Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26860 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26860 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE ASSISE APPELLO di SASSARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso proposto nell’interesse di NOME e l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata limitatamente al capo B) per COGNOME, con rigetto nel resto;
udito l’AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME, che ha illustrato i motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di assise di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con la sentenza emessa il 6 dicembre 2022 confermava quella RAGIONE_SOCIALEa Corte di assise di primo grado, che aveva condannato i ricorrenti in ordine al delitto previsto dagli artt. 270-bis, commi 1 e 2, 270-sexies cod. pen., aggravato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 61-
bis cod. pen. (già art. 4 I. 16 marzo 2006, n. 146) per avere NOME COGNOME e NOME (NOME) – in concorso con NOME, dirigente e organizzatore – «partecipato ad un’associazione transnazionale – con basi in Italia, Svezia, Germania e Turchia – che si propone il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo, in quanto diretti a intimidire la popolazione RAGIONE_SOCIALEa Siria, destabilizzarne o distruggerne le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali. In particolare, ponendo in essere attività di sostegno, di proselitismo anche via internet e di finanziamento a favore RAGIONE_SOCIALEa formazione jiadista RAGIONE_SOCIALE COGNOME la quale – unitamente ad altre milizie, tra cui anche Daesh – tramite azioni violente, attentati, saccheggi, opera nel territorio RAGIONE_SOCIALEo stato siriano, per la costituzione di un Emirato fondato sulla Sharia e l’eliminazione RAGIONE_SOCIALEa popolazione di ogni differente credo». Il fatto, contestato al capo A), risultava «aggravato dalla transnazionalità, in quanto commesso da un gruppo organizzato operante in più Stati e segnatamente in Italia, Svezia, Germania, Turchia e Siria. Il delitto risultava commesso in Olbia e altre località del territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato, dal 2014 al 22 marzo 2018».
Inoltre, gli attuali ricorrenti, sono stati ritenuti responsabili anche del reato, contestato al capo B), previsto dagli artt. 110 c.p., 131-ter d.lgs 01/09/1993 n. 385 (in relazione all’art. 1, lett. b) del d.lgs. 27/01/2010 n. 11) e 61 -bis cod. pen «per avere, in concorso tra loro e con altre persone allo stato non identificate, effettuato servizi di pagamento in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 114 -sexies e senza l’autorizzazione di cui all’art. 114 -novies RAGIONE_SOCIALEo stesso d.lgs. 01/09/1993 n. 385. In particolare, operando quali NOMEdars, per corrispettivi variabili in funzione RAGIONE_SOCIALE‘importo RAGIONE_SOCIALEa singola operazione, effettuavano su disposizione di terzi committenti appartenenti alla comunità islamica, operazioni di raccolta, rimesse di denaro all’estero e cambi di valuta. Fatto aggravato dalla transnazionalità in quanto commesso da un gruppo organizzato operante in più Stati e segnatamente Italia, Svezia, Austria, Siria e Turchia. In Olbia, e altre località del territorio RAGIONE_SOCIALE stato, dal 2014 al 22 marzo 2018».
I motivi dei ricorsi per cassazione proposti nell’interesse di NOME e NOME saranno a seguire enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME si articola in due motivi.
3.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e erronea applicazione degli artt. 270 – bis e 270 -sexies cod. pen., 125, 192 e 546 cod. proc. pen. oltre che vizio di motivazione.
In particolare, la motivazione impugnata risulterebbe apparente, avendo eluso i motivi aggiunti depositati in appello, oltre ad aver erroneamente riconosciuto la qualità di associazione terroristica ad NOME COGNOME, pur se tale associazione non risultava indicata nelle decisioni PESC RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, ma solo nella lista ONU, per altro non avendo Al COGNOME comunque commesso delitti in area europea.
In sostanza, non sarebbe per tale ragione integrata la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 270sexies, difettandone i presupposti richiesti dalla norma incriminatrice.
Quanto, poi, alla specifica responsabilità del ricorrente, avrebbe errato la Corte d’appello nel trarre la prova RAGIONE_SOCIALEa condotta delittuosa RAGIONE_SOCIALE‘imputato, non potendo ritenersi tale la detenzione del materiale sequestrato, consistente in video, file e fotogrammi solo descrittivi RAGIONE_SOCIALEa guerra civile in Siria; anche travisata sarebbe la traduzione del termine «ragazzi» che ricorre in alcune conversazioni telefoniche, che sarebbe da riferirsi ai congiunti RAGIONE_SOCIALE‘imputato e non ai terroristi combattenti.
Inoltre, la Corte territoriale erroneamente avrebbe valutato indizianti RAGIONE_SOCIALEa partecipazione RAGIONE_SOCIALE‘imputato all’associazione terroristica i contatti avuti con NOME, che risultano verificatisi solo una volta all’anno. La sentenza impugnata non ricostruisce l’esistenza di atti violenti RAGIONE_SOCIALE‘imputato e di un programma di violenza RAGIONE_SOCIALE‘associazione terroristica, cosicché difetterebbe la concretezza all’azione di una adesione che risulterebbe solo astratta e ideologica. Infine, gli elementi valorizzati costituiscono indizi privi di precisione, gravità e concordanza, per altro non risultando valutate le emergenze definite neutre, che invece andavano valutate a favore RAGIONE_SOCIALE‘imputato.
3.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all’art. 4 I. 146/2006, ora art. 61 -bis cod. pen., relativamente alla circostanza aggravante del reato transnazionale, vizio di motivazione, e gli analoghi vizi in ordine all’art. 131-ter TUB.
Non risulterebbe avere, la sentenza impugnata, offerto una motivazione in ordine alla condotta prevista dall’art. 131-ter difettando la prova RAGIONE_SOCIALE‘elemento soggettivo, oltre che del contributo causale alla attività di NOME da parte di NOMENOME
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME si articola in quattro motivi.
4.1 II primo motivo lamenta erronea applicazione degli artt. 10 e 11 Cost. e 270-bis cod. pen.
Risulterebbe erronea l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale, in quanto la sentenza impugnata fonderebbe la natura terroristica RAGIONE_SOCIALEa associazione Al COGNOME sugli elenchi RAGIONE_SOCIALE‘ONU, che difetterebbero di recepimento nel nostro ordinamento e dunque, a differenza RAGIONE_SOCIALE fonti unionali, non sarebbero immediatamente applicabili, tanto più che la natura terroristica non è neanche indicata da decisioni PESC, mentre la Corte territoriale valorizza le Posizioni Comuni n. 2002/402/Pesc e 2011/931/Pesc che indicano solo i soggetti da sottoporre a congelamento dei beni.
Inoltre, la Corte territoriale, dopo aver evidenziato come l’inserimento negli elenchi risulterebbe in sé insufficiente a comprovare la natura RAGIONE_SOCIALEa organizzazione, contraddicendosi non indica quali siano gli elementi ulteriori a sostegno RAGIONE_SOCIALEa qualità terroristica di Al COGNOME.
4.2 II secondo motivo lamenta vizio di motivazione e censura la sentenza che trae la prova RAGIONE_SOCIALEa partecipazione all’associazione terroristica dai rapporti di NOME con NOME COGNOME comandante di una brigata, fondati su conversazioni telefoniche, erroneamente escludendo che l’interesse per le vicende RAGIONE_SOCIALEa guerra in Siria fossero legate a esigenze di informazione relativamente ai familiari del ricorrente.
Inoltre, le condotte di finanziamento di COGNOME risulterebbero escluse dalla Corte di primo grado e ritenute dalla sentenza impugnata, tanto più che la raccolta di denaro non sarebbe avvenuta e il tono RAGIONE_SOCIALEa conversazione in alcuni casi era ironico.
4.3 Il terzo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine al delitto di cui al capo B), in quanto la Corte di assise di appello avrebbe travisato le conversazioni, dalle quali non emerge alcun concreto contributo alla attività di NOME, difettando per altro un guadagno per l’imputato.
4.4 II quarto motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alle circostanze attenuanti generiche, negate in ragione RAGIONE_SOCIALE‘esistenza RAGIONE_SOCIALEa confessione però limitata a ciò che non poteva essere negato, senza valutare gli elementi ulteriori addotti dalla difesa del ricorrente a sostegno RAGIONE_SOCIALEa richiesta di attenuazione.
Il ricorso è stato trattato con l’intervento RAGIONE_SOCIALE parti, a seguito di tempestiva richiesta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall’articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall’art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con
modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18.
Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono complessivamente infondati.
Quasi del tutto sovrapponibili sono i primi motivi di ciascuno dei due ricorsi e devono essere trattati congiuntamente, sia in ordine alle censure inerenti alla qualificazione RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione RAGIONE_SOCIALE come terroristica, che in merito alla applicabilità al caso di specie degli artt. 270-bis e 270-sexies cod. pen.
2.1 Va premesso che non è consentita la deduzione del vizio di violazione di legge in relazione all’asserito malgoverno RAGIONE_SOCIALE regole di valutazione RAGIONE_SOCIALEa prova contenute nell’art. 192 c.p.p. ovvero RAGIONE_SOCIALEa regola di giudizio di cui all’art. 533 RAGIONE_SOCIALEo stesso codice, non essendo l’inosservanza RAGIONE_SOCIALE suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall’art. 606 lett. c) c.p.p. ai fini RAGIONE_SOCIALEa deducibilità RAGIONE_SOCIALEa violazione di legge processuale (ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, COGNOME e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, COGNOME e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, COGNOME., Rv. 274191; Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027). Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi RAGIONE_SOCIALEa lett. b) RAGIONE_SOCIALE‘art. 606 c.p.p., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l’errata applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge sostanziale, pena, altrimenti, l’aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c) RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo) RAGIONE_SOCIALEa denunciabilità RAGIONE_SOCIALEa violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, COGNOME, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404). Pertanto, non è proponibile la doglianza – dedotta con il primo motivo del ricorso COGNOME – con cui si deduca la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 192 c.p.p., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilità RAGIONE_SOCIALE doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) RAGIONE_SOCIALEa medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi
RAGIONE_SOCIALE‘inosservanza RAGIONE_SOCIALE norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027)
Diversamente, consentite sono le censure mosse deducendo i vizi motivazionali, che si andranno a valutare.
2.2 Quanto ai vizi di motivazione e da travisamento dedotti, deve rilevarsi come le due sentenze di merito possano integrare la cd. doppia conforme, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione RAGIONE_SOCIALE prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595 – 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, NOME, Rv. 252615 – 01).
Il giudice di legittimità, ai fini RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALEa congruità RAGIONE_SOCIALEa motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile. (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 – dep. 05/12/1997, COGNOME, Rv. 209145).
Tanto premesso, non vi è dubbio che nel caso in esame la Corte di assise di appello abbia ripercorso l’iter motivazionale e riepilogativo degli elementi relativi ai ricorrenti, rinviando e riproducendo esplicitamente la ricostruzione RAGIONE_SOCIALE emergenze probatorie come valutate dalla sentenza di primo grado.
Ciò non di meno, la motivazione resa in ordine ai motivi di appello, risulta autonoma e puntuale, dedicata in modo personalizzato agli attuali ricorrenti.
A tal proposito, deve per altro anticiparsi, in ordine ai motivi che si andranno a esaminare a seguire, che nel caso di cosiddetta “doppia conforme” il vizio del travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti – con specifica deduzione – che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 – 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 – dep. 20/02/2017, RAGIONE_SOCIALE e altro, Rv. 26921701).
Nel caso in esame ciò non accade, se non in minima parte in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa rinnovazione istruttoria, come si leggerà, in quanto entrambe le Corti di merito hanno valutato lo stesso materiale probatorio e pertanto la doglianza di
plurimi casi di travisamento, nel caso di specie, risulta non proponibile così come formulata.
Per altro, anche la censura relativa all’omessa valutazione dei motivi aggiunti proposti da COGNOME (riportati al fol. 252 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata), risulta smentita, in quanto le doglianze aggiunte si risolvevano nella evocazione RAGIONE_SOCIALEa diversa qualificazione giuridica dei fatti e RAGIONE_SOCIALEa rilevanza RAGIONE_SOCIALEa sentenza emessa dalla Corte di assise di Como, oltre che nella valutazione del materiale probatorio, elementi acquisiti dalla Corte di appello su istanza RAGIONE_SOCIALEa difesa, e specificamente richiamati, oltre che valutati, quanto a COGNOME (ad esempio, al fol. 306 e ss.), cosicché infondata è la prospettata omessa o apparente motivazione a riguardo.
2.3 Venendo al tenore dei motivi di ricorso in esame, la violazione di legge dedotta riguarda gli artt. 270 -bis e 270 -sexies cod. pen. in quanto la Corte di appello avrebbe fatto riferimento alla natura terroristica di Al NOME basata esclusivamente sugli elenchi RAGIONE_SOCIALE associazioni terroristiche ed errando nel richiamo di quelli relativi all’Unione Europea.
A ben vedere, la Corte territoriale conferma la sentenza di primo grado rilevando come non basti l’inserimento nelle «black list» RAGIONE_SOCIALE organizzazioni internazionali, facendo così buon governo del principio per cui «la natura di associazione terroristica si ricava non solo dall’inclusione RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione negli elenchi di associazioni terroristiche stilati dagli organismi sovranazionali, ma anche dalla disamina del concreto manifestarsi RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione stessa alla stregua degli indici descrittivi fattuali indicati dall’art. 270-sexies cod. pen» (Sez. 5, n. 10380 del 07/02/2019, COGNOME, Rv. 277239 – 01; fattispecie in tema di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘IS’ come associazione terroristica operante in una dimensione spaziale globale, che si avvale di strutture dislocate in vari paesi, protesa all’affermazione RAGIONE_SOCIALEa “jihad globale” e finalizzata a commettere atti di violenza stragista per destabilizzare i pilastri degli ordinamenti costituzionali degli Stati e per attentare, in maniera indiscriminata e imprevedibile, alla vita ed integrità RAGIONE_SOCIALE persone).
Tale orientamento, teso a escludere la sufficienza RAGIONE_SOCIALE‘inserimento nelle liste degli organismi internazionali, viene dunque confermato dalla Corte di cassazione (cfr. anche mass. conf.: N. 39545 del 2008 Rv. 241730 – 01, N. 1072 del 2007 Rv. 235288 – 01), in relazione all’art. 270 -sexies, cod. pen. che nell’ultima parte per definire le «altre condotte terroristiche» rinvia alle definizioni RAGIONE_SOCIALE convenzioni o di altre norme internazionali vincolanti per l’Italia.
Da subito deve rilevarsi, però, che il motivo di ricorso è aspecifico, in quanto, non valuta che la Corte di assise di appello, dopo avere indicato l’insufficienza in sé RAGIONE_SOCIALE‘inserimento di COGNOME nelle liste citate, richiami, quale elemento probatorio ulteriore, una serie di atti che la Corte di primo grado aveva già
elencato, a riprova del carattere tipicamente terroristico, a decorrere dal 2012, che venivano rivendicati da RAGIONE_SOCIALE COGNOME: «attacchi kamikaze in città siriane, causativi di vittime tra la popolazione civile inerme; assalti contro basi aeree, di polizia, caserme; esecuzioni di massa di soldati; attentati contro giornalisti ma anche contro meri appartenenti alla società civile. Si tratta, in definitiva, di una serie di operazioni armate finalizzate a destabilizzare il Governo siriano e destituire il Presidente in carica, NOME COGNOME, anche seminando il panico, intimidendo e causando indiscriminatamente la morte RAGIONE_SOCIALEa popolazione. Tali caratteristiche costituiscono la ragione per cui RAGIONE_SOCIALE, e i vari gruppi in essa confluenti, deve essere considerata come “terroristica” anche dal nostro ordinamento, in particolare, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 270-sexies».
Pertanto, le fonti di prova relative alla natura terroristica di Al COGNOME non si risolvono nel solo richiamo agli elenchi internazionali, come invece dedotto dai ricorrenti, ma si sostanziano anche nelle rivendicazioni RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione in ordine a plurimi attentati e alle azioni violente: con tale argomento i motivi di ricorso non si confrontano.
In tal senso, quindi, i motivi di ricorso risultano del tutto generici, in quanto carenti RAGIONE_SOCIALEa necessaria correlazione con le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 – dep. 16/05/2012, COGNOME, Rv. 253849), difettando di una critica puntuale al provvedimento e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù RAGIONE_SOCIALE quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6 n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521).
2.4 Ad ogni buon conto, anche manifestamente infondata è la censura mossa alla sentenza impugnata, che ai foll. 258 e ss. richiama la circostanza che la nostra Costituzione ha impegnato l’Italia – attraverso gli artt. 10 e 11 Cost. – al recepimento automatico RAGIONE_SOCIALE determinazioni internazionali , non essendo richiesto un atto legislativo specifico.
Essendo pacifica l’adesione RAGIONE_SOCIALE‘Italia all’O.N.U., acclarato è l’inserimento di Al COGNOME nella”black list” da parte RAGIONE_SOCIALE‘O.N.U. nel 2013, all’esito RAGIONE_SOCIALE‘indagine svolta dalla Commissione d’inchiesta internazionale all’uopo istituita, che documentò innumerevoli attacchi, da parte dei gruppi armati aderenti a tale organizzazione, diretti contro le altre comunità religiose e caratterizzati da gravi violazioni dei diritti umani.
La sentenza impugnata chiarisce anche che NOME COGNOME era «sostanzialmente una “sigla”, comprendente una molteplicità di gruppuscoli indicati con nomi differenti, a seconda RAGIONE_SOCIALEa zona RAGIONE_SOCIALEa Siria in cui operavano, e mutevoli (anche in modo repentino) in base al decorso degli eventi. I loro combattenti erano jihadisti salafisti, animati dalla volontà di creare una nazione governata dalla sharia, nella
quale tutti i seguaci di religioni diverse da quella sunnita dovevano essere sterminati e le donne dovevano essere sottomesse».
La Corte territoriale richiama poi l’art. 270 -sexies, cod. pen., nell’ultima parte, che costituisce la leva che implica il recepimento giuridico nel diritto nazionale RAGIONE_SOCIALE decisioni assunte da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia: in tal modo viene delineato un meccanismo idoneo ad assicurare l’automatica armonizzazione degli ordinamenti degli Stati facenti parte RAGIONE_SOCIALEa comunità internazionale, in vista di una comune azione di repressione dei fenomeno del terrorismo transnazionale.
A ben vedere, correttamente la Corte territoriale evoca Sez. 1, n. 1072 del 11/10/2006, dep. 17/01/2007, NOME, Rv. 235288 – 01 che in motivazione ha ritenuto che l’ultima parte RAGIONE_SOCIALE‘art. 270 -sexies rinvia alle convenzioni internazionali e dunque alle due fonti principali, quali la Convenzione di New York del 1999, deliberata dall’RAGIONE_SOCIALE per contrastare il finanziamento del terrorismo, e la Decisione quadro 2002/475/GAI RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, aggiornata prima dalla Decisione quadro 2008/919/GAI e poi dalla più recente Direttiva 2017/541/UE.
Osservava la Corte di cassazione, con tale ultima pronuncia, come la formulazione RAGIONE_SOCIALEa Convenzione del 1999 è stata resa esecutiva nel nostro ordinamento con L. 27 gennaio 2003, n. 7, e ha «una portata così ampia da assumere il valore di una definizione generale, applicabile sia in tempo di pace che in tempo di guerra e comprensiva di qualsiasi condotta diretta contro la vita o l’incolumità di civili o, in contesti bellici, contro “ogni altra persona che non prenda parte attiva alle ostilità in una situazione di conflitto armato”, al fine di diffondere il terrore fra la popolazione o di costringere uno Stato o un’organizzazione internazionale a compiere o ad omettere un atto». Oltre ad essere connotata da tali elementi oggettivi e soggettivi, nonché dalla identità dene vittime (civili o persone non impegnate nelle operazioni belliche), osservava la Corte di cassazione come sia opinione comune che per essere qualificata terroristica la condotta debba presentare, sul piano psicologico, l’ulteriore requisito RAGIONE_SOCIALEa motivazione politica, religiosa o ideologica, conformemente ad una norma consuetudinaria internazionale accolta in varie risoluzioni RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, nonché nella Convenzione del 1997 contro gli attentati terroristici commessi con l’uso di esplosivi.
Diversamente, continuava la Corte di legittimità, la definizione degli atti terroristici contenuta nell’art. 1 RAGIONE_SOCIALEa Decisione quadro RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea è basata, invece, sull’elencazione di una serie determinata di reati, considerati tali dal diritto nazionale, che possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale e sono commessi al fine di intimidire gravemente
la popolazione o di costringere indebitamente i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, ovvero di destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale.
Indicava poi, la Corte di cassazione, gli elementi distintivi fra i due atti: la formula definitoria tracciata dalla Decisione quadro del 2002 si differenzia da quella RAGIONE_SOCIALEa Convenzione ONU del 1999, RAGIONE_SOCIALEa quale pure ricalca in gran parte le linee, per due aspetti.
Per un verso, l’area applicativa dei reati terroristici risulta più limitata, riguardando soltanto fatti commessi in tempo di pace, come risulta esplicitamente dall’undicesimo “considerando” introduttivo che esclude dalla disciplina “le attività RAGIONE_SOCIALE forze armate in tempo di conflitto armato”, secondo le definizioni date a questi termini dal diritto internazionale umanitario: di talché, la definizione in esame fa salve le attività poste in essere in tempo di guerra, regolate dal diritto internazionale umanitario e, in primo luogo, dalle Convenzioni di RAGIONE_SOCIALE e dai relativi Protocolli aggiuntivi.
Per altro verso, la Decisione quadro ha ampliato la nozione RAGIONE_SOCIALE attività terroristiche, prevedendo che queste siano connotate anche dalla finalità eversiva, vale a dire dallo scopo di “destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale”, finalità assente nel testo RAGIONE_SOCIALEa Convenzione del 1999.
In entrambe le definizioni è comunque presente la connotazione tipica degli atti di terrorismo individuata dalla più autorevole dottrina nella “depersonalizzazione RAGIONE_SOCIALEa vittima” in ragione del normale anonimato RAGIONE_SOCIALE persone colpite dalle azioni violente, il cui vero obiettivo è costituito dal fine di seminare indiscriminata paura nella collettività e di costringere un governo o un’organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un determinato atto.
Infine, il riferimento alle situazioni di conflitto armato – presente nella Convenzione del 1999 e, per contro, assente nella Decisione quadro – rivela la duplicità RAGIONE_SOCIALEa disciplina RAGIONE_SOCIALE condotte terroristiche e la necessità di differenziarne il regime giuridico in relazione all’identità dei soggetti attivi e RAGIONE_SOCIALE vittime, ne senso che deve applicarsi la normativa del diritto internazionale umanitario ovvero quella comune a seconda che i fatti siano compiuti da soggetti muniti RAGIONE_SOCIALEa qualità di “combattenti” e siano destinati contro civili o contro persone non impegnate attivamente nelle ostilità.
Ne segue che, mutando tali requisiti soggettivi, gli atti di terrorismo risultano inquadrabili nella categoria dei crimini di guerra ovvero in quella dei crimini contro l’umanità.
Anche la Decisione quadro è stata recepita con il D.L. 27 luglio 2005, n. 144, art. 15, comma 1, convertito nella L. 31 luglio 2005, n. 155, definendo come “condotte con finalità di terrorismo” ” quelle che “per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia”.
Aggiungeva la Corte di cassazione che l’esplicito richiamo, in funzione integrativa, al vincolo derivante dalle fonti internazionali fa sì che quella adottata dall’art. 270 -sexies cod. pen. costituisca una definizione aperta, destinata, cioè, ad estendersi o a restringersi per effetto non solo RAGIONE_SOCIALE convenzioni internazionali già ratificate, ma anche di quelle future alle quali sarà prestata adesione. «In tal modo, è stato normativamente predisposto un meccanismo, fondato su un rinvio dinamico o formale, idoneo ad assicurare automaticamente l’armonizzazione degli ordinamenti degli Stati che compongono la collettività internazionale al fine di predisporre gli strumenti occorrenti per la comune azione di repressione RAGIONE_SOCIALEa criminalità terroristica transnazionale».
Pertanto, in modo assolutamente condivisibile Sez. 1, NOME COGNOME osservava come la definizione RAGIONE_SOCIALE‘art. 270 -sexies cod. pen. deve essere coordinata con quella RAGIONE_SOCIALEa Convenzione del 1999, resa esecutiva con la L. n. 7 del 2003, e che, di riflesso, gli elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALE condotte con finalità di terrorismo – indicati dalla norma nazionale sulla scia RAGIONE_SOCIALEa Decisione quadro RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea – devono essere integrati facendo riferimento anche alle previsioni RAGIONE_SOCIALEa predetta convenzione. Deve trarsene il corollario che dall’integrazione RAGIONE_SOCIALEa normativa interna con l’anzidetta fonte internazionale deriva che la finalità di terrorismo è altresì configurabile quando le condotte siano compiute nel contesto di conflitti armati – qualificati tali dal diritto internazionale anche se consistenti in guerre civili interne – e siano rivolte, oltre che contro civili, contro persone non attivamente impegnate nelle ostilità, con l’esclusione, perciò, RAGIONE_SOCIALE sole azioni dirette contro i combattenti, che restano soggette alla disciplina del diritto internazionale umanitario
2.4 Proprio a tale ultimo principio si riporta correttamente la sentenza impugnata, richiamando esplicitamente la definizione di atto terroristico consistente anche in atti di violenza compiuti nel contesto di conflitti armati rivolti contro un obiettivo militare, quando le peculiari e concrete situazioni fattuali facciano apparire certe ed inevitabili le gravi conseguenze in danno RAGIONE_SOCIALEa vita e RAGIONE_SOCIALE‘incolumità fisica RAGIONE_SOCIALEa popolazione civile, contribuendo a diffondere nella collettività paura e panico (Sez. 1, n. 1072, COGNOME, cit., in applicazione di tale principio, la Corte ha affermato che, in base all’art 270 -sexies, che contiene una norma definitoria incidente sulla portata RAGIONE_SOCIALEa disposizione incriminatrice di cui all’art. 270 -bis cod. pen., sono qualificabili come atti terroristici anche le azioni suicide commesse da c.d. “kamikaze” nel contesto di un conflitto armato).
Aggiunge la sentenza impugnata (fol. 261) che, pertanto, le condotte poste in essere da RAGIONE_SOCIALE siano da ritenersi terroristiche in quanto colpiscono í civili con tecniche di guerra non convenzionali, indipendentemente da chi le realizzi e, quindi, a prescindere che si tratti di eserciti governativi, o meno, e che il fenomeno avvenga nell’ambito di un conflitto di guerra.
Difatti «proprio questo è il tipico modo di agire RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione RAGIONE_SOCIALE, con l’obiettivo di uccidere i non aderenti alla religione sunnita e di applicare la sharia, ciò risultando non solo dalle notizie giornalistiche e dalle fonti aperte, ma anche dal contenuto RAGIONE_SOCIALE intercettazioni telefoniche operate nei riguardi degli imputati».
Si tratta di una conclusione che fa buon governo RAGIONE_SOCIALE‘art. 270 -sexies e dei principi in materia fin qui richiamati, il che rende infondati i ricorsi sul punto RAGIONE_SOCIALEa erroneità dei riferimenti operati dalla Corte territoriale alle decisioni PESC RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, avendo optato la sentenza impugnata per la qualificazione afferente al fatto e come tale non sindacabile in questa sede né sindacata dai ricorsi – RAGIONE_SOCIALE azioni RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione in esame in contesto di guerra, per la quale deve trovare applicazione la Risoluzione Onu in precedenza richiamata.
2.5 Inoltre, la Corte territoriale richiama le – non contestate – decisioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ONU: la Risoluzione n. 1267 del 1999 che ha introdotto la procedura di congelamento dei fondi e RAGIONE_SOCIALE risorse economiche detenute dall’organizzazione terroristica RAGIONE_SOCIALE e successivamente, per fronteggiare la nuova minaccia RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, nell’estate del 2014 il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ONU ha adottato due nuove Risoluzioni, la n. 2170/2014, che ha esteso agli affiliati all’RAGIONE_SOCIALE e al RAGIONE_SOCIALE il regime di sanzioni imposto a suo tempo ad RAGIONE_SOCIALE, e la n. 2178/2014, con la quale ha imposto agli Stati membri l’adozione di specifiche misure volte a contrastare il nuovo fenomeno dei “combattenti terroristi stranieri” (foreign terrorist fighters), anche attraverso la criminalizzazione RAGIONE_SOCIALE relative attività di sostegno materiale e finanziario. Aggiunge la Corte territoriale che
successivamente sono stati rafforzati i dispositivi di contrasto alle fonti di finanziamento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE entità collegate, attraverso la Risoluzione n. 2199/2015 e la Risoluzione n. 2253/2015, e tra il 2016 e il 2017 il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha approvato le Risoluzioni n. 2322/2016 e n. 2341/2017, specificamente dirette a rafforzare la cooperazione internazionale nel contrasto al terrorismo, dando centralità alle attività di scambio di informazioni e alla collaborazione tra Stati e tra le autorità a vario titolo coinvolte.
2.6 Già tale evoluzione RAGIONE_SOCIALE fonti internazionali, acclarata l’operatività nel nostro ordinamento RAGIONE_SOCIALEa Convenzione Onu del 1999 recepita con legge nazionale, rende infondati i motivi.
Va evidenziato altresì che se è vero che gli interventi unionali – la Posizione Comune 2002/402/PESC, che recepisce i nominativi e le organizzazioni designati dal RAGIONE_SOCIALE, che ha avuto concreta attuazione attraverso il Regolamento CE n. 337/2000; il Regolamento CE n. 881/2002, che recepisce la lista dei sospetti terroristi decisa dalle RAGIONE_SOCIALE ed è tuttora in vigore; la Posizione comune 2001/931/PESC, in attuazione RAGIONE_SOCIALEa Risoluzione n. 1373/2001, il Regolamento CE n. 2580/2001 e da ultimo il Regolamento 1686/2016 riguardano le misure di ‘congelamento’ RAGIONE_SOCIALE risorse finanziarie anche degli adepti RAGIONE_SOCIALE organizzazioni terroristiche, recependo anche gli elenchi ONU, di fatto anche in ambito unionale RAGIONE_SOCIALE COGNOME – e le sue evoluzioni – risulta essere qualificata come organizzazione terroristica.
2.7. Pertanto, non vi è dubbio che la disposizione RAGIONE_SOCIALE‘art. 270 -sexies viene ad essere integrata dalle fonti RAGIONE_SOCIALE‘O.N.U.,e da quelle Unionali, richiamate nell’ultima parte RAGIONE_SOCIALEa norma incriminatrice: non solo gli elenchi che annoverano Al COGNOME fra le organizzazioni terroristiche, ma anche le condotte rivendicate dall’organizzazione che incidono su uno stato straniero, mettendo a rischio l’incolumità dei civili non coinvolti nel conflitto, quindi con il metodo terroristico che determina l’intimidazione RAGIONE_SOCIALEa popolazione, concreta la finalità di terrorismo che è richiesta dall’art. 270 -bis cod. pen.
In ordine al primo motivo del ricorso NOME deve valutarsi, inoltre, la doglianza ulteriore relativa alla posizione personale RAGIONE_SOCIALE‘imputato rispetto all’organizzazione terroristica, come pure il secondo motivo del ricorso NOME COGNOME censura analogamente la sentenza impugnata in ordine alla ritenuta partecipazione RAGIONE_SOCIALE‘imputato all’associazione in contestazione. Pertanto, i motivi possono essere trattati congiuntamente.
3.1 Quanto a NOME, la Corte territoriale evidenzia in modo non manifestamente illogico che il materiale sequestrato – elencato e illustrato da fol. 266 a 270, relativo a foto e video di numerosissime brigate ribelli, le quali tutte
risultavano di chiara ispirazione jihadista, inneggianti a NOME e alla guerra santa, riprese proprio mentre erano impegnate nei combattimenti contro le truppe governative – comprovi il legame con esponenti RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione terroristica. Ciò in forza RAGIONE_SOCIALEa tecnica artigianale con la quale i video erano stati effettuati, a riprova che fossero gli stessi combattenti a riprendere tali scene, dimostrandosi così come l’imputato intrattenesse rapporti diretti con soggetti appartenenti alle fazioni antigovernative operanti sul territorio nelle azioni terroristiche.
A tale primo elemento indiziario la Corte territoriale aggiunge poi il contenuto di conversazioni con NOME, alias NOME.
La sentenza impugnata (fol. 271 e s.) rende conto RAGIONE_SOCIALEa circostanza che quest’ultimo fosse inserito con ruolo di spicco in una brigata operativa quale era NOME COGNOME, come risultava sia dagli accertamenti effettuati sulle pagine dei social network, sia anche da un video nel quale lo stesso viene ripreso sotto la sigla di una RAGIONE_SOCIALE brigate medesime.
Oltre a ciò, il ruolo attivo nelle azioni violente con ruolo di comando di NOME viene anche tratto da una conversazione intercorsa fra i due attuali ricorrenti, NOME e NOME (NOME), nel corso RAGIONE_SOCIALEa quale il primo commenta entusiasta la liberazione RAGIONE_SOCIALEa città di Idlib e i due attribuiscono un ruolo decisivo alle “operazioni di martirio” degli NOME e NOME, il cd. RAGIONE_SOCIALE Islamico, facendo riferimento all’attività dei “kamikaze”, tipica modalità terroristica.
E’ NOME, annota la Corte territoriale, che chiede se all’operazione di liberazione RAGIONE_SOCIALEa città abbia partecipato anche NOME COGNOME con la sua “gente”, ottenendo una risposta affermativa, in quanto vi erano anche i combattenti di NOMECOGNOME, poiché costoro si erano alleati con gli NOME.
A quel punto NOME osservava come una ventina di giorni addietro, proprio NOME gli aveva riferito che ci sarebbero state RAGIONE_SOCIALE “fusioni” fra le brigate (conv. del 28/03/2015 n. 5148, RIT 182/15).
Tale conversazione viene quindi ad attestare, secondo le Corti di merito e in modo non manifestamente illogico, per un verso il ruolo di NOME COGNOME, come partecipe RAGIONE_SOCIALE azioni terroristiche con il suo gruppo; per altro, i contatti avuti da NOME con quest’ultimo, protagonista RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione che pone in essere azioni «kamikaze», che integrano la natura terroristica RAGIONE_SOCIALE condotte ex art. 270sexies, come evidenziato già in precedenza e come ribadito anche da ulteriore pronuncia (Sez. 5, n. 75 del 18/07/2008, dep. 07/01/2009, Lagooub, Rv. 242354 – 01).
A fronte di tali argomenti, le censure risultano assertive e non argomentate, reiterando la contestazione del ruolo di NOME COGNOME, indicato come oppositore al regime ma non terrorista, e a ciò la Corte di assise di appello ha già dato congrua risposta.
In secondo luogo, lamenta il ricorrente la natura sporadica dei contatti fra NOME e NOME che escluderebbe il legame fra i due.
Anche in questo caso, però, la Corte territoriale analizza in modo puntuale le censure d’appello e richiama, in linea con i principi consolidati di questa Corte di legittimità, le caratteristiche RAGIONE_SOCIALE organizzazioni terroristiche in esame, di natura, per così dire, fluida e polverizzata, cosicchè anche i contatti fra i membri RAGIONE_SOCIALE organizzazioni possono essere rarefatti (fol. 273 e ss.).
Difatti, è stato in modo condivisibile affermato che la partecipazione all’ISIS o ad analoghe associazioni internazionali, rispondenti ad un moRAGIONE_SOCIALEo “polverizzato” di articolazione, può essere desunta da concrete condotte sintomatiche RAGIONE_SOCIALEa condivisione ideologica RAGIONE_SOCIALE finalità RAGIONE_SOCIALE‘associazione, in cui si sostanzia la messa a disposizione del singolo verso il gruppo criminale e si struttura il relativo rapporto (Sez. 5, n. 8891 del 18/12/2020, dep. 04/03/2021, COGNOME, Rv. 280750 – 01; in motivazione la Corte ha precisato che l’adesione – nella specie ad una associazione di matrice jihadista – può avvenire anche con modalità spontaneistiche e “aperte”, non implicanti una formale accettazione da parte del gruppo terroristico, ma volte ad includere progressivamente il partecipe, attraverso contatti con i livelli intermedi o propaggini finali, anche “mediatamente” e flebilmente riconducibili alla “casa madre”, purché idonei a dare una qualche consapevolezza, anche indiretta, RAGIONE_SOCIALEa sua adesione).
Inoltre, si è affermato che integra partecipazione all’associazione terroristica – anche quando connotata da strutture organizzative “cellulari” o “a rete”, in grado di operare contemporaneamente in più Paesi, anche in tempi diversi e con contatti fisici, telefonici ovvero informatici anche discontinui o sporadici tra i vari gruppi in rete – una RAGIONE_SOCIALE condotte di supporto funzionale all’attività terroristica di organizzazioni riconosciute ed operanti come tali, quali quelle volte al proselitismo, alla diffusione di documenti di propaganda, all’assistenza agli associati, al finanziamento, alla predisposizione o acquisizione di armi o di documenti falsi, all’arruolamento, all’addestramento (Sez. 6, Sentenza n. 46308 del 12/07/2012 COGNOME, Rv. 253944 – 01; fattispecie in cui è stata ritenuta sussistente la prova RAGIONE_SOCIALE‘operatività di una cellula e RAGIONE_SOCIALEa sua funzionalità al perseguimento RAGIONE_SOCIALEa finalità di terrorismo internazionale sulla base RAGIONE_SOCIALE‘attività di indottrinamento, reclutamento e addestramento al martirio di nuovi adepti, da inviare all’occorrenza nelle zone teatro di guerra, e RAGIONE_SOCIALEa raccolta di denaro destinato al sostegno economico dei combattenti del “NOME” all’estero).
D’altro canto, quanto alla natura rarefatta dei contatti di NOME con NOME, con argomento non manifestamente illogico, la sentenza impugnata evidenzia come comunque a NOME venga riconosciuto un ruolo dal combattente NOME, quale referente da informare e con il quale interloquire (fol. 276),
risultando le conversazioni telefoniche poco frequenti anche perché NOME era impegnato nei combattimenti (fol. 274); per altro, la Corte territoriale passa anche in rassegna i messaggi vocali fra i due, nel corso dei quali è proprio NOME a lamentare la strategia dei terroristi, rivolgendosi a chi – NOME – stava operando sul campo, in quanto proprio l’erronea azione dei combattenti – facendo riferimento alle ‘sezioni’, da intendersi come brigate (foll. 274-276) – aveva avvantaggiato e portato al recupero le truppe governative.
Reiterata nel ricorso nell’interesse di NOME è poi la censura rivolta all’interpretazione RAGIONE_SOCIALE conversazioni telefoniche nel corso RAGIONE_SOCIALE quali il ricorrente chiede e parla dei «ragazzi», ai quali dovevano essere rivolti i finanziamenti, che la Corte di assise di appello identifica nei terroristi combattenti e non nei congiunti RAGIONE_SOCIALE‘imputato, dei quali lo stesso avrebbe chiesto informazioni rivolgendosi anche ad NOME.
A tal riguardo, deve evidenziarsi che se è vero, come si legge nel motivo di ricorso, che il termine «ragazzi» è ritenuto generico dalla stessa Corte territoriale, la stessa però chiarisce, con interpretazione non manifestamente illogica, che proprio dal contenuto RAGIONE_SOCIALE conversazioni emergeva come NOME, parlando con NOME, riferisse di aver inviato 12mila euro ai «ragazzi» e che gli stessi si sarebbero dovuti «dare alla macchia», cosicché erano necessari ulteriori finanziamenti per il loro sostegno (fol. 283 e s.): aggiungeva che era una «priorità ancora più urgente RAGIONE_SOCIALEa famiglia», quella del sostegno economico, rilevando come proprio la volontà e la disponibilità a finanziare «i ragazzi» fosse la cartina di tornasole per capire se i potenziali interpellati finanziatori fossero o meno dediti alla causa («Questi qua sono considerati rivoluzionari. È in situazioni del genere che si capisce chi è il rivoluzionario e chi non lo è»).
In sostanza, l’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa conversazione operata dalle Corti di merito risulta non manifestamente illogica, tanto più che il finanziamento è collegato alla colletta, che difficilmente troverebbe spiegazione logica per le sole esigenze private RAGIONE_SOCIALE‘imputato, tanto più che vengono chiaramente distinte le esigenze dei «ragazzi» e le priorità familiari, che non a caso passano in second’ordine rispetto alla causa terroristica, tanto da doversi procedere alla raccolta di risorse provenienti da altri paesi europei.
A riguardo, per altro, va evidenziato come in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268389).
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Per altro, in sede di legittimità è possibile prospettare un’interpretazione del significato di un’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, COGNOME Maro, Rv. 272558 – 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259516 – 01; Sez. 2, 17 ottobre 2007, n. 38915, Donno, rv 237994). Il che nel caso in esame non è.
Il motivo di ricorso, poi, lamenta per un verso che la Corte territoriale avrebbe omesso la valutazione RAGIONE_SOCIALE conversazioni (o di parti RAGIONE_SOCIALE stesse) ritenute non rilevanti, che invece escluderebbero la responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘imputato.
Ma la doglianza sul punto è generica, nel senso che, a fronte RAGIONE_SOCIALEa affermazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, per cui tali conversazioni sono neutre, non vi è alcuna censura specifica che indichi il valore disarticolante RAGIONE_SOCIALE‘omessa valutazione.
In tal senso deve rilevarsi come, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘osservanza del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti, è necessario che il ricorso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un’evidenza – preternnessa o infedelmente rappresentata dal giudicante – di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l’intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez.1, n. 54281 del 05/07/2017, COGNOME, Rv. 272492 – 01). Il che nel caso in esame non è stato prospettato e non risulta argomentato.
Il primo motivo di ricorso lamenta poi che non vi sarebbe stata una condotta materiale, ma solo una adesione ideologica di NOME, penalmente non rilevante.
Sul punto la motivazione impugnata dedicata a NOME coinvolge anche NOME, tanto che dopo aver esaminato molte RAGIONE_SOCIALE conversazioni fra i due, analizzando le ultime, quelle da fol. 289, la Corte territoriale conclude che NOME COGNOME ed il coimputato NOME mantenessero stretti contatti con il già citato NOME COGNOME, comandante di una RAGIONE_SOCIALE fazioni ribelli, in particolare la brigata RAGIONE_SOCIALE, poi alleatasi con NOME.
Con lui commentavano gli sviluppi RAGIONE_SOCIALEa guerra, gli obiettivi, i traguardi raggiunti, gli errori nelle scelte strategiche, in maniera puntuale e dettagliata e con un atteggiamento di confidenza e di fiducia reciproca che solo persone organiche alla compagine associativa avrebbero potuto tenere.
A parte la maggiore “vicinanza” col predetto comandante, la Corte territoriale confermava che entrambi disponevano di canali di collegamento e di informazione anche con altri referenti RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione terroristica, «sicché deve ritenersi che
più esponenti RAGIONE_SOCIALEa medesima fossero a conoscenza RAGIONE_SOCIALEa loro adesione non solo meramente ideologica ma anche partecipativa alla struttura associativa e fossero consapevoli di poter fare affidamento su di loro per le esigenze RAGIONE_SOCIALEa stessa».
In sostanza, il grado di conoscenza RAGIONE_SOCIALE vicende siriane e dei combattimenti in corso, da parte RAGIONE_SOCIALE brigate terroristiche, con argomento non manifestamente illogico, viene anche tratto dalla considerazione che tale diffusa e attuale conoscenza non poteva che spiegarsi con il grado di fiducia negli attuali ricorrenti da parte degli altri associati anche combattenti, proseguendo nella linea già valutata RAGIONE_SOCIALEa disponibilità del materiale audiovideo di natura amatoriale da parte di NOME.
Invero, la Corte di merito individua sostanzialmente due profili integranti la prova di una condotta attiva, e non RAGIONE_SOCIALEa sola adesione ideologica alla organizzazione terroristica: per un verso il concorso morale nelle condotte terroristiche, espresso anche sollecitando NOME COGNOME, incoraggiandolo, fornendo consigli strategici, operando con una azione di stimolo e di sostegno morale (fol. 276): tale condotta, annota la Corte di assise di appello, «non può essere semplicisticamente spiegata con una mera adesione ideologica del NOME ai principi ispiratori RAGIONE_SOCIALEa lotta contro il governo di COGNOME, bensì con una ben più pregnante condotta, che si è sostanziata nella partecipazione morale, di sostegno, incoraggiamento ed incitamento a perseverare nella lotta armata e ad attuarla con spietate modalità operative, foriere di morte di numerosi civili inermi e tali da assumere le caratteriste proprie degli atti di terrorismo»; in secondo luogo, le condotte di finanziamento contestate al capo B), a sostegno RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione terroristica, attraverso la mediazione di NOME, che ha ammesso di avere svolto l’attività di collettore dei finanziamenti, trasferiti poi attraverso meccanismo RAGIONE_SOCIALE‘NOME, sotto la direzione di NOME al quale faceva capo lo stesso NOME. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Pertanto, la conclusione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, per ritenere comprovata la partecipazione di NOME, risulta quindi fondata su un quadro probatorio complesso e non manifestamente illogico, non scalfito neanche dalla circostanza che alcuni dei finanziamenti non sarebbero andati a buon fine, risultando comunque, comprovata una messa a disposizione concreta, oltre che il concorso anche morale, in favore RAGIONE_SOCIALE‘associazione terroristica.
Tali conclusioni risultano conformi ai principi in materia.
Per un verso, quanto alla disponibilità RAGIONE_SOCIALE informazioni e alla adeguatezza probatoria RAGIONE_SOCIALE stesse al fine di comprovare l’inserimento nel contesto associativo terroristico, di recente si è correttamente affermato che integra il delitto di partecipazione ad associazioni con finalità di terrorismo (nella specie “ISIS”) la condotta RAGIONE_SOCIALE‘agente volta alla sistematica diffusione verso terzi di informazioni
provenienti da fonti, spesso di accesso limitato, sicuramente riferibili al gruppo terroristico ed attinenti alla vita di questo, in quanto sintomatica RAGIONE_SOCIALEo stabile inserimento RAGIONE_SOCIALE‘agente nella struttura organizzativa RAGIONE_SOCIALE‘associazione (Sez. 5, n. 17758 del 27/01/2022, COGNOME, Rv. 283368 – 01).
Inoltre, utilizzando un principio affermato in modo autorevole in relazione al delitto di associazione mafiosa, ma trasferibile al caso in esame, la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento RAGIONE_SOCIALE‘agente nella struttura organizzativa RAGIONE_SOCIALE‘associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua ‘messa a disposizione’ in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi. (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 – 01; Vedi: Sez. U, n. 16 del 1994, Rv. 199386-01, e Sez. U, n. 30 del 1995, Rv. 202904-01).
Gli elementi enumerati in modo non manifestamente illogico dimostrano la messa a disposizione RAGIONE_SOCIALE‘imputato nei confronti del sodalizio terroristico.
E comunque, da ultimo è stato anche ribadito che ai fini RAGIONE_SOCIALEa configurabilità del delitto di partecipazione ad un’associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione RAGIONE_SOCIALE‘ordine democratico, di cui all’art. 270-bis cod. pen., è sufficiente, in presenza di una struttura organizzata, anche la sola condotta di adesione ideologica del soggetto che si sostanzi in seri propositi criminali volti a realizzare una RAGIONE_SOCIALE finalità associative, senza che sia necessario, data la natura di reato di pericolo presunto, l’inizio RAGIONE_SOCIALEa materiale esecuzione del programma criminale (Sez. 2, n. 14704 del 22/04/2020, COGNOME, Rv. 279408 – 03; nello stesso senso, Sez. 2, n. 24994 del 25/05/2006, COGNOME, Rv. 234345 – 01).
Certamente, sia il sostegno morale che il finanziamento rientrano nel programma criminale RAGIONE_SOCIALE‘associazione sub capo A) in quanto funzionali a raggiungere gli obiettivi di destabilizzazione del Governo siriano con metodi terroristici, oltre a essere la seconda condotta una di quelle tipizzate dall’art. 270bis, comma 1, cod. pen. per la partecipazione qualificata, come quella dei promotori e degli organizzatori.
D’altra parte, correttamente la Corte di assise di appello rileva come la condotta nella sua materialità sia integrata (foll. 311 e s.) anche con la sola raccolta di denaro, senza che vi sia la prova RAGIONE_SOCIALE‘invio RAGIONE_SOCIALEo stesso, che certamente era intervenuto per il passato, come attesta il riferimento all’invio di 12mila euro.
In effetti, proprio la Convenzione Onu per la repressione del terrorismo del 1999, recepita con I. 7/2003, all’art. 2 chiarisce quale sia la condotta di finanziamento da perseguire: «1. Commette reato, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa presente Convenzione, ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell’intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte,
al fine di commettere: a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell’allegato; b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un’organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi».
E ciò trova rispondenza nell’art. 270-quinquies 1 cod. pen., norma sussidiaria rispetto a quella RAGIONE_SOCIALE‘art. 270-bis cod. pen. che però chiarisce in cosa consista la condotta di finanziamento, che si sostanzia non solo nelle attività di erogazione e messa a disposizione del danaro, ma anche solo in quelle di raccolta, cosicchè, correttamente osserva la Corte territoriale, risulta ininfluente che non sia stata raggiunta la prova che effettivamente il denaro fosse arrivato nelle mani RAGIONE_SOCIALE truppe facenti capo o affiliate ad RAGIONE_SOCIALE COGNOME, poiché ai fini RAGIONE_SOCIALE‘integrazione di entrambi i reati menzionati è sufficiente che sia dimostrata la sola raccolta.
In sostanza la raccolta attraverso la modalità RAGIONE_SOCIALE‘NOME costituisce certamente una forma di finanziamento rispondente anche alla nozione del citato art. 2 e indicata fra le condotte tipiche RAGIONE_SOCIALEa partecipazione all’associazione terroristica ex art. 270-bis cod. pen.
3.2 Va ribadito quanto fin qui osservato per NOME, anche in ordine al secondo motivo del ricorso nell’interesse di NOME, in quanto le conversazioni intercettate, come anche i messaggi con lo stesso NOME, avevano ad oggetto i temi relativi all’azione terroristica in atto da parte RAGIONE_SOCIALE‘associazione terroristica e non in via esclusiva la richiesta di informazioni quanto alle sorti dei congiunti in Siria, come deduce invece il ricorso, che quindi non si confronta con la ricostruzione operata dalla sentenza impugnata, dettagliata e non manifestamente illogica, per altro anche rapportata all’attuale ricorrente ai foll. 329 e SS.
In ordine alla circostanza dedotta che, per alcuni trasferimenti di denaro con il metodo RAGIONE_SOCIALE‘NOME, la Corte di primo grado aveva escluso la finalità di finanziamento RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione terrorista (così per la cd. NOME e per la prima e la seconda NOME) a differenza di quanto avrebbe ritenuto la sentenza ora impugnata, la censura viene smentita dalla lettura dei foll. 318 e ss. dove vengono analizzati i quattro trasferimenti al fine di delineare il ruolo del ricorrente, sotto ordinato al coimputato NOME, ma operativo nella raccolta del denaro da inviare, come dallo stesso ricorrente ammesso (cfr. fol. 318 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata). E però l’analisi operata dalla Corte di appello riguardo alle quattro NOME è in funzione, come si comprende al fol. 324, RAGIONE_SOCIALEa verifica di sussistenza del capo B), dedicato all’art. 131-ter TUB e non del capo A): quindi non rileva, in quella parte RAGIONE_SOCIALEa motivazione impugnata, la destinazione terroristica
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del finanziamento, ma solo la raccolta abusiva e la rimessa del denaro all’estero, cosicché devono essere valutate tutte le NOME. Pertanto, sul punto il motivo di ricorso risulta aspecifico, perché sostanzialmente riporta la valutazione relativa al coinvolgimento nelle quattro NOME di NOME alla partecipazione all’associazione terroristica, andando oltre il contenuto effettivo RAGIONE_SOCIALEa motivazione impugnata.
Quanto alle conversazioni, invece, dalle quali la Corte territoriale evince l’attività di raccolta del denaro a fini di finanziamento RAGIONE_SOCIALE‘associazione terroristica (cfr. fol. 5 e s. del ricorso e foll. 331 e ss. RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata), le doglianze sono reiterative di quelle già proposte in appello: la sentenza impugnata già risponde, senza vizi logici, alla obiezione che dei ‘soldi’ gli interlocutori trattino solo alla fine RAGIONE_SOCIALEa conversazione n. 99859 del 12 giugno 2016. Per le Corti di merito la conclusione del dialogo relativa al finanziamento è coerente con il resto RAGIONE_SOCIALEa conversazione nella quale NOME e NOME parlano RAGIONE_SOCIALE‘evoluzione del conflitto e quindi nella necessità di sostenere i «ragazzi»: in sostanza non si tratta di argomento marginale ma conseguente alla adesione al progetto terroristico.
La Corte territoriale risponde anche alle obiezioni poste con il ricorso in ordine alla circostanza che non ebbe a verificarsi alcuna raccolta, rappresentando la serietà RAGIONE_SOCIALE‘iniziativa di raccolta, a trarsi sia dalla risposta del finanziatore interpellato e sollecitato a versare il denaro, sia anche dall’iniziativa di NOME, che diede ordine con una lettera di far scomparire le prove relative alla raccolta medesima (fol. 334).
Né pare adeguata a disarticolare l’argomentazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata la circostanza che sia trascorso un tempo maggiore rispetto a quello programmato dagli interlocutori perché NOME contattasse il proprio datore di lavoro: ciò avvenne solo dopo diciassette giorni. Tanto più che il motivo non si confronta con le conversazioni successive del 7 e 8 luglio 2016 – attraverso le quali la Corte territoriale rileva in modo non illogico la serietà RAGIONE_SOCIALEa raccolta – se non per denunciare nuovamente il tono ironico, già dedotto con i motivi di appello, rispetto al quale la Corte territoriale ha ritenuto che tale tono fosse legato alla scarsa disponibilità al finanziamento da parte del datore di lavoro di NOME e non fosse tale da inficiare comunque la serietà e la realtà RAGIONE_SOCIALEa raccolta. Si tratta di un tema afferente all’interpretazione RAGIONE_SOCIALE conversazioni, in assenza di vizi logici non consentito in questa Sede. Il motivo pertanto è aspecifico oltre che meramente reiterativo sul punto.
Il secondo motivo del ricorso COGNOME ed il terzo del ricorso NOME, riguardando il capo B), vanno trattati congiuntamente.
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Il motivo nell’interesse di NOME è aspecifico in quanto non si confronta con la motivazione, per altro fin qui analizzata quanto al coinvolgimento RAGIONE_SOCIALE‘imputato nella raccolta del denaro: tale coinvolgimento viene tratto oltre che dalle conversazioni intercettate, anche dalle dichiarazioni di un infiltrato e di un collaboratore di giustizia, escussi nel processo tenuto in Como (cfr. fol. 308 e ss.). Dall’insieme di tali elementi la Corte territoriale trae la prova del concorso RAGIONE_SOCIALE‘imputato nell’attività di NOME, prevista e punita dall’art. 131-ter TUB.
A tal proposito va evidenziato anche che, correttamente, la sentenza impugnata evidenzia come la condotta di finanziamento per un verso non possa integrare l’ipotesi di cui all’art. 270-quinquies 1 cod. pen., in quanto sussidiaria rispetto alla provata partecipazione all’associazione ex art. 270-bis cod. pen.
Per altro verso deve anche evidenziarsi che integra il reato di abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento di cui all’art. 131-ter, d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (TUB) l’intermediazione “NOME“, consistente nella sistematica offerta ad un numero indeterminato di clienti, in maniera stabile ed organizzata attraverso una rete di mediatori internazionali, del servizio di raccolta, cambio e trasferimento all’estero di valuta, mediante transazioni fiduciarie non tracciabilí e non soggette ai tassi ufficiali di cambio, in quanto attività di mediazione finanziaria onerosa per la rimessa di denaro effettuata da soggetti non autorizzati in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 114-sexies del T.U.B. (Sez. 5. n. 36034 del 20/10/2020, NOME, Rv. 280035 – 01).
Tale ultima pronuncia, che fissava il citato principio di diritto, riguardava sempre la raccolta e il trasferimento di valuta all’estero operata da una rete facente capo proprio al siriano NOME, residente in Svezia, attuale coimputato non ricorrente, e che aveva come referente principale per l’Italia il siriano NOME COGNOME.
Il sodalizio dedito alla raccolta aveva ramificazioni in tutta Europa e in Medio Oriente ed esercitava, tra l’altro, l’attività di prestazione di servizi di pagamento con la modalità cosiddetta RAGIONE_SOCIALE‘NOME, che, attraverso una consolidata rete clandestina, consentiva il trasferimento fiduciario da un paese all’altro di somme di denaro, anche ingenti, non tracciabili (e quindi anche di provenienza illecita), parte RAGIONE_SOCIALE quali venivano impiegate per sostenere l’attività di fronti combattenti antigovernativi siriani e, in particolare, il gruppo jihadista salafita armato denominato “al-COGNOME” o “NOME COGNOME“.
La sentenza qui impugnata, richiamando quella di primo grado, chiarisce quale sia il sistema di trasferimento NOME, in particolare letteralmente chiarendo che:« … come sostenuto da autorevoli studiosi del fenomeno, accanto ai sistemi c.d. formali di trasferimento di fondi, cioè a quelli che operano all’interno del sistema finanziario regolamentato, sussistono, da tempi anche molto remoti, dei
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sistemi ‘ufficiosi’, operanti totalmente al di fuori dal circuito ufficiale ch consentono l’esecuzione di transazioni finanziarie caratterizzate da un elevato grado di opacità. Tali sistemi alternativi (Alternative Remittance Systems) si fondano su precisi fattori etnici, culturali e storici e, in alcuni casi hanno origini remote che precedono di secoli lo sviluppo del sistema bancario occidentale. Nati con riferimento a fenomeni regionali (l’NOME si sviluppa in Asia meridionale e successivamente si diffonde in tutta l’area mediorientale), i meccanismi informali di trasferimento di fondi sono oggi presenti in ogni parte del mondo in virtù del loro utilizzo da parte RAGIONE_SOCIALE comunità di immigrati, al fine di effettuare rimesse di valuta da e verso i propri paesi di origine. Ha precisato che le ragioni RAGIONE_SOCIALEa diffusione delrNOME sono da individuarsi nelle seguenti:rapidità con cui vengono movimentate le somme (6-12 ore); – i costi particolarmente ridotti del servizio (tra il 2 e il 5% RAGIONE_SOCIALE somme movimentate); la semplicità di funzionamento; – l’accessibilità anche in mancanza di un rapporto continuativo e regolamentato con rNOMEdar intermediario; – la possibilità di raggiungere aree geografiche particolarmente remote ove le banche tradizionali non operano ovvero dove sono presenti conflitti armati o situazioni di instabilità politica; – la totale assenza di strutture e necessità di infrastrutture telematiche; il totale anonimato RAGIONE_SOCIALE transazioni, garantito dalla mancanza di obblighi di identificazione RAGIONE_SOCIALEa clientela e di registrazione RAGIONE_SOCIALE relative operazioni. Il Giudice ha esposto che, quanto al suo funzionamento pratico, questo prevede che il soggetto che intende trasferire una somma di danaro ad altro soggetto, di norma residente in diverso paese, contatti un broker intermediario (cd. NOMEdar) e gli versi la somma da inviare; l’intermediario locale contatterà quindi un suo omologo nel paese ricevente ordinando di pagare al soggetto destinatario la somma indicata, trattenendo ovviamente una percentuale a titolo di commissione. La somma versata al destinatario verrà ripagata dal primo al secondo intermediario in un altro momento, con tempi e mezzi variabili, secondo le circostanze. Di regola, ha aggiunto, i due NOMEdar sono uniti in forme di sodalizio ovvero inseriti in una rete di mediatori; non essendoci, tra gli stessi, scambio di strumenti finanziari, le transazioni sono basate unicamente sulla fiducia e sull’onore. Oltre alle commissioni, i mediatori traggono profitto dall’aggiramento dei tassi di cambio: di regola i fondi entrano nel canale di trasferimento con la valuta RAGIONE_SOCIALEo stato di origine e lo lasciano nella valuta del paese del destinatario, sicché possono essere effettuati a tassi diversi dal cambio ufficiale. In sostanza il denaro viene trasferito “virtualmente” o meglio viene trasferito solo il “valore” del denaro, senza “trasportare” la somma di denaro dal mittente al destinatario, da un paese all’altro». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ha osservato in motivazione Sez. 5, NOME, cit., in modo condivisibile che l’articolo 131-ter T.U.B. punisce la «abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento», che definisce come la prestazione di servizi di pagamento in violazione RAGIONE_SOCIALEa riserva di cui all’art. 114-sexies (banche, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento) e senza autorizzazione. Le caratteristiche del caso di specie, data la continuità RAGIONE_SOCIALEa raccolta e l’esistenza RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione, non rendono necessario prendere posizione sulla nozione di “attività” che secondo alcune pronunce richiede una serie coordinata di atti rientranti nelle tipologie previste e indirizzati al pubblico (Sez. 5, n. 25160 del 16/01/2015, COGNOME, Rv. 265299), mentre altre pronunce paiono estenderla fino al compimento di singoli atti occasionali (Sez. 2, n. 46287 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268136; Sez. 6, n. 44699 del 24/09/2019, COGNOME, Rv. 277678): è pacifico che l’attività sia stata svolta in maniera stabile e organizzata.
E’ utile stabilire quali siano i «servizi di pagamento» oggetto di riserva. La definizione si rinviene nell’art. 1, comma 2, lett. h-septies.1) T.U.B. che elenca una serie di servizi tra cui la “rimessa di denaro”. Essa, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, lett. n), d.lgs. n. 11/2010, consiste in un «servizio di pagamento dove, senza l’apertura di conti di pagamento a nome del pagatore o del beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento riceve i fondi del pagatore con l’unico scopo di trasferire un ammontare corrispondente al beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o dove tali fondi sono ricevuti per conto del beneficiario e messi a sua disposizione». E proprio in ciò si sostanzia l’attività di NOME sopra descritta, che dunque rientra nella riserva e che, se esercitata in assenza di autorizzazione, configura il reato di cui all’art. 131-ter TU B,
La sentenza impugnata, inoltre, indica le ragioni per le quali la condotta RAGIONE_SOCIALE‘imputato sia consapevole RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione e concorrente nel reato.
Né tanto meno si pone un problema di alternatività RAGIONE_SOCIALE condotte in contestazione – quella di finanziamento RAGIONE_SOCIALE‘associazione terroristica e di violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 131-ter TUB – ovvero di assorbimento RAGIONE_SOCIALE‘una nell’altra.
A riguardo, per un verso la differente condotta punita, l’una di finanziamento RAGIONE_SOCIALE‘associazione terroristica che può avvenire anche in forme diverse da quello RAGIONE_SOCIALE‘NOME, l’altra richiedente una attività di intermediazione nel pagamento; per altro verso, la natura differente dei beni tutelati, l’ordine pubblico e la sicurezza RAGIONE_SOCIALEo Stato in un caso e il buon funzionamento dei sistemi di pagamento e gli interessi patrimoniali dei consociati nell’altro; infine, la natura permanente del delitto associativo rispetto a quella istantanea, o al più abituale, del delitto ex art. 131-ter TUB: tali argomenti giustificano la sussistenza del concorso formale fra i reati per quanto concerne le condotte di finanziamento, fermo restando che
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per le condotte non funzionali all’associazione terroristica, la prestazione del servizio di pagamento risulta comunque del tutto autonoma e non suscettibile di alcuna ipotesi di assorbimento.
Quanto, infine, al difetto di motivazione RAGIONE_SOCIALE‘elemento soggettivo, va evidenziato che nei motivi di appello di NOME, come ricapitolati in sentenza e non contestati, non risulta alcuna censura a riguardo cosicché il motivo è inedito. D’altro canto, anche l’esame RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello evidenzia come la censura mossa quanto al capo B) con il secondo motivo non contenga alcuna doglianza relativa all’elemento soggettivo, né la contengono i motivi aggiunti. Ne consegue che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto RAGIONE_SOCIALEa decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi RAGIONE_SOCIALEa motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell’atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto RAGIONE_SOCIALEa decisione in ipotesi inficiato dalla mancata/contraddittoria/manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello. Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice RAGIONE_SOCIALEa legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d’appello, dall’altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello con riguardo al punto RAGIONE_SOCIALEa decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , COGNOME, Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, COGNOME, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, COGNOME., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, COGNOME, Rv. 269368). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Infine, il motivo di ricorso di COGNOME lamenta in modo aspecifico l’insussistenza RAGIONE_SOCIALE‘aggravante RAGIONE_SOCIALEa transnazionalità, oltre che in carenza di interesse, in quanto la sentenza di primo grado ai foll. 96 e 97 aveva già escluso la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa aggravante in questione, e, in assenza di appello del Pubblico ministero, la Corte di appello si è limitata a dare atto del venire meno RAGIONE_SOCIALEa stessa.
D’altro canto anche la determinazione RAGIONE_SOCIALEa pene non contempla alcun aumento per tale circostanza aggravante, erroneamente indicata nel ricorso come reato.
Quanto al terzo motivo del ricorso NOME lo stesso è generico e manifestamente infondato.
Per un verso, infatti, non si confronta con fol. 316 e ss. RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, ove si rende conto RAGIONE_SOCIALE ragioni per le quali l’imputato era inserito nell’organizzazione dedita all’NOME come emerge dalle conversazioni captate e esaminate, oltre che dalla stessa ammissione RAGIONE_SOCIALE‘imputato.
Quanto alla ulteriore circostanza, che non vi sarebbe prova che l’imputato abbia tratto profitto dalla attività di procacciamento del denaro da trasferire, a ben vedere correttamente la Corte territoriale, dopo aver affermato che un guadagno risultava logicamente comprovato, rilevava comunque come la norma incriminatrice non richieda il profitto personale RAGIONE_SOCIALE‘agente, non essendo richiesto né sotto il profilo oggettivo né quanto a quello soggettivo, nella forma del dolo specifico, il fine di profitto.
Ne consegue l’infondatezza complessiva dei motivi esaminati.
5. Quanto al quarto motivo del ricorso NOME, deve rilevarsi come a fronte del motivo di appello che chiedeva il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, sulla base RAGIONE_SOCIALE‘ammissione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità e RAGIONE_SOCIALEa incensuratezza per circa un ventennio RAGIONE_SOCIALE‘imputato, la Corte territoriale ha rigettato l’istanza rilevando come fossero ostative la circostanza che l’imputato fosse da lungo tempo dedito alle condotte criminose in esame e tenuto in conto che NOME aveva solo «ammesso ciò che non poteva negare, cioè la collaborazione, ma a titolo “gratuito”, nell’attività di NOME del coimputato e, per il resto, ha assunto una posizione di negatoria, non dissimile da quella del NOME. Resta l’elemento di incensuratezza per entrambi , che da solo non è però sufficiente ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE invocate attenuanti».
A ben vedere tale motivazione risponde ai principi consolidati in materia per cui la concessione o meno RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche rientra nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento RAGIONE_SOCIALEa pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, COGNOME, rv 248737; Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, COGNOME e altri, Rv. 249163).
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Nel caso in esame con motivazione non manifestamente illogica la Corte territoriale ha ritenuto sussistenti fattori ostativi esplicitamente richiamati, che rendono infondato il motivo di ricorso.
Ne consegue il complessivo rigetto dei ricorsi , con condanna alle spese processuali dei ricorrenti.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Così deciso in Roma, 29/02/2024
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Il Corjsigliere estensore
Il Presidente