Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42323 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42323 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Palermo DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza del Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame, del 08/04/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udita le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile ricorso;
udito il difensore AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 13 marzo 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza e l’esigenza cautelare di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., applicava a NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione ai seguenti delitti contestati con l’imputazione provvisoria, riqualificando il reato di cui al capo 1) nel delitto di cui agli artt. 110 e 423 cod. pen.
1.1. In particolare, le contestazioni a carico del predetto erano le seguenti: 1) delitto di cui agli artt. 110, 280-bis, comma 1,2, e 4 cod. pen., per avere in concorso con NOME COGNOME e con altri cinque soggetti allo stato non identificati, compiuto atti diretti a danneggiare cose mobili e immobili altrui, mediante l’uso di ordigni esplosivi e con finalità di terrorismo. Condotta consistita, in particolare, nel lanciare bottiglie di tipo molotov e altri ordigni esplosivi contro la sede della RAGIONE_SOCIALE SRAGIONE_SOCIALE sita in Palermo in INDIRIZZO, allo scopo di costringere i pubblici poteri ad astenersi dal fornire armamenti alla Turchia e dal finanziare la guerra contro il Kurdistan. Con l’aggravante di avere cagionato un pericolo per l’incolumità pubblica. Con la recidiva specifica e infraquinquennale. Fatti commessi in Palermo il 26 novembre 2022; 2) delitti di cui agli artt. 61 n.2, 270bis n.1 cod. pen., 2 e 4 1.895/67 per avere, con più condotte esecutive del medesimo disegno criminoso e al fine di commettere il delitto di cui all’art. 280bis cod. pen., come contestato al capo che precede, detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico armi da guerra ed esplosivi tra cui, in particolare, due ordigni di tipo molotov. Con l’aggravante di aver commesso il fatto in più persone riunite. Con l’aggravante di aver commesso il fatto per finalità di terrorismo. Con la recidiva specifica e infraquinquennale. Fatti commessi in Palermo il 26 novembre 2022; 3) delitto di cui agli artt. 110, 414 commi 1 n.1). n.2), 3) e 4) cod. pen., per avere con più condotte esecutive del medesimo disegno criminoso in concorso con NOME COGNOME, istigato a commettere delitti di terrorismo mediante pubblicazioni sul sito web del movimento Antudo e su vari soda! networks un messaggio di rivendicazione dell’attentato terroristico compiuto ai danni della RAGIONE_SOCIALE il 26 novembre 2022. Fatti commessi in Palermo dal 7 novembre 2022 al 4 dicembre 2022. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il Tribunale di Palermo, con l’ordinanza in epigrafe, decidendo sulla richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. avanzata nell’interesse di NOME COGNOME, ha respinto detta richiesta riqualificando il fatto di reato di cui al capo 1) ai sensi degli artt. 110 e 280-bis, comma 1 e 2, cod. pen.
Avverso la predetta ordinanza l’indagato, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo pe l’annullamento del provvedimento impugnato.
2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 309, comma 9, e 357, comma 3, del codice di rito per avere il Tribunale violato il divieto di ‘reformatio in peius’ mediante la riqualificazione del fatto sub 1) secondo la originaria imputazione provvisoria con tutte le conseguenze di segno negativo per l’indagato. Inoltre, osserva che il Pubblico ministero – avendo ottenuto la misura cautelare – non aveva interesse ad impugnare l’ordinanza genetica al fine di una diversa qualificazione giuridica del fatto.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 280-bis, 270-bis e 414, comma 4, del codice di rito poiché, a suo dire, il Tribunale non ha correttamente interpretato il disposto normativo rispetto alla sussistenza della fattispecie criminosa eversiva oggetto di contestazione provvisoria.
2.3. Con il terzo motivo l’indagato censura, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione rispetto alle ritenute sussistenti esigenze cautelari senza tenere conto che per gli altri due indagati è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di firma e che NOME COGNOME, pur sapendo sin dal giugno 2023 di essere indagato, in tale periodo non ha commesso alcun atto di natura analoga rispetto a quelli sopra indicati.
Il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha depositato memoria, con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Infine, nel corso della udienza in camera di consiglio, le parti hanno concluso nei termini sopra riportati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
11 ricorso (con il quale non si contesta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato) è fondato nei limiti appresso indicati.
Il primo motivo va respinto atteso che rientra nei poteri del Tribunale del riesame confermare il provvedimento applicativo della misura cautelare anche sulla base di una differente qualificazione giuridica dei fatti, come avvenuto nel caso di specie, senza con ciò incorrere nella lamentata violazione del divieto di ‘reformatio in peíus'(Sez. 6, n. 16020 del 13/03/2019, Rv. 275602 – 01). Per tale ragione risulta inconferente la censura relativa alla assenza di interesse del Pubblico ministero ad ottenere una diversa qualificazione del fatto; in ogni caso la Pubblica accusa aveva interesse a conseguire la disposta definizione giuridica del fatto anche in vista della contestazione del giudizio principale.
Il secondo motivo risulta, invece, fondato con conseguente assorbimento del terzo (relativo alle esigenze cautelari).
3.1. Al riguardo va ricordato che ai fini della configurabilità dell’aggravante della finalità terroristica di cui all’art. 270-sexies cod. pen. non è sufficiente il compimento di una qualsivoglia azione politica violenta, essendo necessario che la condotta sia potenzialmente idonea a creare panico, terrore e diffuso senso di insicurezza nella collettività e sia rivolta ad organi di vertice delle istituzioni o d rilievo costituzionale, in funzione del tentativo di sovvertimento dell’assetto costituzionale o di rovesciamento del sistema democratico. (Sez. 1, n.36816 del 27/10/2020, Rv. 280761 – 02).
3.2. Invero, per ritenere integrata la finalità di terrorismo, non è sufficiente la direzione dell’atteggiamento psicologico dell’agente, ma è necessario che la condotta posta in essere dal medesimo sia concretamente idonea a realizzare uno degli scopi indicati nel predetto articolo (intimidire la popolazione, costringere i poteri pubblici a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali ecc. di un Paese o di un’organizzazione internazionale), determinando un evento di pericolo di portata tale da incidere sugli interessi dell’intero Paese. (In motivazione, la RAGIONE_SOCIALE. ha precisato che il riferimento al “contesto”, contenuto nel
citato art. 270-sexies, e sulla base del quale deve essere valutato il significato della condotta, impone di dar rilievo al pericolo del “grave danno” anche quando questo non dipenda solo dall’azione individuale considerata, ma sia piuttosto il frutto dell’innesto di essa in una più ampia serie causale non necessariamente controllata dall’agente, fermo restando che questi deve rappresentarsi e volere tale interazione). (Sez. 6, n. 28009 del 15/05/2014, Rv. 260076 – 01).
3.3. Ne consegue che per ritenere integrata la citata finalità di terrorismo, non è sufficiente che il soggetto agente abbia intenzione di recare un grave danno al Paese, ma è necessario che la sua condotta crei la possibilità concreta, per la natura e per il contesto obiettivo dell’azione e degli strumenti di aggressione in concreto utilizzati, che esso si verifichi, nei termini di un reale impatto intimidatorio sulla popolazione, tale da ripercuotersi sulle condizioni di vita e sulla sicurezza dell’intera collettività, posto che, solo in presenza di tali condizioni, lo Stato potrebbe sentirsi effettivamente coartato nelle sue decisioni. L’accertamento dell’idoneità in concreto della condotta deve essere effettuato applicando il paradigma della prognosi postuma e facendo riferimento ai criteri, indicati dalla norma, della “natura e contesto” dell’azione. (Sez. 2, n. 14885 del 29/11/2022, dep. 2023, Rv. 284348 – 03; vedi anche Sez. 1, n. 47479 del 16/07/2015, Rv. 265405 – 01, con la quale è stata esclusa la sussistenza della finalità di terrorismo negli episodi di danneggiamento ai cantieri T.A.V., ritenendo che le condotte delittuose non fossero concretamente idonee a costringere le pubbliche autorità a rinunciare alla realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità, né avessero la capacità di produrre un grave danno al Paese). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.3. Ciò posto, il provvedimento impugnato non risulta avere adeguatamente spiegato le ragioni per le quali ha riqualificato i fatti di cui al capo 1) nei termin di cui alla originaria imputazione provvisoria.
3.4. In particolare, il Tribunale ha dato rilievo al lancio di un fumogeno e di una bomba ‘molotov’ all’interno dello stabilimento palermitano della RAGIONE_SOCIALE, intorno alle ore 22:30 del 26 novembre 2022, nonché alla apposizione di una scritta in vernice (‘RAGIONE_SOCIALE apposta sulla insegna della società, ritenendo la idoneità della sopra indicata azione incendiaria ad arrecare un grave danno al Paese, condizionandone (anche in via potenziale) le scelte strategiche
di politica estera. Quanto sopra è stato desunto dalla possibile estensione effetti della deflagrazione dell’ordigno incendiario alla sede della RAGIONE_SOCIALE ad un contiguo centro commerciale e alle abitazioni civili esistenti nei pa (cfr. pagg. 9 e ss. della ordinanza impugnata).
In tal modo, però, il Tribunale del riesame non ha fornito una adegua motivazione a conferma della concreta sussistenza di un reale impatt intimidatorio sulla popolazione, tale da ripercuotersi sulle condizioni di vita sicurezza dell’intera collettività, posto, che solo in presenza di siffatte condizion lo Stato verrebbe effettivamente coartato nelle sue decisioni, visto che nel caso in esame – dalla stessa ordinanza impugnata – non risulta che l’ ordigno incendiario abbia creato, nemmeno in via potenziale, alcuna situazione di reale pericolo, che è invece indispensabile per la configurabilità della aggravante terroristica di cui al capo 1) della imputazione provvisoria, come peraltro ribadito dalla giurisprudenza sopra indicata.
Per tali ragioni la ordinanza impugnata deve essere annullata per nuovo giudizio con rinvio al Tribunale di Palermo affinché, in piena autonomia decisionale, colmi le lacune motivazionali sopra illustrate limitatamente alla configurabilità della aggravante terroristica di cui agli artt. 270-sexies e 280-bis cod. pen.; il ricorso va invece respinto nel resto. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui alli art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Tanto esime dal prendere in considerazione il terzo motivo di ricorso, che resta assorbito.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui agli artt. 270-sexies e 280-bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Palermo, competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per la cancelleria per gli adempimenti di cui all’ art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 12 settembre 2024.