Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45045 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45045 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 18/03/1988
avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte territoriale ha confermato la sentenza con la quale stesso era stato condannato per il reato previsto dall’art.624bis, comma 2 cod.pen..
Il ricorso è inammissibile.
In particolare, con entrambi i motivi di ricorso, il ricorrente ha contestato valutazione della Corte territoriale in punto di sussistenza della pena responsabilità dell’imputato con specifico riferimento all’elemento soggettivo de reato e assumendo che il concreto movente dell’azione (che sarebbe stato quello di farsi arrestare a fini di tutela della propria incolumità, temendo il prevenuto di ritorsione avendo appena deposto di fronte al p.m. in un processo riguardante la criminalità organizzata) sarebbe stato tale da escludere il necessario fine profitto.
Va quindi osservato che questa Corte ha costantemente ribadito come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.
La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non sol per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità c conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., all’inammissibili della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, COGNOME non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, COGNOME, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, COGNOME, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693).
E, altresì, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazion di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, COGNOME, Rv. 260608; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970).
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Nel caso di specie, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione immune da vizi logico-giuridici in relazione alla responsabilità del ricorrente, fondata sulla dedotta mancanza di complessiva credibilità delle dichiarazioni rese e, in ogni caso, sull’assenza di elementi idon escludere il fine di profitto; il quale si ravvisa in presenza anche di un vanta di tipo non strettamente patrimoniale (Sez. U, n. 41570 del 25/05/2023, C., Rv. 285145).
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente