Finalità di spaccio: Come si Prova l’Intenzione di Vendere Droga?
La distinzione tra detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale e per spaccio è una delle questioni più delicate nel diritto penale. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sentenza n. 20350/2024) torna ad affrontare il tema, chiarendo come la finalità di spaccio possa essere provata anche in assenza di prove dirette, come la cessione materiale della sostanza. Il caso analizzato riguarda un soggetto condannato per la detenzione di oltre 100 grammi di marijuana.
I Fatti del Caso: Detenzione di Marijuana e la Condanna in Appello
Il ricorrente era stato condannato dalla Corte di Appello di Messina alla pena di otto mesi di reclusione e 1200 euro di multa. L’accusa era di aver detenuto, con l’intenzione di cederla a terzi, una quantità complessiva di 102,15 grammi di marijuana, suddivisa in due involucri. La Corte territoriale, pur riqualificando il fatto come ipotesi di lieve entità (art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990) e concedendo le attenuanti generiche, aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato.
I Motivi del Ricorso: Una Difesa Basata sulla Mancanza di Prove Dirette
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su tre motivi principali:
- Mancanza di prova sulla finalità di spaccio: La difesa sosteneva che la condanna si basasse unicamente sul dato quantitativo della sostanza, senza altri elementi concreti che provassero l’intenzione di vendere.
- Errata valutazione dell’ipotesi lieve: Secondo il ricorrente, il giudice non avrebbe considerato che la droga non era suddivisa in dosi e che non era stato trovato materiale per il confezionamento, elementi che avrebbero dovuto far propendere per una condotta occasionale.
- Mancato riconoscimento della non punibilità: Si lamentava l’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), negata dal giudice sulla base della presunta non occasionalità della condotta.
La Valutazione della Cassazione sulla finalità di spaccio
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che le censure sollevate dall’imputato riguardassero valutazioni di merito, non sindacabili in sede di legittimità se la motivazione della sentenza impugnata è logica e completa, come nel caso di specie.
Oltre la Quantità: Gli Indizi Plurimi e Concordanti
La Corte ha sottolineato che la decisione della Corte d’Appello non si fondava solo sulla quantità di droga detenuta. La finalità di spaccio era stata logicamente desunta da un insieme di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti:
- Il dato ponderale: Un quantitativo di oltre 100 grammi è stato ritenuto incompatibile con un uso personale, anche in considerazione della rapida deperibilità della marijuana.
- Il comportamento dell’imputato: Alla vista dei militari, l’uomo aveva tentato di disfarsi della sostanza lanciandola fuori dal finestrino dell’auto.
- La mancanza di risorse economiche: Il ricorrente non aveva fornito alcuna prova di possedere risorse finanziarie lecite per giustificare l’acquisto di una simile quantità di stupefacente.
- Il contesto: Nell’auto erano presenti altri soggetti già noti alle forze dell’ordine.
Questi elementi, valutati nel loro complesso, hanno permesso al giudice di superare ogni ragionevole dubbio e di escludere l’ipotesi alternativa dell’uso personale.
L’Esclusione della Particolare Tenuità del Fatto
Anche il motivo relativo alla non punibilità per particolare tenuità del fatto è stato respinto. La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice di merito, che aveva evidenziato come dalla sostanza sequestrata fosse possibile ricavare ben 645 dosi singole. Tale dato, secondo la Corte, suggerisce un’attività criminale potenzialmente protratta nel tempo, incompatibile con la ‘condotta occasionale’ che costituisce uno dei presupposti per l’applicazione dell’art. 131-bis del codice penale.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, ribadisce un principio fondamentale del processo penale: la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti sono di competenza esclusiva del giudice di merito. Il controllo della Cassazione è limitato alla coerenza logica e alla correttezza giuridica della motivazione. In questo caso, la Corte d’Appello ha costruito un percorso argomentativo solido, inferendo la finalità di spaccio non da un singolo elemento, ma da una pluralità di indizi che, letti congiuntamente, conducevano a una conclusione univoca. La sentenza applica correttamente la regola di giudizio dell’ ‘al di là di ogni ragionevole dubbio’, dimostrando come l’ipotesi accusatoria fosse l’unica plausibile a fronte delle alternative prospettate, prive di riscontri oggettivi. La motivazione sottolinea che il comportamento dell’imputato e la sua situazione economica e sociale sono elementi di contesto pienamente utilizzabili per interpretare il dato oggettivo del possesso della sostanza. Analogamente, la decisione di escludere la particolare tenuità del fatto è stata giustificata non in astratto, ma sulla base di un dato concreto: l’elevato numero di dosi ricavabili, indice di una offensività non trascurabile e di una condotta non meramente episodica.
Le conclusioni
Questa sentenza offre importanti spunti pratici. In primo luogo, conferma che la prova della finalità di spaccio può essere raggiunta per via indiziaria. La difesa non può limitarsi a contestare la mancanza della prova della ‘cessione’ fisica, ma deve essere in grado di offrire una spiegazione alternativa credibile e supportata da elementi concreti, specialmente di fronte a quantitativi ingenti. In secondo luogo, il comportamento tenuto al momento del controllo di polizia assume un’importanza cruciale: un tentativo di fuga o di occultamento della prova viene quasi inevitabilmente interpretato come un forte indizio di colpevolezza. Infine, la pronuncia chiarisce che per l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p., il giudice deve valutare non solo l’azione in sé, ma anche la sua potenzialità offensiva e la sua collocazione in un eventuale piano criminoso più ampio, che il numero di dosi può contribuire a rivelare.
La sola quantità di sostanza stupefacente è sufficiente a dimostrare la finalità di spaccio?
No, non da sola, ma è un indizio di primaria importanza. La Corte ha chiarito che un quantitativo significativo, oggettivamente incompatibile con l’uso personale, unito ad altri elementi indiziari (come il comportamento dell’imputato), è sufficiente a fondare una condanna per spaccio.
Quali altri elementi, oltre alla quantità, ha considerato la Corte per confermare la condanna?
La Corte ha valorizzato un insieme di circostanze, tra cui: il tentativo dell’imputato di sbarazzarsi della droga alla vista delle forze dell’ordine, la mancata dimostrazione di possedere risorse economiche lecite per l’acquisto della sostanza e la presenza in auto di altri soggetti noti alla polizia giudiziaria.
Perché non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La sua applicazione è stata esclusa perché la quantità di stupefacente detenuta, da cui si potevano ricavare 645 dosi, è stata ritenuta indicativa di un’attività potenzialmente destinata a protrarsi nel tempo. Tale scenario è stato giudicato incompatibile con il requisito della ‘condotta occasionale’ richiesto dalla norma.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 20350 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20350 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SANT’AGATA DI MILITELLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
ETTORE COGNOME
che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata quale la Corte di appello di Messina, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell’art 5, d.P.R.309/1990 e concesse le circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis ha condannato l’imputato alla pena della reclusione di mesi otto e della multa di euro per aver detenuto a fini di cessione complessivamente grammi 102,15 di sostanza stupefa del tipo marijuana suddivisa in due involucri.
2.1. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, vizio della motivazione e v di legge in ordine alla affermata finalità di spaccio dello stupefacente rinvenuto in s sulla base di meri indizi, riconducibili esclusivamente al dato quantitativo d stupefacente.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso lamenta vizio della motivazione in all’affermazione della responsabilità ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, po giudice ha ritenuto che il quantitativo di stupefacente le modalità del fatto non fossero con una condotta di spaccio occasionale, sebbene dal compendio probatorio in atti tale non sia affatto emerso, e non rilevando al riguardo la diversità di tipologia di s detenuta. Al riguardo richiama la giurisprudenza di legittimità, secondo il riconoscimento dell’ipotesi lieve deve essere dal giudice argomentato sulla base d elementi indicati dalla norma, concernenti i mezzi le modalità e le circostanze del nonché la quantità e qualità dell’oggetto materiale del reato. Tuttavia, il giudice non considerazione che la marijuana non era suddivisa in dosi, e che era conservata in involucro, non essendo stato rinvenuto materiale atto al confezionamento o al tagl sostanza.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio della motiva ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis che il giudice ha escluso ritenendo che l’attività di piccolo spaccio non sia compatib condotta non occasionale.
3.11 Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto di l’inammissibilità del ricorso.
4.11 ricorrente ha depositato conclusioni scritte, con cui ha insistito per raccogl ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTTO
- Il primo e il secondo motivo di ricorso non rientrano nel numerus dausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di rico fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al rig insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha inferito la sussistenza della finalità di spaccio dal da della sostanza detenuta, affermando che tale quantitativo non sia compatibile con personale, trattandosi di sostanza stupefacente soggetta a rapido deperimento, e non a ricorrente fornito prova della sussistenza di risorse finanziarie lecite da destinare a un simile quantitativo. Il giudice a quo ha altresì richiamato il comportamento dell’imputato che, alla vista dei militari, ha tentato di sbarazzarsi dello stupefacente che egli all’interno di un’auto, ove vi erano anche altri soggetti conosciuti dalla polizia lanciandolo fuori dall’abitacolo dell’auto, escludendo la plausibilità di spiegazioni alt prospettazione accusatoria, in quanto non additate d ll’oggettività delle acquisizioni probatorie.
La regola di giudizio compendiata nella formula delral di là di ogni ragionevole impone infatti al giudicante l’adozione di un metodo dialettico di verifica dell’ipotesi volto a superare l’eventuale sussistenza di dubbi intrinseci a quest’ultima, derivanti, da autocontraddittorietà o da incapacità esplicativa, o estrinseci, in quanto connessi caso in disamina, all’esistenza di ipotesi alternative dotate di apprezzabile verosim razionalità (Sez. 1, n.4111 del 24/10/2011, Rv. 251507). La condanna al di là ragionevole dubbio implica che, laddove venga prefigurata una ipotesi alternativa individuati gli elementi di conferma della prospettazione fattuale accolta, in modo c l’irrazionalità del dubbio derivante dalla sussistenza dell’ipotesi alternativa (Sez. 4 17/06/2011, Rv. 250903; Sez 4, n. 48320 del 12/11/2009, Rv. 245879). Obbligo che, nel sub iudice, può dirsi adempiuto dalla Corte d’appello, la quale ha effettuato una ricost dei fatti precisa e circostanziata, ed è pervenuta alla decisione attraverso una disamin ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il pro correttezza logica, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
La terza doglianza si colloca anch’essa sul piano del merito. Le determinazioni del di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolar fatto sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congru da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi adeguata, avendo l territoriale ha evidenziato che dalla sostanza stupefacente detenuta è possibile trarr singole e che il fatto ascritto al ricorrente non può essere qualificato come un’attivi spaccio, potendosi potenzialmente protrarsi, per il quantitativo di stupefacente detenu arco temporale abbastanza lungo, non compatibile con una condotta occasionale. Di l’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Trattasi di motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logicoseguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del rico al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente