNOME aveva ottenuto il rilascio del certificato in data aprile 2020, con validità fino al 2 aprile 2023, cosicché il certificato era scaduto all’atto del deposito dell’impugnazione, come accertato dalla cancelleria della Corte di appello di Milano.
2.6 Pertanto questa Corte rileva come debba trovare applicazione l’art. 24, comma 4-bis, CAD, che opera l’equiparazione fra certificato elettronico scaduto e mancata sottoscrizione digitale, venendo così ad essere integrata la causa di inammissibilità dell’impugnazione prevista dall’art. 24, comma 6-sexies, lett. a), d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
D’altro canto, che non vi sia una volontà del legislatore di differenziare la disciplina della firma digitale dell’atto di impugnazione rispetto alla menzionata previsione del CAD, lo si trae anche dal disposto dell’art. 591, comma 1, lett. e) come novellato dall’art. 33, comma 1, lett. h), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 che prevede l’inammissibilità dell’impugnazione «quando non sono osservate le disposizioni degli articoli 581, 582, 585 e 586».
E bene, l’art. 582, che regola la presentazione dell’impugnazione, al comma 1 – come modificato dall’art. 33, comma 1, lett. e), n. 1), d.lgs. cit. – prevede che «Salvo che la legge disponga altrimenti, l’atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall’articolo 111-bis nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato», vale a dire in via
esclusiva con deposito telematico, in ogni stato e grado del procedimento, «nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici».
Il GLYPH documento GLYPH informatico, GLYPH e tale è GLYPH l’impugnazione depositata telematicamente, viene definito dall’art. 111, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come innovato dall’art.6, comma 1, lett. b), n. 3) d.lgs 10 ottobre 2022, n. 150), che richiede che il documento sia « sottoscritto, con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici».
Pertanto, anche la nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 150 del 2022 non ha previsto alcuna peculiarità quanto al regime di esistenza della firma digitale, fermo restando che ciò, se del caso, potrà accadere con la pubblicazione dei regolamenti ai quali, l’art. 87, comma 4, del medesimo decreto, subordina l’entrata in vigore delle norme codicistiche, in luogo di quelle emergenziali vigenti nel caso in esame, grazie alla previsione dell’art. 87-bis del d.lgs. n 150 del 2022, che replica il precedente art. 24, comma 6-sexies, d.l. cit., anche in ordine alla lett. a), relativa alla sottoscrizione dell’atto di impugnazione.
2.7 Va anche evidenziato come di recente Sez. 6, n. 34099 del 03/07/2023, P., non massinnata, in relazione a un caso di assenza della sottoscrizione digitale ha escluso l’applicabilità del principio del favor impugnationis, sostenuto sulla base di elementi di natura sostanziale (quali la firma riprodotta sul cartaceo e la sua certa provenienza dall’autore), affermando che la portata di tale principio di favore non può certo sterilizzare le tassative disposizioni che censurano, con l’inammissibilità, il mancato rispetto della disciplina in ordine alla necessaria presenza della firma digitale.
Tale argomentazione va assolutamente condivisa, anche in relazione al caso in esame, in quanto i requisiti di forma sovraintendono alla tutela della certezza della provenienza dell’atto dal suo autore, certezza che non può trarsi aliunde: anche l’uso della posta elettronica certificata, intestata al difensore, per il deposito dell’atto, a ben vedere non garantisce la paternità dell’atto di impugnazione.
Difatti, come osservato in motivazione da Sez. 1, n. 41098 del 15/10/2021, COGNOME, Rv. 282151, con la disciplina emergenziale il legislatore ha individuato alcuni requisiti tecnici essenziali, richiesti ad substantiam, per assicurare, mediante l’utilizzo delle più avanzate funzionalità delle moderne tecnologie della comunicazione e dell’informazione, la provenienza dell’impugnazione, l’originalità e completezza dell’atto e il tempestivo e completo recapito all’ufficio giudiziario destinatario.
Osserva Sez. 1, COGNOME, come si tratti di requisiti tecnici, enumerati all’art. 24, comma 6-sexies, DL n. 137 del 2020, che – in analogia a quanto già previsto per il processo civile telematico regolato dall’art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24 e dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 – sono posti a presidio del rispetto delle garanzie sostanziali che la normativa processuale deve assicurare alla valenza processuale dell’atto informatico di parte.
Pertanto, il difetto o l’irregolarità della certificazione informatica dell riferibilità dell’atto al suo autore (firma digitale), della provenienza dell’atto detto soggetto (intestazione della casella PEC), della abilitazione del difensore (presenza nel REG.IND.E. – registro informatico degli indirizzi elettronici), della riferibilità all’ufficio giudiziario della casella di destinazione (provvediment dirigenziale contenente l’elenco degli indirizzi elettronici degli uffici giudizia abilitati), della completa e integrità degli atti inviati (firma digitale degli alleg non pongono soltanto in dubbio l’idoneità dell’atto al raggiungimento dello scopo processuale che la legge gli affida, ma ne determinano l’inesistenza giuridica.
Prosegue Sez. 1, COGNOME: «Tali carenze o vizi vulnerano, infatti, la stessa esistenza dell’atto creato e spedito in forme diverse da quelle stabilite dalla normativa emergenziale che introduce una deroga, da interpretarsi quindi in senso restrittivo rispetto alle ordinarie regole processuali in ragione dell’eccezionalità delle condizioni che ne hanno giustificato l’adozione, ai normali schemi formali di proposizione dell’impugnazione, sicché può affermarsi che l’impugnazione che difetti di detti specifici requisiti non viene di fatto ad esistenza. Correlativamente, soltanto l’accertata carenza di tali requisiti essenziali di esistenza dell’atto d impugnazione può giustificare la sanzione dell’inammissibilità».
Pertanto, non vi è spazio per il favor impugnationis, in quanto il bene in gioco, nel caso in esame, è la riferibilità dell’atto all’autore, non surrogabile da ulterio elementi, destinati a comprovare altre certezze, quali la provenienza dell’atto e l’abilitazione del difensore, ma non in grado di escludere un utilizzo abusivo del certificato, una volta scaduto.
2.8 Ne consegue che è inammissibile ai sensi dell’art. 24, comma 6-sexies, lett. a), d.l. n. 137 del 2020, il ricorso per cassazione sottoscritto con firma digital corredata da un certificato elettronico scaduto, per quanto previsto dall’art. 24 comma 4-bis, d.lgs 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale (CAD), in quanto l’apposizione a un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata, basata su un certificato elettronic scaduto, equivale a mancata sottoscrizione.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso e dalla stessa deriva la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Quanto alle spese sostenute dalla parte civile, nel caso in esame, secondo quanto costantemente enunciato in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore della parte civile non è dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez. U, n. 877 ud. 14/07/2022, dep. 12/01/2023, Sacchettino, par. 20.3; Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960-03; Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021, COGNOME, non mass.; Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, COGNOME, non mass.).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Nulla per le spese di parte civile.
Così deciso in Roma, 10/08/2023
Il Consigliere estensore Il Presidente