Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 20350 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20350 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SANT’AGATA DI MILITELLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
ETTORE COGNOME
che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata quale la Corte di appello di Messina, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell’art 5, d.P.R.309/1990 e concesse le circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis ha condannato l’imputato alla pena della reclusione di mesi otto e della multa di euro per aver detenuto a fini di cessione complessivamente grammi 102,15 di sostanza stupefa del tipo marijuana suddivisa in due involucri.
2.1. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, vizio della motivazione e v di legge in ordine alla affermata finalità di spaccio dello stupefacente rinvenuto in s sulla base di meri indizi, riconducibili esclusivamente al dato quantitativo d stupefacente.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso lamenta vizio della motivazione in all’affermazione della responsabilità ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, po giudice ha ritenuto che il quantitativo di stupefacente le modalità del fatto non fossero con una condotta di spaccio occasionale, sebbene dal compendio probatorio in atti tale non sia affatto emerso, e non rilevando al riguardo la diversità di tipologia di s detenuta. Al riguardo richiama la giurisprudenza di legittimità, secondo il riconoscimento dell’ipotesi lieve deve essere dal giudice argomentato sulla base d elementi indicati dalla norma, concernenti i mezzi le modalità e le circostanze del nonché la quantità e qualità dell’oggetto materiale del reato. Tuttavia, il giudice non considerazione che la marijuana non era suddivisa in dosi, e che era conservata in involucro, non essendo stato rinvenuto materiale atto al confezionamento o al tagl sostanza.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio della motiva ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis che il giudice ha escluso ritenendo che l’attività di piccolo spaccio non sia compatib condotta non occasionale.
3.11 Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto di l’inammissibilità del ricorso.
4.11 ricorrente ha depositato conclusioni scritte, con cui ha insistito per raccogl ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTTO
1. Il primo e il secondo motivo di ricorso non rientrano nel numerus dausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di rico fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al rig insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha inferito la sussistenza della finalità di spaccio dal da della sostanza detenuta, affermando che tale quantitativo non sia compatibile con personale, trattandosi di sostanza stupefacente soggetta a rapido deperimento, e non a ricorrente fornito prova della sussistenza di risorse finanziarie lecite da destinare a un simile quantitativo. Il giudice a quo ha altresì richiamato il comportamento dell’imputato che, alla vista dei militari, ha tentato di sbarazzarsi dello stupefacente che egli all’interno di un’auto, ove vi erano anche altri soggetti conosciuti dalla polizia lanciandolo fuori dall’abitacolo dell’auto, escludendo la plausibilità di spiegazioni alt prospettazione accusatoria, in quanto non additate d ll’oggettività delle acquisizioni probatorie.
La regola di giudizio compendiata nella formula delral di là di ogni ragionevole impone infatti al giudicante l’adozione di un metodo dialettico di verifica dell’ipotesi volto a superare l’eventuale sussistenza di dubbi intrinseci a quest’ultima, derivanti, da autocontraddittorietà o da incapacità esplicativa, o estrinseci, in quanto connessi caso in disamina, all’esistenza di ipotesi alternative dotate di apprezzabile verosim razionalità (Sez. 1, n.4111 del 24/10/2011, Rv. 251507). La condanna al di là ragionevole dubbio implica che, laddove venga prefigurata una ipotesi alternativa individuati gli elementi di conferma della prospettazione fattuale accolta, in modo c l’irrazionalità del dubbio derivante dalla sussistenza dell’ipotesi alternativa (Sez. 4 17/06/2011, Rv. 250903; Sez 4, n. 48320 del 12/11/2009, Rv. 245879). Obbligo che, nel sub iudice, può dirsi adempiuto dalla Corte d’appello, la quale ha effettuato una ricost dei fatti precisa e circostanziata, ed è pervenuta alla decisione attraverso una disamin ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il pro correttezza logica, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
La terza doglianza si colloca anch’essa sul piano del merito. Le determinazioni del di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolar fatto sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congru da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi adeguata, avendo l territoriale ha evidenziato che dalla sostanza stupefacente detenuta è possibile trarr singole e che il fatto ascritto al ricorrente non può essere qualificato come un’attivi spaccio, potendosi potenzialmente protrarsi, per il quantitativo di stupefacente detenu arco temporale abbastanza lungo, non compatibile con una condotta occasionale. Di l’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Trattasi di motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logicoseguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del rico al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente