Finalità di spaccio: i criteri della Cassazione
La determinazione della finalità di spaccio rappresenta un punto nodale nei processi per reati sugli stupefacenti. Recentemente, la Suprema Corte ha ribadito che non basta dichiarare l’uso personale per evitare la condanna, specialmente quando gli elementi materiali indicano una chiara attività di distribuzione.
L’analisi dei fatti e il materiale probatorio
Il caso riguarda un soggetto trovato in possesso di sostanza stupefacente, un bilancino di precisione e ritagli di carta pronti per il confezionamento. La difesa ha tentato di derubricare la condotta a uso personale, contestando la motivazione della sentenza di appello. Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che la presenza di strumenti tecnici per la pesatura e di materiale per la suddivisione in dosi costituisce una prova logica e schiacciante della destinazione alla vendita.
La finalità di spaccio e il dato ponderale
Secondo i giudici, la finalità di spaccio non viene dedotta solo dalla quantità di droga, ma dal contesto complessivo. Il rinvenimento di un bilancino non lascia spazio a interpretazioni ambigue: esso serve a frazionare la sostanza per la cessione a terzi. Questo elemento, unito ai ritagli di carta (materiale utile per il confezionamento), rende la tesi dell’uso esclusivamente personale manifestamente infondata.
Recidiva e commisurazione della pena
Un altro punto cruciale della decisione riguarda il trattamento sanzionatorio. Il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alla recidiva. La Corte ha invece confermato che il giudice di merito può legittimamente negare tale prevalenza se il reo dimostra una spiccata pericolosità sociale. Nel caso di specie, i precedenti per furto e rapina sono stati ritenuti indicativi di una propensione al crimine per lucro, del tutto coerente con l’attività di spaccio.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla correttezza logica del giudizio di merito. Il giudice territoriale ha applicato correttamente i criteri dell’Art. 133 c.p., ancorando la pena alla gravità del fatto e alla capacità a delinquere. La motivazione non è omessa né apparente, poiché indica chiaramente quali elementi (precedenti penali, strumenti di spaccio, quantità) hanno determinato la scelta della sanzione. La discrezionalità del giudice, se adeguatamente motivata, non è censurabile in sede di legittimità.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali. La sentenza riafferma un principio fondamentale: la prova della finalità di spaccio può essere raggiunta attraverso indizi gravi, precisi e concordanti come il possesso di strumentazione tecnica. Chi detiene droga insieme a bilancini e involucri difficilmente può invocare il solo consumo personale per evitare le rigide sanzioni previste dal Testo Unico sugli stupefacenti.
Il possesso di un bilancino di precisione è prova di spaccio?
Sì, la giurisprudenza lo considera un forte indizio della volontà di suddividere la sostanza in dosi per la vendita, rendendo difficile sostenere la tesi dell’uso personale.
Come influiscono i precedenti penali sulla condanna per droga?
I precedenti penali, specialmente se legati a reati con fine di lucro come furti o rapine, possono giustificare l’applicazione della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche.
Si può contestare l’entità della pena in Cassazione?
Solo se la motivazione del giudice di merito è mancante o manifestamente illogica; se il giudice ha seguito i criteri di legge, la sua scelta discrezionale non è modificabile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5590 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5590 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MANFREDONIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso di COGNOME NOME, che contesta la correttezza della motivazione posta base dell’affermazione della responsabilità in relazione al reato di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 con riguardo alla finalità di spaccio, meramente riproduttiva della stessa censura già devoluta ai giudici dell’impugnazione e da quei giudici disattesa con motivazione congrua, è manifestamente infondato là dove, con logica motivazione, hanno argomentato la finalità dell’uso non esclusivamente personale in ragione del dato ponderale, del rinvenimento di bilancino e dei ritagli di carta, materiale utile per il confezionamento da cui la prova del fine di cessione.
eli t RilevatoVil secondo motivo e terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, con cui denuncia il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, al diniego di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze ex art. 62 bis cod.pen. in misura prevalente e alla ritenuta recidiva, e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta recidiva sono manifestamente infondati, avendo la corte territoriale argomentato la maggiore pericolosità che deriva dai precedenti che qualifica la recidiva, tenuto conto che il giudizio di maggiore pericolosità compiuto dal giudice di merito, a norma dell’art. 99 cod.pen. fondato sull’identico fine di lucro dei reati (quello di furtokpina e quello di spaccio) ha carattere discrezionale e non &quindi censurabile in RAGIONE_SOCIALEzione se adeguatamente motivato. Allo stesso modo il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e recidiva risulta frutto di un discrezionale e nonfif irragionevole esercizio del potere di commisurazione della pena ai sensi dell’art. 133 cod.pen. ) anche con riguardo al complessivo trattamento sanzionatorio, di poco superiore ai minimi edittali. La corte territoriale ha correttamente ancorato la determinazione della pena alla luce dei criteri di cui all’art. 133 cod.pen. evidenziando, tra questi, quelli ritenuti più significativi. Motivazione tutt’altro che omessa e corretta sul piano del diritto dovendosi ritenersi adempiuto l’obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell’ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, Rv. 258410). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Ritenuto che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE. t<1
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2026
Il Consig nsore
Il Presidente